-
Circolare INPS n. 1 del 08.01.2001
-
Nuova versione del modulo di domanda di prestazioni di disoccupazione agricola (mod. Prest.Agr.21 TP)
Circolare INPS n. 1 del 08.01.2001SOMMARIO: Ristrutturazione del Modello Prest.Agr.21 TP Cessazione dell'utilizzo del mod. ANF.AGR
L'esigenza di fornire una modulistica di più agevole utilizzo da parte dell'utenza ha reso necessaria la ristrutturazione del modello di domanda delle prestazioni di disoccupazione agricola (modello Prest.agr.21 TP).
Tale modello, che sarà inviato alle Sedi con apposito messaggio, è stato adeguato al formato standard A4 e sarà spedito al domicilio di coloro che hanno percepito la prestazione nell'anno precedente non più dalle singole Sedi, bensì utilizzando i servizi POSTEL con applicazione a livello centrale.
Esso conterrà, oltre al questionario concernente la richiesta delle prestazioni di disoccupazione agricola, anche quello relativo alla richiesta dell'assegno per il nucleo familiare ed alla dichiarazione di variazione della situazione del nucleo familiare.
Pertanto gli interessati non dovranno più compilare anche il modello ANF/ agr perché soppresso.
Si ritiene utile precisare al riguardo che la richiesta di assegni familiari da parte dei piccoli coltivatori diretti dovrà essere effettuata, come nel passato, utilizzando il modello Prest.Agr.21 TP AF.
Le modifiche apportate al modello Prest.Agr.21TP in relazione alla richiesta sia delle prestazioni di disoccupazione che dell'assegno per il nucleo familiare sono le seguenti.1 - Richiesta delle prestazioni di disoccupazione.
La facciata anteriore del modello è rimasta invariata rispetto alla precedente stesura con la sola eccezione dell'inserimento al quadro D della richiesta relativa alla "Modalità di pagamento ".
La seconda pagina contiene ai quadri G, H ed I le notizie relative, rispettivamente, all'attività autonoma eventualmente svolta nell'anno della domanda, alle giornate non indennizzabili ed infine all'attività dipendente svolta nell'anno della domanda o nel biennio nel caso di lavoro svolto in settore non agricolo o in Paese Comunitario.
Si evidenzia che, nel quadro H, relativo alla indicazione dei periodi da considerare non indennizzabili, è stata, tra l'altro, inserita la richiesta di indicazione di eventuale espatrio in Paese non comunitario. Si precisa al riguardo che, in caso di risposta affermativa a tale richiesta, che riguarda i lavoratori agricoli sia con cittadinanza italiana che extracomunitari, le Sedi dovranno invitare i medesimi ad esibire il passaporto dal quale dedurre la data di espatrio nonché quella di rimpatrio in Italia. Il periodo di espatrio dovrà essere ritenuto non indennizzabile.
Per quanto riguarda l'interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni - circostanza che, in caso di unico rapporto di lavoro nell'anno, impedisce la liquidazione delle prestazioni e, in caso di più rapporti di lavoro, rende non indennizzabile il periodo immediatamente successivo alle dimissioni fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro - si è fatta distinzione tra lavoro agricolo e non agricolo. Ciò al fine di individuare le date delle dimissioni dal mod.DMAG o dal modello DS/OTI ove trattasi di lavoro agricolo svolto, rispettivamente, a tempo determinato o a tempo indeterminato, ovvero dal modello DL 86/88 in caso di lavoro prestato in settore non agricolo.
Inoltre, tra le notizie relative all'attività svolta come dipendente, è stata prevista l'indicazione, da parte del richiedente, di quella eventualmente svolta in qualità di socio-lavoratore di cooperativa agricola con la richiesta, in caso affermativo, di presentazione del modello DS/COOP il cui fac-simile sarà inviato alle Sedi con apposito messaggio perché venga distribuito anche ai Patronati e Sindacati.
Nella nuova versione del modello Prest.Agr. 21 TP è stata eliminato il quadro E della precedente versione concernente le "Detrazioni soggettive dall'IRPEF". Pertanto in caso di prima domanda di prestazione ovvero in caso di modifica della composizione del nucleo familiare ai fini fiscali, da parte dei lavoratori dovrà essere compilato il modello DETR/IRPEF.
Infine è stato eliminato dal modello il quadro G della precedente versione concernente la "Comunicazione integrativa di manodopera agricola". Resta ferma, peraltro, la possibilità, da parte dei lavoratori, di comunicare le notizie precedentemente inserite in tale quadro, utilizzando apposito modulo (mod. DS.AGR/INT) il cui fac-simile sarà inviato alle Sedi con apposito messaggio perché ne vengano forniti anche i Patronati e i Sindacati.2- Richiesta di assegno per il nucleo familiare.
In conseguenza della soppressione del Mod ANF/Agr, il nuovo Mod Prest Agr 21TP contiene:
- il quadro L relativo all'indicazione della composizione del nucleo familiare del/della richiedente, nonché del suo stato civile;
- il quadro M nel quale devono essere indicati i redditi annui conseguiti dai componenti il nucleo familiare, distinto in due anni, poiché per la richiesta della prestazione riguardante periodi compresi tra gennaio e giugno (1° semestre) dovranno essere indicati i redditi conseguiti due anni prima l'anno di riferimento della domanda di assegno, mentre se la decorrenza della prestazione è compresa tra luglio e dicembre (2 semestre) dovranno essere dichiarati i redditi conseguiti nell'anno immediatamente precedente l'anno di riferimento.
- i quadri N e O relativi alle dichiarazioni di responsabilità del/della richiedente e del coniuge.
Non si è ritenuto di riportare sul nuovo mod. PREST. Agr. 21 TP lo spazio riservato all'INPS per la determinazione dell'assegno, in quanto la procedura automatizzata prevede un apposito spazio a questo fine.
Si è provveduto altresì ad aggiornare le avvertenze ed istruzioni per la compilazione del modello, evidenziando, tra l'altro, che, in considerazione dell'introduzione dell'euro, con decorrenza 1 gennaio 2002, per le domande di prestazione presentate a partire da tale data, gli importi da indicare devono essere espressi nella nuova moneta anche se relativi a redditi conseguiti in anni precedenti.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda, alla luce delle disposizioni legislative in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, è stata prevista ove possibile, la facoltà per il /la richiedente di presentare la dichiarazione di responsabilità.
Si è ritenuto inoltre di non richiedere la presentazione del certificato di stato di famiglia ovvero la dichiarazione sostitutiva, ritenendo sufficienti al fine dell'individuazione del nucleo familiare, le indicazioni fornite dal/dalla richiedente al quadro L.Un accordo raggiunto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli operai agricoli impegna le stesse Organizzazioni e l’Istituto a ricercare una sempre migliore qualità delle prestazioni erogate, particolarmente sul versante del tempo medio di liquidazione delle stesse, con conseguente minore esborso di somme per interessi legali. Per questo, per meglio coordinare le risorse impegnate, le Organizzazioni sindacali nazionali hanno assunto il formale impegno di presentare le domande di disoccupazione agricola, unitamente all’eventuale domanda di assegno per il nucleo familiare, nella seconda quindicina del mese di marzo.
Sarà cura dei Direttori di Sede valutare l'opportunità di promuovere riunioni a livello locale al fine di pervenire ad analoghi protocolli d'intesa con tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria e con i Patronati locali.