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D.L. 1993
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Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331
GU 203 del 30/08/1993[ <-- art. 1-60 ]
TITOLO III
ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
CAPO I
MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALEArt. 61. Tasse di concessione governative per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA.
(vedere la tariffa vigente al D.Lgs. 641/1972)CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIEArt. 62. Modificazioni della disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta.
1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, le parole: "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio.";
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.";
c) il comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente:
"13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento";
d) nel comma 16 sono soppresse le parole: "aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti";
e) il comma 23 è sostituito dal seguente: " 23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonché le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";
f) nel comma 27, le parole "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994".
2. (Abrogato)
3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.".
5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e ciò anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.
6. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno".
7. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";
b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente:
"I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso."
8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.
9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994.
11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3- bis dell'articolo 1 è soppresso;
b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 è soppresso;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.".
12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria nè ordini professionali, il parere di cui all'articolo 11-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3.
13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.
15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.
17. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1996.
18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993";
b) nell'articolo 5, comma 1, le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993".
c) nell'articolo 12, comma 3, le parole: "febbraio, aprile, giugno e settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993"; e le parole: "1 novembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 1993".
19. Nell'articolo 62-bis, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 1993".
20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.
21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purché la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.
23. All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3- bis";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale".
24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.
24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993.
Art. 62 - bis. Studi di settore.
1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1996, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficenti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.
Art. 62 - ter. Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo.
1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.
2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.
5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:
a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;
b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.
6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 62 - quater. Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo nella base dei coefficienti presuntivi.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente :
"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria.
2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente :
"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n, 154, e successive modificazioni tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".
3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 62 - quinquies. Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo. Abrogazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è abrogato.
2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per metà in caso si accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
3. L'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 62 - sexies. Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:
a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;
b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;
c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.
2. (Comma abrogato)
3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.
4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: ovvero dal controllo";
b) nel secondo comma, lettera d), le parole: " e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali".
Art. 63. Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e quelle sulle concessioni e locazioni di beni pubblici.
1. (soppresso)
2. Con effetto dal 1 gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. E' abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263.
5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:
a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;
b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);
c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
"Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.".
6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione.
Art. 64. Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri.
1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria".
2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione" sono sostituite dalle parole: "in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata".
3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
Art. 65. Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso.
1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.
2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:
a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:
1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:
1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
c) motocicli:
1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.
4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste nè rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina.
6. (Comma abrogato)
7. Il comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:
"2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.".
8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.
9. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è aggiunta la seguente nota:
"La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa è stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.".
10. Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea.".
11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione.
12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, di importo non superiore a lire 20 mila.
12-bis. (Comma abrogato)
Art. 66. Modificazioni di disposizioni agevolative.
1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.
3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti, nonché gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.
4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonché i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonché l'articolo 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.
6. L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.".
6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:
a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;
b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;
c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1 gennaio 1993;
7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.".
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della quota di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1 gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993.Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.
9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi;
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";
b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse";
2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.";
3) il sesto comma è soppresso;
4) il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.";
5) l'ottavo comma è soppresso;
6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-quater e dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";
c) nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo:
"In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.".
10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993 n. 213, nonché nel presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993. 10-ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: " alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:" alla data del 31 dicembre 1994";
b) all'artico 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994".
11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
12. Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.
14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza.
15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.
16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
17. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto- legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non è dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.
19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, subentrata in qualità di concessionaria per i servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima società dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58 del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione.
Art. 67. Disposizione in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine.
1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter) , introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente:
" c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.
7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.
8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228.
9. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, è sostituito dal seguente:
" 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.".
10. All'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le parole da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.".
11. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi".
Art. 68. Modifiche alla tabella collegata alla legge 20 ottobre 1991, n.358.
1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è aggiunto il seguente periodo: "Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio.".
2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o integrate come segue:
a) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo amministrativo:
1) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è sostituita con quella di "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali";
3) dopo la funzione "capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali" è aggiunta quella di "ispettore generale regionale e compartimentale";
b) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo amministrativo:
1) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali";
2) la funzione "ispettore capo" è sostituita con quella di "ispettore capo regionale e compartimentale";
c) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo tecnico:
1) la funzione "direttore regionale" è sostituita con quella di "direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore generale regionale" è sostituita con quella di "ispettore generale centrale e compartimentale";
d) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo tecnico:
1) la funzione "direttore di divisione nelle direzioni" è sostituita con quella di "direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali";
2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di reparto nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore capo regionale" è sostituita con quella di "ispettore capo centrale e compartimentale".
3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, è soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.
Art. 69. Disposizioni in materia di contenzioso tributario.
1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è differita al 1 ottobre 1994.
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni";
b) nell'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo";
c) nell'articolo 42, comma 3, le parole: "e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998";
d) nell'articolo 49, comma 1, le parole: "sono abrogati gli articoli da 2 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "sono abrogati gli articoli da 2 a 14" e nello stesso articolo, comma 2, le parole: "12, quinto e sesto comma,", sono sostituite dalle seguenti: "12, quarto comma,";
e) nell'articolo 50 le parole: "entro il 30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 12, comma 2, le parole da: ", i soggetti iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ". In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente,gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.";
b) nell'articolo 12, comma 5, le parole: "inferiore a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 3.000.000";
c) nell'articolo 18, comma 3, le parole: "articolo 12, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12, comma 5";
d) nell'articolo 21, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.";
e) nell'articolo 72, comma 2, dopo le parole: "per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, per le controversie pendenti,";
f) l'articolo 73 è abrogato;
g) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). - 1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.";
h) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.".
2) al comma 4, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";
3) il comma 5 è abrogato;
i) nell'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.";
l) nell'articolo 80, comma 2, la parole da: "salvo quanto stabilito negli articoli 74 e 75" sino alla fine, sono soppresse.
4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore.
5. Le controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato articolo 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.
6. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite, senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al comune interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con le modalità di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Nell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo le parole: "in seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a lire 300 mila,".
8. Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, come modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 70. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati omessi[ <-- art. 1-60 ]