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Circolare INPS n. 52 del 14.03.2002
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option
Circolare INPS n. 52 del 14.03.2002SOMMARIO:L’Agenzia delle Entrate (circ. n. 60/2001), in risposta ad alcuni quesiti, fornisce chiarimenti sulla decorrenza delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 505/1999 in materia di stock option e sul concetto di” valore”nei casi di acquisizione, da parte del dipendente, di azioni in valuta. Con la Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001, l’Agenzia ha invece, riconosciuto ad una società la possibilità di modificare, relativamente al prezzo di assegnazione delle azioni, il piano di stock option precedentemente deliberato (1998-2000), al fine di consentire ai dipendenti di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente
Premessa.
In relazione ad alcuni quesiti, posti dalle aziende, circa il trattamento tributario da applicare alle stock option, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 60 del 19 giugno 2001 (All. 1), ha fornito alcuni chiarimenti in materia, in linea con quanto già affermato nella precedente Risoluzione n. 29/E del 20/03/2001 (All. 2).
In particolare, la predetta circolare si sofferma sulla questione della decorrenza delle disposizioni introdotte dal sopracitato decreto e sulla definizione del “valore di riferimento” nei casi di acquisizione, da parte del dipendente, di azioni in valuta.
Poiché ai fini della determinazione della base imponibile, ai fini contributivi, l’art. 6 del D.Lgs. 314/1997 fa rinvio, per l’azionariato dei dipendenti (assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti e stock option) alla normativa fiscale (art. 48 TUIR), non essendo prevista alcuna deroga al riguardo, si forniscono talune precisazioni in relazione ai provvedimenti in oggetto e si precisa che la materia è stata compiutamente trattata con circolare n. 11/2001.Decorrenza delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 505/1999 in materia di stock option e regime transitorio.
Come espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 505/1999 il nuovo regime in materia di azionariato dei dipendenti (1) trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2000, fatta eccezione per le assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data e per quelle derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto (15 gennaio 2000).
Con particolare riferimento alla seconda disposizione di carattere derogatorio l’Agenzia delle Entrate chiarisce quella che è la ratio di tale norma, ovvero salvaguardare le aspettative di coloro che, avendo predisposto piani di azionariato nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 505/1999, avevano confidato sulla previgente disposizione agevolativa (2).
Come affermato nella circolare ministeriale la predetta disposizione trova applicazione sempreché sia più favorevole della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 505/1999.
Al riguardo occorre fare una distinzione tra piani di azionariato che hanno ad oggetto azioni di nuova emissione e piani aventi ad oggetto azioni di vecchia emissione.
Per i primi risulta indubbiamente più favorevole la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 314/1997 che prevede, per le assegnazioni di nuove azioni (3), la totale esenzione fiscale e contributiva mentre per i secondi , non avendo il regime pregresso previsto alcuna agevolazione, sembra logico ritenere che la disciplina più vantaggiosa sia quella introdotta dal D.Lgs. n. 505/1999.
Tale interpretazione, seppur non scaturente dalla lettera della norma, trova conferma nella ratio della disposizione transitoria.Diritti di opzione assegnati anteriormente al 1/1/ 1998
In risposta ad alcuni quesiti posti dalle aziende, circa l’individuazione della normativa applicabile ai diritti di opzione assegnati ante 1998 ed esercitabili dai dipendenti solo a decorrere dall’anno 2000, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 60/2001 (All.1), ha precisato che la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione non esistendo, peraltro, prima del 1 gennaio 1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 314/1997) alcuna norma di favore in materia di azionariato ai dipendenti.
Come affermato nella Risoluzione n. 29/E del 20/03/2001 (All.2), “le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica solo nel momento in cui egli si avvale dell’opzione e non prima e, di conseguenza, la disciplina applicabile, in linea generale e tranne espressa previsione contraria, è quella vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione e non quella in essere quando le azioni sono state offerte”.
Pertanto, per tutte le assegnazioni di azioni intervenute a decorrere dal 16 gennaio 2000 seppur conseguenti all’esercizio di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azionariato deliberati in un periodo precedente a quello sopra richiamato, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. 505/1999.
