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Circolare INPS n. 6 del 08.01.2002
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Indennità antitubercolari
Circolare INPS n. 6 del 08.01.2002SOMMARIO: Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2001
Per effetto degli aumenti determinati dall’art.1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 20 novembre 2001 - nelle misure, rispettivamente del 2,6 % (in luogo del 2,4 % attribuito con D.M. del 20 novembre 2000) dal 1°gennaio 2001 e (in via provvisoria) del 2,7%, dal 1°gennaio 2002 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2001 e per il 2002 sono i seguenti:
1°gennaio 2001
1°gennaio 2002
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
Euro 10,02
(L.19.400)Euro 10,29
(L. 19.920)Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (1).
Euro 5,01
(L. 9.700)Euro 5,14
(L. 9.960)Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
Euro 16,69
(L. 32.320)Euro 17,14
(L. 33.190)Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera).
Euro 8,35
(L. 16.160)Euro 8,57
(L. 16.595)Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
Euro 67,33
(L.130.370)Euro 69,15
(L. 133.890)Le Sedi, tenuto conto degli importi sopraindicati, provvederanno ad effettuare per l’anno 2001 i dovuti conguagli ed a corrispondere per l’anno 2002 le indennità antitubercolari nella misura prevista.
Inoltre, per quanto attiene all’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi dovranno dare comunicazione agli stessi degli aumenti intervenuti dal 1°gennaio 2001e dal 1°gennaio 2002, affinché provvedano alla corresponsione dei conguagli inerenti all’anno 2001 ed all’adeguamento - salvo eventuale conguaglio con il nuovo decreto - dei nuovi importi relativi all’anno 2002.
Il suddetto adeguamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1°gennaio 2002, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088(2). Si ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 10,29 (pari a L. 19.920).
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà adeguata in modo da consentire alle Sedi l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati.v. “Atti Ufficiali” 1975, pag.1692
v. “Atti Ufficiali” 1971, pag. 162