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Circolare INPS n. 53 del 18/03/2002
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Provvedimento 30 novembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001. Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2002”, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Rilascio nuovo tracciato del software di controllo INPS
Circolare INPS n. 53 del 18/03/2002SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2002. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento 30 novembre 2001.Dichiarazioni sostitutive di periodi assicurativi. Rilascio nuovo tracciato del software di controllo INPS relativo al mod. CUD2002.
1. Premessa.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 30 novembre 2001, G.U. n.288 del dicembre 2001, (All.1) ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2002, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti nell’anno 2001, delle anticipazioni sulle indennità di fine rapporto, delle indennità di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS, all’INPDAI e all’INPDAP nonché per l’attestazione dell’ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2001, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
La certificazione CUD 2002, relativa ai dati previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’ I.N.P.S., come previsto dal provvedimento in oggetto, deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro, anche non sostituti d’imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n.352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.467 ( modello 01/M).
Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell’I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all’art. 4 del D.P.R. n.322/98 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2002, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle predette dichiarazioni unificate, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall’Istituto.
Lo schema di certificazione CUD 2002, può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2001 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione, e può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Il soggetto che rilascia la certificazione può compilare la stessa con i dati previdenziali esposti in lire o in euro. Qualora la certificazione venga compilata in Euro deve essere barrata l’apposita casella e gli importi, relativi alle voci retributive, devono essere arrotondati all’unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all’unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di euro.
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.2. CUD 2002 “ Certificazione di cui all’art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all’anno 2002”
Lo schema di certificazione CUD 2002 (All. 2-3), presenta, nella parte “C”, relativa ai dati previdenziali e assistenziali Inps, rilevanti novità nel tracciato rispetto a quello dello scorso anno. In particolare, è stata inserita nella Sezione 3, una nuova casella, relativamente ai Congedi parentali, denominata “Congedi art. 42 c.5 D.lgs. 151/01” suddivisa in Sett. 1 e Sett. 2
Sempre nella Sezione 3, sono state ridenominate le caselle relative agli eventi “maternità”, che danno luogo all’accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva, secondo i criteri fissati dall’art. 8 della legge 155/1981 (da indicare nei punti 42 e 43 della casella contrassegnata da “Mat. e Cong. D.lgs. 151/01 accredito retrib. eff.”), e le caselle relative agli eventi che danno luogo all’accredito figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 della legge 53/2000 (da indicare nei punti 44 e 45 della casella “Cong. D.lgs. 151/01 accredito retrib. Convenzionale”).
E’ stata, infine, creata una apposita sezione, denominata Sezione 4, relativamente alla dichiarazione dei compensi corrisposti in relazione a collaborazioni coordinate continuative di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n.335.3. Modalità di compilazione
In merito alle modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per comodità di consultazione vengono allegate le istruzioni inerenti la compilazione del solo riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS (All.4).
Si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.Sezione 1
Qualifica Assicurativa
La compilazione del campo è obbligatoria in quanto l’assenza dell’indicazione della qualifica comporta la non utilizzabilità della certificazione per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell’INPS i flussi informativi delle dichiarazioni.
I punti 1,2,3 del campo Qualifica Assicurativa devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS. Tuttavia, i suddetti campi non devono essere indicati quando è compilata la sola Sezione 4.
Nel punto 1 “Qualifica Assicurativa”:
- È stato inserito il nuovo codice “B” con il significato di “Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (art. 117, legge 23 dicembre 2000, n.388). Nell’ipotesi in cui ricorre la qualifica “B” si precisa che dovrà essere compilato anche il punto 3 riferito al Tempo indeterminato o determinato. A riguardo, si fa presente che è in corso di emanazione un’apposita circolare.
- con il previsto codice “P” vengono individuati dall’01.01.2001 oltre i giornalisti professionisti o praticanti anche i giornalisti pubblicisti, per effetto dell’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nella G.U. n.302 del 29.12.2000, che ha esteso l’obbligo dell’iscrizione all’INPGI anche ai giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Per quanto riguarda il punto 2 – Tempo pieno /tempo parziale – si precisa che la soppressione dei codici “L, N, R”, come riportato nelle istruzioni, è stata determinata dal venir meno della possibilità di usufruire della norma agevolatrice per le assunzioni successive al 31.12. 2000. Peraltro, per le assunzioni intercorse nell’anno 2000 tali codici continueranno ad essere utilizzati atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di assunzione.Assicurazioni coperte : copertura assicurativa IVS
La casella “IVS” deve essere sempre barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS (ad esempio Fondo Elettrici, Telefonici, Volo, Ferrovieri ecc) mentre non deve essere indicata nel riquadro INPS per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS ( ad esempio INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).
