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Circolare INPS n. 205 del 21.11.2001
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Decreto 25 maggio 2001. Contributi dovuti per gli Amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti. Quote forfetarie
Circolare INPS n. 205 del 21.11.2001SOMMARIO: Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali e assistenziali dovute dagli Enti locali a favore dei lavoratori non dipendenti che rivestano la carica di amministratori locali. Modalità di versamento alle Gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commerciali ed alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/1995
Le innovazioni introdotte dalla legge 3/8/1999, n. 265 e, quindi, dal decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in ordine allo “status” degli amministratori locali ed al regime degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli stessi relativo sono state illustrate, in riferimento ai lavoratori dipendenti, con circolare n.119 del 22 giugno 2000.
In relazione agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti il secondo comma dell’art. 86 del citato Testo Unico, riproducendo integralmente la norma già contenuta nel secondo comma dell’art. 26 della legge n.265/1999, dispone che le Amministrazioni locali devono provvedere al pagamento, a titolo di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di una cifra forfetaria annua, da versare per quote mensili alle forme pensionistiche alle quali il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
In attuazione della predetta disposizione, il decreto 25 maggio 2001 del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha individuato, per ogni categoria di lavoratori non dipendenti, le quote forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere, per i propri amministratori, alle Gestioni di appartenenza.Individuazione degli Amministratori locali destinatari del nuovo regime contributivo.
L’art.1 del citato decreto 25 maggio 2001 individua, quali destinatari delle disposizioni in argomento, sulla scorta di quanto previsto dall’art.86 del Testo Unico, i lavoratori non dipendenti che rivestano la carica di:
sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, assessori provinciali ed assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia effettuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende, anche consortili, fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.Determinazione delle quote forfetarie annue.
L’art. 2 del citato decreto ministeriale fissa i criteri per la determinazione delle quote forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere alle Gestioni alle quali gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato, in riferimento a tutte le categorie di lavoratori non dipendenti elencate nel medesimo decreto.
In particolare, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale, l’importo annuale da pagare è quello derivante dall'applicazione delle aliquote vigenti (I.V.S. e maternità) al minimale imponibile.
Il medesimo criterio viene sostanzialmente adottato anche per gli iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n.335/1995 citata, con l’avvertenza che l’imponibile sul quale devono applicarsi le aliquote di legge é il minimale previsto per gli artigiani e gli esercenti attività commercialeModalità e termini di pagamento.
In considerazione delle differenti implicazioni che la disposizione in esame comporta in riferimento alle procedure informatiche in atto nella Gestione separata ed in quelle degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, si è pervenuti nella determinazione di prevedere due distinte modalità di versamento:
A) per gli iscritti alla Gestione dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori porta a porta e dei liberi professionisti, gli Enti locali provvederanno al versamento delle quote mensili utilizzando il modello F24, in versione “euro”, secondo le modalità previste per la generalità dei committenti e presentando la dichiarazione annuale (Mod.GLA, ancorché si tratti di professionisti), debitamente compilata in ogni sua parte; dovranno essere indicati, quali compensi corrisposti, i minimali imponibili previsti per gli artigiani ed i commercianti ed il codice n.27, quale codice attività, nella tabella 1 del foglio GLA/C ;
B) per gli artigiani ed i commercianti le quote mensili saranno versate, disgiuntamente per ciascun amministratore, tramite bollettini di c/c postale versione “euro” TD 123, riportando, nella causale, la seguente dizione “Decreto legislativo n. 267/2000” seguita dagli estremi dell’amministratore interessato (cognome, nome, Gestione di appartenenza, periodo di riferimento, codice azienda).
In considerazione dell’esiguo numero dei soggetti interessati, le Sedi procederanno autonomamente all’approvvigionamento dei predetti bollettini, chiedendo la prestampa del numero di c/c ”incassi vari” di pertinenza e della relativa intestazione, per metterli quindi a disposizione degli Enti obbligati al pagamento. Per il definitivo accredito delle quote forfetarie alle singole posizioni degli amministratori interessati si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
I pagamenti delle quote forfetarie devono essere effettuati con cadenza mensile, come previsto dalla norma in esame, entro il giorno 16, a decorrere dal mese di gennaio 2002. In attesa della determinazione, da parte dell’Istituto, degli importi dovuti per il predetto anno, gli Enti locali sono autorizzati a corrispondere le quote forfetarie nella misura prevista per l’anno precedente, salvo conguagli da effettuarsi con le modalità che saranno tempestivamente comunicate.
