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Circolare INPS n. 49 del 13.03.2002
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Legge 18 ottobre 2001 n. 383. Primi interventi per il rilancio dell’economia
Circolare INPS n. 49 del 13.03.2002SOMMARIO: Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e versamento della contribuzione sostitutiva. Istruzioni e modalità operative
1. Premessa.
La legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell’economia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 detta disposizioni finalizzate ad incentivare la ripresa dell’economia.
Nel quadro complessivo degli interventi legislativi contenuti nella legge in argomento, sono state previste, in particolare, norme finalizzate ad incentivare l’emersione dall’economia sommersa, attraverso un peculiare regime di incentivi fiscali e previdenziali.
Presupposto per accedere al regime di incentivi è quello di aver utilizzato lavoratori irregolari prima dell’entrata in vigore della legge e fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
In linea generale, il regime agevolativo prevede l’applicazione, per un triennio, di aliquote ridotte da applicare sia sul maggior reddito imponibile che sul più elevato imponibile previdenziale, e, per i periodi precedenti, la possibilità di accedere ad un concordato tributario e previdenziale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva di tributi e contributi previdenziali.2. Quadro normativo di riferimento.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 1 della predetta legge 18 ottobre 2001, n. 383, emendata, una prima volta, dall’art.21, comma 1 bis, della legge 23 novembre 2001, n. 409 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350), e, successivamente, dall’art. 9 comma 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), e da ultimo dall’art. 3 del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n.12.
In allegato viene riportato il testo degli artt.1, 2 e 3 della legge 383 integrato con tutte le modifiche apportate (allegato 1).
Il programma di emersione è stato definito nelle sue linee essenziali dal C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con la delibera n.100 del 15 novembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.41 del 18 febbraio 2002 (allegato 2).
Nella materia sono stati inoltre emanati il Decreto Interministeriale 15 novembre 2001 (pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione e le relative istruzioni e il Provvedimento 23 novembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate (pubblicato sulla G.U. n.279 del 30 novembre 2001) che ha disciplinato le modalità di trasmissione telematica del modello di dichiarazione.
In materia fiscale le disposizioni attuative sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 88/E dell’11 ottobre 2001 e n. 17/E del 11 febbraio 2002 (allegati 3 e 4).3. Programma di emersione.
In attuazione del comma 1 dell’art.1 della citata legge 383, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, sentite le Organizzazioni Sindacali e di categoria, ha fissato, come già detto, le linee guida del programma di emersione alle quali i datori di lavoro e i lavoratori dovranno attenersi per tutta la durata del programma stesso.
In particolare con la delibera del C.I.P.E. vengono regolamentati:
A. il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma stesso, nonché le modalità di regolarizzazione del lavoro prestato negli anni pregressi;
B. gli interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché la tutela ambientale;
C. le forme di promozione, assistenza e consulenza nella materia di cui alla lettera B);
D. le modalità di verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.
Particolare valenza, per quanto riguarda gli aspetti giuslavoristici e previdenziali che ne conseguono, assume la fonte che disciplina il rapporto di lavoro in conseguenza della dichiarazione di emersione.
E’ infatti previsto che fra le parti venga stipulato un contratto che disciplini sotto ogni aspetto la posizione del lavoratore nell’azienda.
Il contratto pertanto dovrà disciplinare, tra l’altro, la durata del rapporto, la qualifica del lavoratore, il contratto collettivo di riferimento, nonché la retribuzione spettante.
Quanto al rapporto di lavoro questo dovrà avere esclusivamente natura subordinata, potrà essere a tempo determinato, indeterminato o a part time, mentre non potrà farsi ricorso a tipologie di contratti, come contratti di formazione o ad apprendistato, che per la loro natura sono incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro.
Riguardo agli altri contenuti del contratto, qualifica, retribuzione, ecc., questi devono essere rispondenti a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento in relazione alle mansioni svolte e alle modalità di svolgimento del rapporto.
Un aspetto di particolare rilevanza, che secondo quanto previsto dalla delibera CIPE dovrà essere trattato nel contratto, è la regolamentazione dei periodi pregressi qualora il lavoratore emerso sia stato impiegato per periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 (primo anno di emersione fissato dalla legge).
Per tali periodi è previsto che fra il datore di lavoro e il lavoratore che aderisce al programma di emersione, attraverso una dichiarazione esplicita da consegnare all’imprenditore, intervenga un’intesa anche in relazione ai periodi precedenti.
