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Circolare INPS n. 19 del 21.01.2002
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Procedure concorsuali - Obblighi dei concessionari
Circolare INPS n. 19 del 21.01.2002SOMMARIO: In base a quanto previsto dal D. Lgs. N° 46/99 e dal D. Lgs 112/99, i concessionari hanno l’obbligo di recuperare il credito mediante insinuazione nelle procedure concorsuali. Viene indicato l'ordine dei privilegi, come modificato dalla Legge n° 426/75 e dalla Legge 29 maggio 1982, n° 297, in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali iscritti a ruolo
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI
La riscossione a mezzo ruolo, attuata con i Decreti Legislativi n° 46/99 e n° 112/99, così come modificati dal D.Lgs. n° 326/99, ha stabilito nuove disposizioni in merito ai rapporti tra concessionari e procedure concorsuali.
L’articolo 33 del D.Lgs. n° 112/99, tra gli obblighi a carico dei concessionari, stabilisce, infatti, che, relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n° 267 e al decreto- legge 30 gennaio 1979, n° 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n° 95 (ora abrogato dal D. Lgs. 270/99, fatta eccezione per l’articolo 2-bis), l’Ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure.
Da tale norma discende che:
- il concessionario deve provvedere al recupero del credito attraverso l’insinuazione in tutte le procedure concorsuali, compresa l’Amministrazione straordinaria
In caso contrario dovrà essere respinta la domanda di discarico per inesigibilità;
- resta ferma la responsabilità del concessionario del recupero del credito, anche se il contribuente è stato dichiarato fallito antecedentemente all’iscrizione a ruolo;
- l’intervento nelle procedure sopra indicate può essere anche tardivo, tenuto conto che, diversamente dalla normativa precedente, nessuna norma solleva il concessionario dal recupero del credito anche nel caso in cui lo stato passivo sia stato già dichiarato esecutivo, in base all’art. 97 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267.
La norma poi viene mitigata dal successivo articolo 34 che stabilisce che, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
Il decreto suddetto ancora non è stato ancora emanato.
Il D.Lgs. n° 46/99, all’art. 16, capo IV, “Procedure concorsuali”, sez. I, dà disposizioni in merito al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, mentre la sezione II dello stesso capo IV, al concordato preventivo e all’amministrazione controllata.
La sezione I in esame, mentre ribadisce che sulla base del ruolo il concessionario chiede l’insinuazione al passivo, affronta anche problematiche procedurali, inerenti l’ammissione al passivo con riserva e l’esenzione dell’azione revocatoria.
In particolare, per quest’ultima, stabilisce che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti ad azione revocatoria.
Per quanto riguarda le altre procedure sopra citate, la sezione II stabilisce che, sempre sulla base del ruolo, il concessionario compie ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito, da esso portato, nell’elenco dei crediti della procedura.
I concessionari, quindi, hanno l’obbligo di recuperare il credito mediante l’insinuazione nelle procedure di che trattasi.Ordine dei privilegi
Per quanto riguarda l’ordine dei privilegi stabiliti dal codice civile per i contributi vantati dall’Istituto e, più in generale, dagli istituti previdenziali, si rappresenta che la legge 29.07.1975, n° 426 e la Legge 29 maggio 1982, n° 297, hanno modificato alcune norme del codice civile e la legge n° 153/69 in materia di privilegi.
In sintesi:
- l’art. 4 ha sostituito gli articoli 2753 e 2754 c.c..
In particolare, nella nuova formulazione:
- all’art. 2753, è stato stabilito che:
“ hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”;
- all’art. 2754, è stato stabilito che:
“ hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a crediti ed a quelli indicati nel precedente articolo”.
Pertanto, i concessionari debbono richiedere l’ammissione al passivo in via privilegiata di tutti i contributi e le sanzioni civili, queste ultime limitatamente al 50%, mentre per il residuo 50% deve essere richiesta l’ammissione in vai chirografaria.
Per quanto riguarda la collocazione sussidiaria sugli immobili, l’art. 2776 del c.c. è stato così riformulato in base all’art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n° 297 (Modifiche di disposizioni del codice civile).