Competenze correnti
Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all’estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70), la retribuzione da indicare nel punto 11 della casella “Competenze correnti” deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
Altre competenze:
Per quanto concerne la compilazione del punto 12 “Altre competenze” si precisa che l’importo del compenso ferie relativo all’anno nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva dovrà essere inserito nella suddetta casella. Così, ad esempio, l’importo del compenso delle ferie non godute, maturate nell’anno 1999, il cui obbligo contributivo sia stato assolto con la retribuzione del mese di luglio 2001, va indicato nel punto 12 “Altre competenze” del modello Cud 2002 riferito ai redditi 2001( vedi circolare n.15 del 15 gennaio 2002).
Compenso per festività non godute
Si conferma che l’importo del compenso per festività non godute deve essere indicato nel punto 12 “Altre competenze”. Peraltro, nel caso in cui, per eventi che danno titolo ad accredito figurativo, nella settimana siano presenti solo festività non godute (ad esempio nel caso di maternità facoltativa), a parziale modifica di quanto indicato nelle istruzioni sopra richiamate, si precisa che la settimana va indicata nei punti “Sett.1”
Lavoranti a domicilio
La maggiorazione di retribuzione, prevista dai contratti collettivi di categoria è corrisposta al lavorante a domicilio ad ogni periodo di paga ovvero in coincidenza delle ferie e con le festività natalizie, a titolo d’indennità sostitutiva della 13° mensilità, del trattamento di integrazione di malattia e maternità, delle ferie annuali e delle festività nazionali infrasettimanali. Tale maggiorazione, si computa, di fatto, sull’ammontare complessivo della retribuzione normalmente percepita dal lavoratore in relazione al mancato godimento degli istituti contrattuali suddetti. Pertanto, in riferimento ai quesiti pervenuti per quanto riguarda la maggiorazione in questione, riferita in particolar modo ai periodi di malattia, si fa presente che, la maggiorazione nella fattispecie ha carattere retributivo e come tale è assoggettata a contribuzione ai sensi dell’art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153 come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 2 settembre.1997, n.314 non può, quindi, essere riferita agli eventi di malattia o infortuni effettivamente verificatesi, circostanza che determina la completa assenza di copertura assicurativa degli eventi predetti.
Conseguentemente, l’individuazione dei dati relativi alla Sezione 3 della certificazione unica modello CUD per i periodi di malattia deve essere valorizzata nel campo Malattia e/o Infortunio nelle Sett.1.Tipo rapporto
Il punto 21 “TIPO RAPPORTO” va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.
Ai fini della compilazione della certificazione relativa all’anno 2001, sono stati istituiti i nuovi codici “Tipo rapporto”:
- codice “65” per la categoria di lavoratori assunti con Contratto di Formazione per i quali compete al datore di lavoro il beneficio generalizzato del 25% (circolare INPS n. 85 del 9 aprile 2001);
- codice “66”: Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all’art. 13, comma1, lett.A), legge n. 68 del 1999, ( circ. INPS n. 203 del 19 novembre 2001);
- codice ”67”: Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50% di cui all’art. 13, comma1, lett.B), legge n. 68 del 1999 ( circ. INPS n. 203 del 19 novembre 2001) ;
- codice “68” : Lavoratori interinali per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% ex D.lgs n.151/2001 (circ. INPS n.136 del 10 luglio 2001);
- codice “69” : Lavoratori assunti con Contratto di Formazione secondo le regole del “de minimis” ( circ. INPS n.85 del 9 aprile 2001);
- codice “70” : Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75, legge n. 388/2000( circ. INPS n..118 del 30 maggio 2001)Sezione 2 (Retribuzioni Particolari)
Si illustrano le modalità di compilazione della Sezione 2 per le seguenti particolari categorie di lavoratori.
Lavoratori interessati all’applicazione di contratto di riallineamento
La circolare n.59 del 6 marzo 2000, al punto 7, è stata illustrata la norma di cui al comma 4 dell’art. 5 della legge n.608/96 che prevede la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alla differenza tra la retribuzione prevista dai contratti di riferimento per il versamento dei contributi e l’intero importo del minimale di cui alla legge n.608/96. I criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti dovranno essere determinati con Decreto del Ministero del Lavoro.