Con la stipula del contratto il datore di lavoro assume una serie di obblighi in materia di:
- comunicazioni nei casi previsti (modificazione o cessazione del rapporto di lavoro), entro i termini previsti specificamente da norme di settore, al competente Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro con la precisazione che trattasi di lavoratore regolarizzato ai sensi dell’art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- tenuta di tutte le scritture obbligatorie previste dalla legislazione del lavoro;
- versamento delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi fissati nel programma di emersione;
- versamento della somma sostitutiva, a titolo di imposte, contributi e premi assicurativi qualora la dichiarazione di emersione venga fatta valere anche come richiesta di concordato tributario e previdenziale per i periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Altri obblighi riguardano l’adeguamento degli impianti e dei luoghi di lavoro agli standard di legge, entro il termine di durata del programma stesso.
Nella delibera infine vengono individuate le forme di promozione, assistenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le iniziative in materia di divulgazione delle finalità della norma, impegnando le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni di categoria, nonché un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di emersione da effettuare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , d’intesa con le pubbliche amministrazioni interessate e con le predette organizzazioni e associazioni .4. La dichiarazione di emersione
Lo strumento per emergere dall’economia sommersa è rappresentato dalla dichiarazione di emersione che potrà essere presentata dagli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale.
Nella dichiarazione gli imprenditori dovranno indicare, oltre al numero e alla generalità dei lavoratori emersi, il relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, per il quale si rinvia alle specificazioni di cui al successivo punto 4.1) inerenti le categorie di lavoratori regolarizzabili.4.1 Soggetti interessati alla dichiarazione di emersione.
4.1.1 Datori di lavoro.
La dichiarazione di emersione può essere presentata dai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che, per lo svolgimento delle proprie attività, hanno impiegato lavoratori dipendenti le cui retribuzioni sono oggetto del programma di emersione.
Poiché il mancato rispetto degli obblighi legati alla retribuzione imponibile ha riflessi sia in materia fiscale che previdenziale, i soggetti che possono accedere al particolare regime agevolato trovano sostanziale coincidenza, come specificato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, con quelli individuati dal TUIR 917/86 di seguito elencati:
- le persone fisiche e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR titolari di reddito d’impresa;
- le società e gli enti commerciali di cui all’art. 87, comma 1 lettera a) e b);
- gli enti non commerciali e le società di cui alle lett. c) e d) del medesimo art. 87, limitatamente ai lavoratori impiegati in attività che danno luogo a redditi d’impresa;
- titolari di reddito di lavoro autonomo che esercitano arti e professioni ai sensi dell’art. 49 comma 1, compreso l’esercizio in forma associativa di cui all’art. 5, comma 3 lettera c).
Possono avvalersi dell’agevolazione in esame anche gli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi di impresa e che intendono fare emergere la propria attività ed i lavoratori irregolari impiegati nella stessa.
Sono invece esclusi dal regime agevolativo i datori che non sono titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51 TUIR, ovvero che non sono titolari di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49, comma 1, dello stesso testo unico.
Si tratta, come meglio specificato nella circolare n. 17/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate, dei datori di lavoro “privati” che hanno instaurato rapporti di lavoro irregolari con addetti ai servizi domestici e familiari, dei produttori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale) che determinano il reddito su base catastale nei limiti stabiliti dall’art. 29 del TUIR, degli enti non commerciali che esercitano esclusivamente l’attività istituzionale, nonché dello Stato e degli enti pubblici.4.1.2 Lavoratori
I lavoratori per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione sono quelli utilizzati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (con esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative) occupati dall’azienda prima del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge 383/2001) e risultanti in forza alla data di presentazione della dichiarazione, nei confronti dei quali il datore di lavoro non ha adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale.
E’ necessario pertanto, ai fini di usufruire della norma in argomento, che i rapporti siano ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione e che non siano già stati regolarizzati.
Non sono parimenti regolarizzabili i rapporti che, sebbene assoggettati a tutti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale e previdenziale, siano stati qualificati in maniera non corretta ( rapporto di collaborazione coordinata e continuativa invece che di lavoro subordinato).
La limitazione ai soli rapporti di lavoro subordinato discende dalla modifica introdotta dalla legge n. 409/2001, di conversione del D.L. 350/2001, che ha circoscritto l’applicabilità degli incentivi in questione ai soli rapporti di lavoro dipendente disciplinati da contratto collettivo nazionale di lavoro.
La dichiarazione di emersione potrà riguardare sia ipotesi di lavoro totalmente in nero, sia ipotesi di lavoro cosiddette “in grigio”, nelle quali, pur in presenza di lavoratori regolarmente assunti e denunciati, non vi sia stato il pieno rispetto nei loro confronti della normativa fiscale e previdenziale.