Entro la stessa scadenza del 16 gennaio 2002 saranno corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, anche le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori locali, non anteriori alla data di iscrizione alle Gestioni e, comunque, al 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265 che ha inizialmente introdotto la disposizione in esame, successivamente recepita nel T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali citato.
In riferimento agli artigiani ed ai commercianti dovrà essere compilato un distinto bollettino di versamento con l’indicazione del periodo pregresso di riferimento. I predetti periodi saranno indicati nelle apposite fincature del mod. F24 per i collaboratori ed i professionisti.
Per quanto precede si riportano, nel prospetto che segue, le quote annuali e mensili, distintamente per gli iscritti alle diverse Gestioni dell’Istituto in riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001, espresse in euro, in considerazione dei suddetti termini di versamento.Gestione
Anno 1999 Mese agosto/dicembre
Anno 2000 mese anno
Anno 2001 Mese anno
Artigiani
154,73
773,66
*159,00 *158,81
1.906,87
164,69
1.976,22
Commercianti
158,48
792,42
*162,81 *162,62
1.952,57
167,69
2.012,23
Collaboratori e professionisti
96,20 (10%) 115,44 (12%)
481 (10%) 577,2 (12%)
97,65 (10%) 126,94 (13%)
1.171,75 (10%) 1. 523,27 (13%)
100,04 (10%) 130,05 (13%)
1.200,45 (10%) 1.560,58 (13%)
* 159,00 da gennaio a giugno
* 158,81 da luglio a dicembre
* 162,81 da gennaio a giugno
* 162,62 da luglio a dicembreTutti gli importi dei contributi sono in euro
Sempre in riferimento a periodi precedenti l’anno 2002, il versamento delle quote forfetarie da parte degli Enti locali legittima la richiesta di rimborso dei contributi eventualmente versati dagli amministratori, per i medesimi periodi e per l’importo corrispondente alla stessa quota forfetaria. Detta richiesta non è configurabile, tuttavia, per i collaboratori coordinati e continuativi e per i venditori porta a porta, stante il diverso atteggiarsi, nei loro confronti, delle quote stesse, come di seguito precisato.
Fattispecie particolari
Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 86 del Testo Unico più volte citato e del decreto ministeriale di attuazione, le quote forfetarie sono dovute alle Gestioni alle quali gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data dell’incarico. Conseguentemente può verificarsi che l’amministratore continui ad essere iscritto alla Gestione d’appartenenza anche durante l’assolvimento del mandato, qualora persistano i presupposti di legge.
In tali ipotesi, qualora si tratti di iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, rimangono a carico dell’amministratore, o del titolare d’impresa, se l’amministratore riveste la qualifica di collaboratore familiare, tutti gli oneri contributivi relativi ai redditi d’impresa prodotti, imputabili all’amministratore o ai componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per la sola quota parte dei contributi dovuti sul minimale di reddito relativo all’amministratore stesso. I soggetti che si trovino in tali situazioni dovranno richiedere il rilascio di modd. F24 sostitutivi, previa decurtazione dell’importo corrispondente alla quota forfetaria facente carico all’Ente locale.
Similmente, qualora trattasi di lavoratori autonomi (professionisti) iscritti alla Gestione separata, l’amministratore-professionista dovrà autonomamente corrispondere i contributi previdenziali sulla quota parte del reddito imponibile eccedente la quota forfetaria.
Detta quota si configura, viceversa, come aggiuntiva rispetto ai contributi dovuti dai committenti per i collaboratori coordinati e continuativi, stante il diverso atteggiarsi dei rapporti di collaborazione. Conseguentemente per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative nei confronti di amministratori locali destinatari di quote forfetarie restano fermi gli ordinari obblighi contributivi.