Pertanto, sono state fornite apposite istruzioni per la compilazione dei punti 28 – 29 – 30 – 31 – 33 :
Nel punto 28 deve essere indicato il previsto codice tipo “G “
Nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo nel quale la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore, tenendo conto che detta retribuzione particolare va indicata solo per l’anno di riferimento della denuncia, mentre per i periodi anteriori all’anno in corso dovranno essere presentati i modelli SA/VIG ;
Nel punto 31 deve essere indicato l’importo della retribuzione riferita alle giornate di cui al punto successivo;
Nel punto 33 dovrà essere riportato il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.Lavoratori domestici interinali (art. 117, legge 23 novembre 2000, n.388)
L’articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha apportato alcune modifiche alla legge n.196/97 in materia di lavoro temporaneo. In particolare, all’art. 9, lett.b), comma 3, è stato aggiunto il seguente comma 3-bis : “ Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall’articolo 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.1403, e successive modificazioni. L’istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) determina le modalità e i termini di versamento.”
Pertanto, nei casi di ricorso all’interinale per i lavoratori domestici, le imprese fornitrici, ai fini della compilazione del modello CUD 2002, dovranno indicare i seguenti dati.
Nel punto 28 il codice della fascia di retribuzione (B1, B2, B3 e B4) applicata per la determinazione del contributo previdenziale.
Nei punti 29 e 30 il periodo corrispondente alla fascia indicata al punto 28.
Nel punto 31 l’importo risultante dalla retribuzione convenzionale oraria per il numero delle ore lavorate riferite ad ogni singola fascia.
Nel punto 32 per le fasce contrassegnate dai codici B1, B2, B3 e B4, che individuano le settimane con attività lavorativa, si esporrà il numero delle settimane che si ottiene dividendo il totale delle ore lavorate in ciascun trimestre solare per 24 ore ed arrotondando all’unità superiore eventuali resti.
Si precisa che il numero delle settimane da esporre non potrà essere superiore al numero delle settimane lavorate.Lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione
La legge 18 ottobre 2001,n. 383, “ Primi interventi per il rilancio dell’economia “ (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 24 ottobre 2001) ed in vigore dal 25 ottobre 2001 reca disposizioni per incentivare l’emersione dell’economia sommersa.
Sulla materia in questione è in corso di predisposizione una apposita circolare.
Al fine della compilazione della certificazione unica si distinguono due ipotesi:
- L’emersione parziale
- L’emersione totale
Nel primo caso , il punto 28 è contraddistinto dal codice “EG”.
Nei punti 29 e 30 devono essere indicati tutti i periodi cui si riferiscono le differenze retributive da emersione
Nel punto 31 devono essere indicate le differenze retributive derivanti dall’emersione del lavoro sommerso
Nel caso di emersione totale il punto 28 è evidenziato con il codice “EN”
Nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione
Nel punto 31 la retribuzione derivante dall’emersione del lavoro sommerso
Nel punto 32 il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersioneSezione 3 – Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
I punti da 37 a 52 della Sezione 3 devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l’accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex lege n.88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché periodi di integrazione salariale E Donatori di sangue L.107/90.
Si ribadisce che i punti da 37 a 52 non vanno compilati nel caso in cui al lavoratore durante detti eventi, viene corrisposta l’intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.
Si precisa, in seguito a quesiti pervenuti, che nel punto 40 (Sett.1) della casella Malattia e/o Infortunio deve essere indicato il totale annuo delle settimane intere di calendario per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione né una retribuzione ridotta (integrativa) a carico del datore di lavoro. Di conseguenza nel punto 41 (Sett.2) della stessa casella dovranno essere indicate le settimane di assenza caratterizzate da una retribuzione ridotta, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto, a titolo di retribuzione, una integrazione delle indennità economiche, dovute per tali eventi.Riposi e permessi per i figli con handicap grave
L’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che ha sostituito il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge n. 53/2000, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell’art. 4 , comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi1,2.3, della legge n. 104/1992, hanno facoltà di fruire di periodi di congedo, per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere il familiare portatore di handicap.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo di assenza dal lavoro è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano sino ad un importo complessivo massimo di 70 milioni annue per il congedo di durata annuale Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni. Pertanto, per determinare il periodo massimo di congedo fruibile occorrerà considerare anche i periodi di permesso, nel caso non retribuiti, spettanti a ciascun lavoratore “per gravi e documentati motivi familiari”, eventualmente, già richiesti ai sensi del art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, prescindendo dalla circostanza che per tali periodi, gli interessati abbiano o meno richiesto il riscatto o la prosecuzione volontaria.