In particolare al secondo comma è stato stabilito che:
“ I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art. 2753, sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma”.
Il successivo art. 12 della Legge n° 426/75, per quanto riguarda l’ordine degli altri privilegi sui mobili, sostituendo il precedente art. 2778 c.c., salvo quanto disposto dall’art. 2777, (Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti), ha collocato, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale:
al 1° posto, i crediti di cui all’art. 2753 ;
all’8° posto, i crediti di cui all’art. 2754, nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontareAdempimenti delle Sedi
In allegato viene fornito il prospetto per ogni gestione di tutti i codici tributo con le relative descrizioni dei crediti iscritti a ruolo ed il rispettivo grado di privilegio.
Sono stati suddivisi, da una parte, i crediti per i quali deve essere richiesta l’ammissione in via privilegiata, dall’altra i crediti per i quali deve essere richiesta l’ammissione al 50% in via privilegiata e al residuo 50% in via chirografaria.
Le Sedi, pertanto, potranno fornire ai concessionari il suddetto prospetto al fine di una corretta insinuazione del credito.
Solo nel caso in cui espressamente il curatore fallimentare o il Giudice delegato ritenessero necessario, da parte del concessionario, una più puntuale specifica dell’ordine dei privilegi, le Sedi saranno tenute a fornire gli importi iscritti a ruolo suddivisi secondo l’ordine dei privilegi e, quindi, dovranno indicare
- con riferimento al privilegio generale sui mobili:
* l’importo per IVS in base all’art. 2753 c.c. da collocare al 1° posto;
* l’importo per altri crediti diversi dall’IVS di cui all’art. 2754 ed l’importo relativo al 50% delle somme aggiuntive e amministrative da collocare all’8° posto;
* l’importo residuo (50% delle somme aggiuntive e delle sanzioni amministrative) da collocare in via chirografaria;
- con riferimento al privilegio sugli immobili:
tutti i contributi di cui all’art. 2753 c.c. (IVS) da collocare sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza sui crediti chirografari, ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto.PROSPETTO CODICI TRIBUTO DISTINTI PER GESTIONI CON L'INDICAZIONE DEL GRADO DI PRIVILEGIO
ALL. 1
Crediti ammessi in privilegio ai sensi dell'art. 2753 c.c. con collocazione al primo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art. 2778 c.c.). Tali crediti sono inoltre collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari (art. 2776 co. 2° c.c.)
CONTRIBUTO I.V.S.
AREA AZIENDE
8050
MODELLO DM 10
8051
MODELLO DM 10 /V
8065
MODELLO DM 10 RETTIFICATIVO
AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI
8094
CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE SUL MINIMALE
8102
CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
AREA AUTONOMI - ARTIGIANI
8070
CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE
8078
CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE SUL REDDITO ECCEDENTI IL MINIMALE
AREA AGRICOLA - DATORI DI LAVORO
8118
IVS / SSN PC/CF
8119
IVS PC/CF
8120
IVS/SSN PC/CF
8121
IVS OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
8123
IVS/SSN OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
8124
IVS OPERAI A TEMPO DETERMINATO- COMP. INDIVIDUALI
AREA AGRICOLA - LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI
8130
IVS/AM COLTIVATORI DIRETTI
8131
IVS COLTIVATORI DIRETTI
8134
CONTR. AZ. AGG.VO I.V. CD
8135
IVS/AM COLONI E MEZZADRI
8136
IVS COLONI E MEZZADRI
8139
CONTRIBUTO AZ. AGG.VO I.V. CM
8140
IVS IATP
8141
IVS COLONI E MEZZADRI OPTANTI
ALL. 2
Crediti ammessi in privilegio ai sensi dell'art. 2754 c.c., con collocazione all'ottavo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art.2778 c.c.)
CONTRIBUTO S.S.N.