Nel primo caso, secondo quanto previsto dal comma 1 della legge, il costo del lavoro non potrà essere inferiore a quanto fissato dai contratti collettivi nazionali di riferimento; nella seconda ipotesi, lavoro grigio, il costo del lavoro potrà essere costituito sia dalla quota di retribuzione tale da rispettare il minimo contrattuale, sia da altri emolumenti corrisposti al lavoratore, ma non assoggettati agli obblighi fiscali e contributivi.
Considerate le finalità della nuova normativa, che si prefigge l’obiettivo di far emergere lavoratori e costi del lavoro sottratti agli obblighi fiscali e contributivi, è di tutta evidenza che non possono essere ricompresi nella dichiarazione i soggetti già individuati come lavoratori “in nero” a seguito di accertamenti ispettivi conclusisi con verbali regolarmente notificati alle aziende. Parimenti non possono essere ricompresi nella dichiarazione di emersione emolumenti per i quali si è già proceduto alla notifica di addebiti. Da quanto esposto deriva che possono essere presentate dichiarazioni di emersione anche nel corso di verifiche, purché non si sia già provveduto alla regolare notifica del verbale.4.2 Termine di presentazione della dichiarazione di emersione.
L’art. 1 della legge n. 383/2001 aveva originariamente previsto, quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di emersione, la data del 30 novembre 2001. Le modifiche intervenute successivamente hanno prorogato tale termine fissandolo, da ultimo, al 30 novembre 2002 (art.3, D.L.22 febbraio 2002, n. 12).
La legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), peraltro, emendando il testo originario dell’art.1, ha fissato quale primo anno di decorrenza del sistema agevolativo il 2001 (periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge). Pertanto, indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, il periodo interessato alle agevolazioni risulta determinato nel triennio 2001/2003.4.3 Forma, contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione di emersione.
L’art. 3, comma 1 della legge n. 383/2001 prevede che con decreto interministeriale siano determinati forma, contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione di emersione, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui si dirà in seguito.
Con decreto interministeriale (Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 15 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, si è data attuazione al predetto art. 3.4.3.1 Forma della dichiarazione di emersione.
L’art. 1 del predetto decreto interministeriale ha approvato, il modello di “Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare” (consultabile nel sito www.agenziaentrate.it indirizzo url: www.agenziaentrate.it DOCUMENTAZIONE/EMERSIONE/INDEX.HTM) con le relative istruzioni per la sua compilazione.
A seguito delle modifiche intervenute successivamente che hanno più volte prorogato il termine ultimo di presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/E/2002, ha precisato che i contribuenti possono continuare ad utilizzare il modello approvato con decreto interministeriale del 15 novembre 2001, purché si attengano alle istruzioni fornite. Ha precisato inoltre che in caso di errori commessi nella compilazione di una dichiarazione di emersione già presentata, il contribuente può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente.4.3.2 Contenuto della dichiarazione di emersione.
Il modello approvato si compone di un frontespizio che contiene i dati identificativi dell’imprenditore dichiarante e dell’eventuale intermediario che effettua la trasmissione della dichiarazione (di cui si dirà in seguito).
Il modello medesimo si compone ancora dei successivi quadri A-B-C.
Il Quadro A contiene l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione (codice fiscale e dati anagrafici) con indicazione, per ciascuno degli stessi, del costo del lavoro irregolare emerso nell’anno 2001 ed in anni precedenti, fino a retroagire al 1994.
Il Quadro B funge da sintesi e riepilogo dei dati espressi nel Quadro A, contenendo il numero complessivo dei lavoratori che si intendono regolarizzare per l’anno 2001, nonché l’ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare emerso nel 2001, oggetto della dichiarazione di emersione.
Il Quadro C deve essere compilato dal datore di lavoro che intende far valere la dichiarazione di emersione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi (a valere dal totale del costo del lavoro irregolare utilizzato nell’anno 2000 fino a retroagire a quello utilizzato nell’anno 1994).
Ai sensi, infatti, del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 383/2001, che sul punto non ha subito modificazioni, per gli imprenditori, su specifica richiesta, (attraverso la compilazione del Quadro C) la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale.4.3.3 Modalità di presentazione della dichiarazione di emersione.
L’art. 3 del decreto interministeriale del 15 novembre 2001 prevede che la dichiarazione di emersione debba essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze o direttamente da parte dei soggetti abilitati dalla stessa Agenzia, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’art.3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, che rilasceranno al dichiarante copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere la stessa all’Agenzia delle Entrate in via telematica.