Pertanto, i dati relativi ai predetti eventi devono essere indicati nelle casella appositamente predisposta e contrassegnata da “Congedi art.42 c.5 D.lgs. 151/01, suddivisa in Sett.1 (punto 50) e Sett.2 (punto 51).
Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni.
Nel punto “50” (sett. 1) e “51” (sett. 2) devono essere riportate le settimane di congedo fruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001, da accreditare sulla base della retribuzione effettiva (ancorché nel rispetto del limite annuo fissato dalla norma), secondo i criteri dell’art. 8 della legge 155/1981.
In particolare, al punto “50” (sett. 1) deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) caratterizzate da assenza di retribuzione e di copertura assicurativa obbligatoria (tali settimane verranno accreditate figurativamente, a richiesta dell’interessato); al punto “51” (sett. 2) della medesima casella deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane interessate da retribuzione e da copertura contributiva ridotta (le retribuzioni ridotte relative a tali settimane, a richiesta dell’interessato, verranno integrate con un importo retributivo figurativo).Sezione 4 (Collaborazioni Coordinate e continuative) PARTE C
Collaborazioni coordinate e continuative
Questa nuova sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2001, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.
L'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha ridefinito i redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative configurandoli, a partire dal 2001, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai fini della compilazione della sezione è necessario indicare: nel punto 57, la data dalla quale ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso.
Qualora le prestazioni cui si riferiscono i compensi siano state tutte svolte nell'anno 2001, va indicata la data del 1° gennaio 2001 o la data successiva dalla quale è effettivamente iniziato il rapporto.
Nelle ipotesi nelle quali i compensi erogati nel 2001 si riferiscano ad attività svolte in tutto od in parte nell'anno 2000 deve essere indicata la data d'inizio dell'attività nel predetto anno, poiché nella Gestione Separata vige il "principio di cassa" in base al quale l'obbligo contributivo insorge nel momento in cui è erogato il compenso, indipendentemente dal periodo in cui si è svolta la collaborazione;
nel punto 58, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso; deve essere indicata la data del 31 dicembre 2001 se la collaborazione era ancora in essere alla fine dell'anno 2001;
nel punto 59, il totale dei compensi corrisposti nell'anno, che, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art.2, comma18, Legge 335/1995, rappresenta l’imponibile; a tale riguardo si rammenta che, anche per i redditi in questione, trova applicazione il disposto del primo comma, secondo periodo, dell'art. 48 del T.U.I.R., per effetto del quale si devono considerare erogate nel 2001 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2002, ma relative al 2001 (vedi circolare n. 10 dell'8 gennaio 2002).
nel punto 60, il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2001;
nel punto 61, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);
nel punto 62, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.4. Dichiarazioni sostitutive di periodi assicurativi
Si precisa che con messaggio n. 5 del 22.02.2002, “Iniziative per la normalizzazione delle informazioni contributive contenute nei modelli SA/770 relativi all’anno 1998. Dichiarazioni sostitutive ed estratto conto certificativo.”, è stata portata a conoscenza delle Sedi l’avvenuta predisposizione di uno schema cartaceo della dichiarazione sostitutiva dei dati previdenziali e assistenziali (denominato per convenzione O1/M-SOST) per l’anno 1998 e successivi secondo il tracciato dei modd. 770, disponibili in INTRANET ed INTERNET.
Per quanto riguarda il modello SA/INT, (denuncia integrativa individuale), contenenti le informazioni relative a periodi di integrazioni salariali, si ricorda che una copia deve essere rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore.5. Rilascio nuovo tracciato inerente al software di controllo INPS relativo al modello CUD 2002.
Si informano le Aziende, i Consulenti del Lavoro e le Associazioni di categoria che e’ in corso di rilascio la nuova versione del Software di controllo, la quale consente la verifica integrale dei dati previdenziali che andranno esposti sui modelli CUD 2002 e sulla parte C dei modelli 770 relativi all’anno di competenza 2001.
La versione aggiornata consente il controllo anche delle nuove informazioni relative ai congedi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 (riposi e permessi per figli con handicap grave).
A tal fine si è reso necessario predisporre un nuovo tracciato record, di seguito riportato, dove risultano valorizzate anche tali informazioni.TRACCIATO RECORD DEI DATI PREVIDENZIALI (Anno competenza 2001) (omesso)
Allegato 1
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 3011.2002
Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziariaL'intera Circolare completa di tracciato record dei dati previdenziali, allegati, modelli CUD e istruzioni per la compilazione della sezione INPS è scaricabile in formato .pdf dal il sito INPS cliccando QUI