AREA AZIENDE
8052
MODELLO DM 10/S
8053
MODELLO DM 10/S V
8054
RETTIFICA DA DM 10/S
AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI
8098
CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENTUALE SUL MINIMALE
8106
CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO
AREA AUTONOMI - ARTIGIANI
8074
CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE
8082
CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO
AREA AGRICOLA - DATORI DI LAVORO
8122
SSN OPERAI A TEMPO DETERMINATO
8125
SSN OPERAI A TEMPO DETERMINATO - COMP. INDIVIDUALI
AREA AGRICOLA - LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI
8132
SSN COLTIVATORI DIRETTI
8137
SSN COLONI E MEZZADRI
8138
CONTRIBUTO AZ AGG.VO MALATTIA CM
Allegato 3)
Crediti per somme accessorie, ammessi in via privilegiata limitatamente al 50 % del loro ammontare, ed in via chirografaria per restante 50 % (art. 2754 c.c.). Per gli importi ammessi in privilegio con collocazione all'ottavo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art. 2778 c.c.).
SOMME AGGIUNT.-SANZIONE UNA TANTUM-SANZ. AMMINIS.-INTERESSI LEGALI-INTER. DI MORA
AREA AZIENDE
8055
SOMME AGGIUNTIVE
8056
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
8057
INTERESSI LEGALI ARTICOLO 1284 C.C.
8058
SANZIONE UNA TANTUM
8059
SANZIONI AMM.VE EX ART. 30 LEGGE 843/78
8060
SANZIONI AMM.VE EX ART. 1 -2 LEGGE 467/78
8061
SANZIONI AMM.VE EX ART. 4 LEGGE 467/78
8062
SANZIONI AMM.VE EX ART. 40 (TRATTENUTE DI PENSIONE)
8063
SANZIONI EX ART. 8 D.L. 463/83
8064
SANZIONI AMMINISTRATIVE
AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI
8055
SOMME AGGIUNTIVE
8056
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
8057
INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.
8058
SANZIONE UNA-TANTUM
8095
SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTRIB. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE
8096
SANZIONE UNA-TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR.IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE
8097
SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE
8086
SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE
8099
SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE
8100
SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE
8101
SOMME AGGIUNTIVE PER TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE
8087
SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC SUL MINIMALE
8103
SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO SU CONTR. IVS A PERCENTUALE
8104
SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR. IVS A PERCENTUALE
8105
SOMME AGGIUNTIVE PER TARDIVO VERS.TO CONTR. A PERCENTUALE IVS
8089
SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS A PERCENTUALE
8107
SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO
8108
SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTRIBUTI A PERCENT. SUL REDDITO
8109
SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN A PERC. SUL REDDITO
8088
SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN A PERC. SUL REDDITO
8152
INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE
8153
INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE
8154
INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI
8155
INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI
8156
INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE
8157
INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE
8158
INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE
8159
INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE
AREA AUTONOMI - ARTIGIANI
8055
SOMME AGGIUNTIVE
8056
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
8057
INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.
8058
SANZIONE UNA-TANTUM
8071
SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE
8072
SANZIONE UNA TANTUM CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE
8073
SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI FISSI
8066
SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS/PERC. ENTRO IL MINIMALE
8075
SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENT. ENTRO IL MINIMALE
8076
SANZIONE UNA TANTUM CONTRIB. SSN. FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE
8077
SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. ENTRO IL MINIMALE
8067
SANZIONE UNA TANTUM CONTRIB. SSN FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE
8079
SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE
8080
SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE
8081
SANZIONE UNA TANTUM OMESSO CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE
8068
SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTRIB. IVS A PERCENTUALE
8083
SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTR. SSN A PERCENTUALE
8084
SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE
8085
SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. A PERCENTUALE SSN
8069
SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE
8144
INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE
8145
INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE
8146
INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI
8147
INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI
8148
INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE
8149
INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE
8150
INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE
8151
INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE
AREA AGRICOLA
8143
SOMME AGGIUNTIVE PER RITARDATO PAGAMENTO
CODICI COMUNI A PIU' GESTIONI
8055
SOMME AGGIUNTIVE
8056
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
8057
INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.
8058
SANZIONE UNA-TANTUM
8064
SANZIONI AMMINISTRATIVE
8092
INTERESSI DI MORA