La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, se non istituito, ad un Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curerà l’invio telematico.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2001 sono state fissate le specifiche tecniche con le quali effettuare la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di emersione.5. Regime agevolativo connesso alla dichiarazione di emersione.
Come già detto in premessa, nel quadro complessivo degli interventi legislativi contenuti nella legge n. 383/2001, sono state previste norme finalizzate ad incentivare l’emersione dall’economia sommersa attraverso un particolare regime di incentivi fiscali e previdenziali sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.5.1 Regime agevolativo per i datori di lavoro.
Sul fronte contributivo/previdenziale, l’art. 1, comma 2 della legge n. 383/2001, nel testo definitivo, prevede che per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (2001) e per i due periodi successivi (2002 e 2003), gli imprenditori siano tenuti al versamento, sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, di una contribuzione sostitutiva (e quindi in luogo di quella ordinaria) dovuta in ragione di un’aliquota pari al 7% per il primo periodo, al 9% per il secondo e all’11% per il terzo periodo. La norma esclude ogni e qualsiasi obbligo contributivo per il periodo pregresso.
Ovviamente, trattandosi di contribuzione sostitutiva, sulla stessa non potrà essere operata alcuna riduzione a titolo di sgravio o di agevolazioni contributive previste in caso di assunzioni incentivate.
Il comma 2 bis ha previsto che l’imposta sostitutiva e la contribuzione sostitutiva dovute per il 2001 potranno essere versate o in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in forma dilazionata con un piano di 24 rate mensili, da maggiorare con gli interessi legali, la prima delle quali da versare comunque entro il 30 novembre 2002.
Secondo quanto previsto dalla norma e in linea con quanto delineato dal programma di emersione approvato dal CIPE, illustrato al precedente punto 3, pertanto, il datore di lavoro che si avvale del sistema agevolato dovrà procedere alla prima scadenza utile al versamento, in unica soluzione, della contribuzione sostitutiva per i periodi di paga di competenza da gennaio 2002 al periodo di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione.
Per i periodi di competenza dell’anno 2001 interessati all’emersione, invece, il versamento del dovuto potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 novembre 2002, ovvero in forma rateale, al tasso del 3%, secondo il piano di ammortamento riportato nell’allegato n.5, in 24 rate mensili, di cui la prima scadente il 30 novembre 2002.
Per le modalità di versamento e per la relativa modulistica si rinvia ai punti da 7 a 10.
Al fine di fornire un quadro completo del sistema della agevolazioni, si informa che è prevista la riduzione dei tassi di premio INAIL del 75% per il primo anno, del 70% per il secondo e del 65% per il terzo anno, mentre sul fronte fiscale è stata introdotta per il triennio considerato un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRPEG dovuta in ragione di un’aliquota del 10 % per il primo periodo d’imposta, del 15% per il secondo e del 20 % per il terzo periodo d’imposta da applicarsi sul maggior reddito dichiarato rispetto a quello del 2000 fino ad un massimo pari al triplo del costo del lavoro che è stato fatto emergere. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) invece non è dovuta fino a concorrenza del reddito imponibile dichiarato.
Sempre sul fronte fiscale, infine, per gli imprenditori che abbiano compilato il Quadro C della dichiarazione di emersione e che quindi intendano far valere tale dichiarazione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi, il regime agevolativo prevede che il concordato si perfezioni con il pagamento di un “imposta sostitutiva”dell’IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, pari all’8% del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato per gli anni pregressi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento può essere fatto in unica soluzione, con una riduzione del 25%, ovvero in 24 rate mensili senza applicazione di interessi.5.2 Regime agevolativo per i lavoratori.
Sul fronte contributivo/previdenziale i lavoratori che aderiscono al programma di emersione per il triennio 2001/2003 sono esclusi da qualsiasi rivalsa da parte del datore di lavoro per la quota contributiva che normalmente è a carico del lavoratore, in quanto la contribuzione sostitutiva dovuta dallo stesso datore copre anche questa quota di contributo.
Gli stessi, peraltro, possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi pregressi (anteriori al 1° gennaio 2001 e nel limite massimo di cinque anni) effettuati presso l’impresa che presenta la dichiarazione di emersione e nella quale risultino in forza alla data del 30 novembre 2002.
La ricostruzione avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria secondo un meccanismo che consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto, a far tempo dalla stessa data del 30 novembre 2002, presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione.