Resta, invece, ferma, per espressa previsione normativa (4), la non applicabilità della predetta disciplina per i diritti di opzione assegnati anteriormente al 1 gennaio 1998 ed esercitati entro il 1 gennaio 2000.Data di attribuzione del diritto di opzione Data di assegnazione delle azioni Disciplina applicabile Ante 1998 (comma 2 art. 13 D.Lgs 505/99) entro l’1/1/2000 D.Lgs. 314/1997 Dal 1/1/98 al 15/1/2000 (comma 2 art. 13 D.Lgs 505/99) entro il 15/1/2000 1) D.Lgs. 314/1997 per i piani di azionariato aventi ad oggetto azioni nuove
2) D.Lgs. 505/1999 per i piani di azionariato aventi ad oggetto azioni vecchieAnte 1998 Dal 16/1/2000 in poi D.Lgs. 505/1999 Stock option : valore delle azioni alla data dell’offerta
Come stabilito dall’articolo 48, comma 2, lett. g-bis) del TUIR nei casi di assegnazione di diritti di opzione il beneficio dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente è subordinato al verificarsi della condizione che il prezzo pagato dal dipendente per l’acquisto di azioni sia almeno pari al valore delle stesse alla data dell’offerta.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il prezzo dell’opzione sia stabilito in valuta estera, ai fini dell’effettuazione del confronto dei due valori (prezzo pagato e valore delle azioni al momento dell’offerta), non rilevino le differenze di cambio e pertanto non occorra procedere alla conversione in lire (All. 1).
Scopo di tale raffronto non è, infatti, quello di determinare il reddito da assoggettare a tassazione ma di verificare la sussistenza del presupposto per l’applicazione della disciplina agevolativa.
Infine, per quanto riguarda la determinazione del valore delle azioni (alla data dell’offerta) nei casi in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto titoli che vengono negoziati in mercati regolamentati l’Agenzia ha ribadito, con la Risoluzione n. 29/E del 20/3/2001 (All. 2), quanto già affermato in materia con la circolare n. 30/E del 25/2/2000 ovvero l’applicazione delle disposizioni relative alla determinazione del valore normale contenute nell’articolo 9, comma 4, del TUIR.Piani di stock option deliberati tra il 1998 e il 2000: possibilità di modifica del prezzo di assegnazione delle azioni.
Con la Risoluzione n. 212/E del 17 dicembre 2001 (All. 3) l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito, ha accolto la richiesta proposta da una società di modificare il piano di azionariato precedentemente deliberato al fine di consentire ai propri dipendenti di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente (5).
Oggetto della modifica è il prezzo pagato dal dipendente per l’assegnazione delle azioni giacché il piano di azionariato, predisposto dalla società in esame, prevedeva, in origine, l’offerta di opzioni esercitabili, da parte del dipendente, attraverso la corresponsione di un importo che risultava inferiore al valore normale delle azioni al momento dell’offerta.
Come è noto, invece, condizione necessaria affinché trovi applicazione il particolare regime di favore (5) è che il prezzo pagato dal dipendente sia pari o superiore al valore delle azioni al momento dell’offerta.
L’Agenzia delle Entrate, ha, in tal modo, riconosciuto alle aziende la possibilità, di adeguare i piani risalenti al 1998 e al 2000 (che prevedono un prezzo di esercizio del diritto di opzione inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta), alla normativa vigente consentendo così anche ai dipendenti interessati dai predetti piani di beneficiare delle agevolazioni previste in materia.Riferimenti normativi
(1) comma 2 dell’art. 48 del T.U.I.R ( lettere g) e g-bis)) come modificato dall’art.13 del D.Lgs. 505/1999
(2) comma 2, lett. g), dell’articolo 48 del TUIR (approvato con D.P.R. 917 del 1986) come modificato dall’art. 3 del DLgs 314/1997
(3) azioni sottoscritte ai sensi degli artt. 2349 e 2441 c.c..
(4) comma 2 dell’art.13 del DLgs 505/1999
(5) art. 48 del T.U.IR. lettera g-bis)Allegato 1
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 60 DEL 19/06/2001
Allegato 2
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 29/E DEL 20/03/2001
Allegato 3
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 212/E DEL 17/12/2001