L’onere per la ricostruzione della posizione pensionistica è posto, fino a un massimo del 66% della quota a carico del datore di lavoro, a carico del Fondo di cui all’art .5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 al quale, ai sensi del comma 8 del più volte citato art.1 della legge 383, affluiscono le maggiori entrate derivanti dal recupero della base imponibile concessa ai programmi di emersione con esclusione delle entrate contributive.
Al riguardo si fa riserva di successive istruzioni in quanto, sullo specifico argomento, il quadro normativo delineato in premessa è ancora carente di un decreto interministeriale che dovrà determinare, fra l’altro, l’onere della prosecuzione volontaria.
Sul fronte fiscale il regime agevolativo consente ai lavoratori che aderiscono al programma di emersione di avvalersi, sui redditi di lavoro emersi, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota del 6 % per il primo anno, dell’8 % per il secondo e del 10% per il terzo anno. Anche in questo caso le somme dovute per il primo periodo di imposta (anno 2001) possono essere versate in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero in 24 rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine.
Per quanto attiene invece al periodo pregresso, i lavoratori possono estinguere i propri debiti fiscali connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni regolarizzati, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di Euro 103,29 (già Lire 200.000) per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi e con preclusione di accertamento fiscale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati.6. Dichiarazione di emersione e contratti di riallineamento.
L’art. 1, comma 6, della legge n. 383/2001 recita testualmente: “restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento e di emersione del lavoro…”
Considerati i particolari benefici e i contenuti dei contratti di riallineamento, il dettato normativo deve essere inteso nel senso che le aziende già impegnate nei contratti di riallineamento non possono accedere, per i soggetti interessati ai predetti piani, ai benefici di cui alla legge n. 383/2001.7. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.
Ai fini del versamento della contribuzione sostitutiva oggetto della presente circolare, i datori di lavoro interessati dovranno chiedere presso la Sede dell’Istituto territorialmente competente l’apertura di una separata posizione aziendale, accesa esclusivamente per il versamento della contribuzione in parola, riferita sia ai lavoratori totalmente in nero, sia a quelli oggetto di regolarizzazione parziale (lavoratori in grigio)
Si precisa che se il datore di lavoro, per effetto della dichiarazione di emersione, si iscrive all’INPS per la prima volta, qualora successivamente assuma personale per il quale è tenuto al versamento dell’intera contribuzione, lo stesso datore di lavoro dovrà aprire una nuova posizione aziendale sulla quale far confluire la contribuzione ordinaria.
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sull’apposito modello DM68 prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione MODULISTICA e dovrà essere corredata, in aggiunta alle dichiarazioni previste, anche dalla ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.8. Adempimenti a cura delle Sedi.
Le posizioni contributive riferite ad aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione e pertanto sono tenute al versamento della contribuzione sostitutiva determinata nella misura di cui al punto 5.1, dovranno essere inquadrate in base al settore di attività esercitata (cfr. “Manuale di iscrizione e classificazione aziende” allegato alla circolare INPS n. 65 del 15 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni). Nel campo “DATA COSTITUZIONE” dovrà essere indicata la data di inizio del triennio di emersione che non potrà essere anteriore all’1.1.2001. Le posizioni dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7Y” che assume il nuovo significato di "Azienda avente in corso un programma di emersione ex art. 1 comma 1 L. 383/2001”. (1)
Se il datore di lavoro già opera con altre posizioni INPS, in aggiunta al codice 7Y la sede avrà cura di apporre il codice di autorizzazione “0D” avente il significato di “Posizione aperta per particolari categorie di dipendenti”. Dovrà, inoltre, essere inserito il codice tipo azienda “A3”, ovvero “B3” se l’azienda è autorizzata all’accentramento contributivo, nonché la posizione di riferimento.9. Modalità di compilazione del mod. DM10/2
Al fine di denunciare i maggiori imponibili e quindi determinare la contribuzione sostitutiva dovuta, da versare secondo le modalità indicate al punto successivo, le aziende, acquisita la particolare posizione contributiva, si avvarranno del modello DM10/2 che andrà compilato secondo le seguenti istruzioni.9. 1 Contribuzione dovuta dal 1° gennaio 2002
Ai fini della compilazione del modello DM10/2, le aziende si atterranno alle seguenti istruzioni:
a) lavoratori totalmente in nero
- a partire dal periodo di paga cui si riferisce la denuncia, utilizzando i previsti codici qualifica (righi 10 e 11, codici O, Y, ecc.), indicheranno nei quadri “B-C” del mod. DM10/2, rispettivamente, nel campo “NUMERO DIPENDENTI” il numero mensile dei lavoratori interessati al programma di emersione, nel campo “NUMERO GIORNATE” il numero delle giornate retribuite, ovvero il numero delle ore per i lavoratori part-time, e nel campo “RETRIBUZIONI” le retribuzioni mensili oggetto di emersione;
- calcoleranno su dette retribuzioni l’importo della contribuzione sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 9% per l’anno 2002 e dell’11% dal 1° gennaio 2003, ed esporranno il relativo importo nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”;
- per la denuncia della contribuzione sostitutiva, dovuta in unica soluzione per l’anno in corso (dal 1° gennaio 2002 alla data di dichiarazione di emersione), utilizzeranno il codice del quadro “B-C” di nuova istituzione “N002”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST. e seguito dal numero dei dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata, da riportare nel campo “NUMERO DIPENDENTI”, dall’ammontare delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo “RETRIBUZIONI” e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 9 %) da riportare nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”; nessun dato dovrà essere riportato nel campo “NUMERO GIORNATE”;
b) lavoratori in “grigio”
- a partire dal periodo di paga cui si riferisce la denuncia, utilizzando il codice di nuova istituzione “G001”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST., indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, rispettivamente, nel campo “NUMERO DIPENDENTI” il numero mensile dei lavoratori interessati all’ emersione e nel campo “RETRIBUZIONI” le differenze retributive oggetto di emersione; nessun dato dovrà essere riportato nel campo “NUMERO GIORNATE”;
- calcoleranno su dette retribuzioni l’importo della contribuzione sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 9% per l’anno 2002 e dell’11% dal 1° gennaio 2003, ed esporranno il relativo importo nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO” ;
- per la denuncia della contribuzione sostitutiva, dovuta in unica soluzione per l’anno in corso (dal 1° gennaio 2002 alla data di dichiarazione di emersione), utilizzeranno il codice del quadro “B-C” di nuova istituzione “G002”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST. e seguito dal numero dei dipendenti cui si riferiscono le differenze retributive e la contribuzione arretrata, da riportare nel campo “NUMERO DIPENDENTI”, dall’ammontare delle differenze retributive, da riportare nel campo “RETRIBUZIONI” e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 9 %) da riportare nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”.9.2 Contribuzione dovuta per l’anno 2001 (primo anno del triennio di emersione).
L’importo della contribuzione dovuta sarà determinato applicando al maggior imponibile retributivo di competenza dell’intero anno (retribuzioni relative ai mesi da gennaio a dicembre 2001 comprese tredicesima e altre mensilità aggiuntive, ovvero differenze retributive per i lavoratori in grigio), o di parte dell’anno, qualora l’inizio del rapporto sia intervenuto nel corso del 2001, l’aliquota sostitutiva del 7%.
L’importo così determinato dovrà essere esposto nei quadri “B-C” del modello DM10/2 contrassegnato dai seguenti codici:
a) per i lavoratori totalmente in nero: “N003” preceduto dalla dicitura CTR.SOST. e seguito dal numero dei lavoratori interessati e dall’ammontare delle retribuzioni imponibili;
b) per i lavoratori in grigio: “G003” preceduto dalla dicitura CTR.SOST. e seguito dal numero dei lavoratori e dalle differenze retributive.
Nessun dato dovrà essere indicato nel campo “NUMERO GIORNATE“.
La sommatoria degli importi relativi ai contributi dovuti, esposti con i predetti codici “N003” e “G003” nelle somme a debito del datore di lavoro, dovrà essere riportata nel quadro “D” (somme a credito del datore di lavoro) dello stesso modello, contrassegnata dal codice “N850”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST..
Nel caso in cui l’azienda effettui il versamento in unica soluzione, l’importo contraddistinto dal codice “N850” dovrà essere indicato nei quadri “B-C” del modello DM10/2, nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”, contraddistinto dal codice “S007”, preceduto dalla dicitura VERS.CTR.SOST.. Nessun dato dovrà essere indicato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “RETRIBUZIONE”.
Qualora invece l’azienda intenda avvalersi del versamento in forma dilazionata, la rata mensile sarà determinata, secondo il piano di ammortamento riportato nell’allegato 5, applicando all’importo dei contributi dovuti per l’anno 2001, indicati al codice “N850”, il coefficiente 0,042857612.
L’importo della rata andrà indicato in ciascun mese utilizzando il codice “S024”, preceduto dalla dicitura RAT.CONTR.SOST.
Le Sedi, nel caso di versamento rateale, provvederanno ad attribuire, in aggiunta al codice “7Y” anche il codice “1Z” che assume il nuovo significato di “Versamento rateale, comma 2bis, art.1, L.383/2001”. (2)
La contribuzione dovuta per l’anno 2001, sia nel caso di versamento in unica soluzione che in forma rateale, potrà essere denunciata entro il 30 novembre 2002 (Modello DM10/2 riferito al periodo “11.2002”). In questo caso il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2002.
Qualora l’azienda effettui la denuncia in mesi precedenti, il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento del modello DM10/2.10. Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento della contribuzione sostitutiva, sia essa riferita all’anno 2001 (in unica soluzione o singole rate) che ai mesi del 2002, dovrà essere effettuato cumulativamente, nell’importo corrispondente al saldo del modello DM10/2, riferito alla posizione aziendale contraddistinta dal codice 7Y, utilizzando il consueto modello F24, con indicazione, nella sezione INPS, della causale di versamento di nuova istituzione:
EMDM, denominata “Contribuzione sostitutiva per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dai datori di lavoro tenuti al versamento a mezzo denunce mensili - art. 1, comma 2, lett. a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383”;
Per i datori di lavoro agricolo, interessati all’emersione per gli operai a tempo determinato e indeterminato, per i quali si fa riserva di successive istruzioni operative, le aziende utilizzeranno la causale di versamento di nuova istituzione:
EMLA, denominata “Contribuzione sostitutiva per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dai datori di lavoro agricolo - art. 1, comma 2, lett. a) della legge 18 ottobre 2001, n.383”.
Tali importi, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 2, della più volte citata legge 383/2001, non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Essi pertanto vanno versate per intero, anche se sul modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi altro titoloAllegato 1
Legge 383/2001
Allegato 2
LEGGE N. 383/2001 - PROGRAMMA DI EMERSIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI
IL CIPE
(VISTA...)
DELIBERAÈ approvato il documento concernente le linee guida per il piano di emersione del lavoro irregolare secondo quanto disposto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, allegato alla presente delibera e parte integrante della medesima.
Sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera i Ministri dell'economia e finanze e del lavoro e delle politiche sociali informeranno semestralmente questo Comitato.
Roma, 15 novembre 2001Allegato
PROGRAMMA DI EMERSIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI
(legge 18 ottobre 2001, n.383)Premesso che:
- gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, contengono disposizioni volte al recupero della piena legalità dei rapporti di lavoro svolti in violazione della normativa in materia fiscale, assicurativa e contributiva;
- la finalità della norma è quella di favorire l’emersione dei predetti rapporti, consentendo il riconoscimento della tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale nei confronti dei lavoratori interessati e, conseguentemente, quella di far emergere le connesse attività economiche;
- al datore di lavoro che regolarizza i rapporti di lavoro sono riconosciuti, per un triennio, una riduzione della contribuzione riferita ai lavoratori interessati e un regime fiscale agevolato da applicare agli incrementi di reddito dichiarati;
- il datore di lavoro e i lavoratori che regolarizzano la loro posizione, possono estinguere i relativi debiti fiscali e previdenziali per gli anni pregressi;
- condizione per l’emersione del lavoro irregolare è la presentazione, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di emersione;
- l’ulteriore obiettivo perseguito dalla legge, rispetto alla tutela previdenziale del lavoratore e al recupero di gettito per l’Erario, è la diffusione dei principi di moralità e di legalità nel mercato del lavoro e, conseguentemente, lo sviluppo, in un quadro di maggiore trasparenza, di corretta concorrenzialità e di rispetto delle regole, del sistema economico del Paese, soprattutto nelle zone ove il lavoro irregolare genera maggiori distorsioni.Tutto ciò premesso
vengono individuate le seguenti linee guida che regolano il piano di emersione del lavoro irregolare.
1. DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
Il datore di lavoro che intende avvalersi dei benefici di cui all’art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, deve presentare una apposita dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro garantisce la veridicità dei dati ivi indicati, con particolare riferimento all’avvenuta acquisizione della manifestazione di volontà, da parte del lavoratore, di aderire al programma di emersione, e si impegna a rispettare il programma medesimo.2. PROGRAMMA DI EMERSIONE
Il programma di emersione:
A. disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma stesso, nonché le modalità di regolarizzazione del lavoro prestato negli anni pregressi;
B. fissa gli interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché la tutela ambientale;
C. individua le forme di promozione, assistenza e consulenza nelle materia di cui alla lettera B;
D. prevede le modalità di verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.A. Rapporto di lavoro durante il programma di emersione e regolarizzazione degli anni pregressi.
Il datore di lavoro provvede ad assumere il lavoratore irregolare nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e si impegna:
1) a perseguire l’obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro. In caso di modificazione o cessazione dello stesso, il datore di lavoro è tenuto, entro i termini specificamente previsti dalle norme di settore, a darne apposita comunicazione anche al competente Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro precisando che trattasi di lavoratore regolarizzato ai sensi dell’art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
2) a tenere tutte le scritture obbligatorie previste dalla legislazione del lavoro;
3) a versare le imposte, i contributi e i premi assicurativi derivanti dalla applicazione del programma di emersione;
4) a versare la somma sostitutiva, a titolo di imposte, contributi e premi assicurativi, derivante dalla richiesta di regolarizzazione dei periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro e il lavoratore, nel riconoscere il comune interesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, convengono che, con l’adesione al programma di emersione, interviene anche l’intesa delle parti relativamente ai periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro.B. Interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché la tutela ambientale
Il datore di lavoro si impegna:
1) ad adeguare, entro il termine di durata del programma di emersione, gli impianti e i luoghi di lavoro agli standard previsti dalla normativa in materia;
2) a osservare le disposizioni concernenti la regolarità urbanistica e la sicurezza ambientale dei beni aziendali utilizzati nello svolgimento delle attività connesse al lavoro irregolare emerso;
3) a fornire all’INAIL le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi connessi all’attività svolta dai medesimi e la conseguente determinazione dei premi assicurativi, nonché a provvedere a eseguire i relativi versamenti periodici.C. Forme di promozione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro si impegna a fornire attività di formazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 242 del 1996, anche con riferimento alla possibilità, per i datori di lavoro, di concorrere ai finanziamenti previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 38 del 2000, relativamente ai programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
Resta ferma la possibilità di fornire consulenza e assistenza nelle suddette materie da parte degli enti e delle organizzazioni previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994.D. Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni di categoria, in coerenza con lo spirito della norma, si impegnano a divulgarne le finalità presso i propri rappresentati.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con le altre amministrazioni pubbliche interessate e con le predette organizzazioni e associazioni, verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma di emersione.Allegato 3
Agenzia delle Entrate - Circolare del 11/10/2001 n. 88
Allegato 4
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 17/E dell'11 febbraio 2002
Allegato n.5
PIANO DI AMMORTAMENTO DI UN CAPITALE UNITARIO A RATA MENSILE ANTICIPATA COSTANTE
NUMERO RATE 24
TASSO ANNUO 3%
Numero delle rate
Importo costante delle rata
Quota Interesse
Quota capitale
Debito residuo
Debito estinto
1
0,042857612
0,042857612
0,957142388
0,042857612
2
0,042857612
0,002360571
0,040497041
0,916645347
0,083354653
3
0,042857612
0,002260695
0,040596917
0,876048430
0,123951570
4
0,042857612
0,002160572
0,040697040
0,835351390
0,164648610
5
0,042857612
0,002060202
0,040797410
0,794553980
0,205446020
6
0,042857612
0,001959585
0,040898027
0,753655953
0,246344047
7
0,042857612
0,001858719
0,040998893
0,712657060
0,287342940
8
0,042857612
0,001757604
0,041100008
0,671557052
0,328442948
9
0,042857612
0,001656241
0,041201371
0,630355681
0,369644319
10
0,042857612
0,001554627
0,041302985
0,589052696
0,410947304
11
0,042857612
0,001452763
0,041404849
0,547647847
0,452352153
12
0,042857612
0,001350648
0,041506964
0,506140883
0,493859117
13
0,042857612
0,001248280
0,041609332
0,464531551
0,535468449
14
0,042857612
0,001145660
0,041711952
0,422819599
0,577180401
15
0,042857612
0,001042787
0,041814825
0,381004774
0,618995226
16
0,042857612
0,000939661
0,041917951
0,339086823
0,660913177
17
0,042857612
0,000836279
0,042021333
0,297065490
0,702934510
18
0,042857612
0,000732644
0,042124968
0,254940522
0,745059478
19
0,042857612
0,000628752
0,042228860
0,212711662
0,787288338
20
0,042857612
0,000524605
0,042333007
0,170378655
0,829621345
21
0,042857612
0,000420199
0,042437413
0,127941242
0,872058758
22
0,042857612
0,000315538
0,042542074
0,085399168
0,914600832
23
0,042857612
0,000210618
0,042646994
0,042752174
0,957247826
24
0,042857612
0,000105438
0,042752174
1,000000000
(1) In precedenza il codice ha avuto il significato di “Azienda con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare”.
(2) In precedenza il codice ha avuto il significato di “Datore di lavoro esonerato dalla presentazione della denuncia di mod. O1/M”