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Circolare INPS n. 57 del 25.03.2002
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Assistenza fiscale prestata dall’INPS: gestione delle risultanze contabili ed elaborazioni dei conguagli
Circolare INPS n. 57 del 25.03.2002SOMMARIO: Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF
1 - Modelli 730/2002 presentati dai pensionati all'INPS
L'INPS, con messaggio n. 7 del 10 gennaio 2002 (allegato 1), ha confermato anche per l’anno 2002 l'effettuazione dell'assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti.
Come da norma, le Sedi riceveranno i modelli 730/2002 compilati fino al 30 aprile 2002 e provvederanno alla loro acquisizione, elaborazione e trasmissione negli archivi centrali.
Nella fase di acquisizione dovrà essere utilizzata la massima attenzione al fine di evitare errori che possano far incorrere l’Istituto nelle sanzioni stabilite dalla circolare 10/E del 31 gennaio 2002 dell’Agenzia delle Entrate (allegato 2); da quest'anno non sarà possibile cancellare le dichiarazioni acquisite.
Con l’approvazione da parte dell’AIPA del progetto “CONSOLIDATION AS/400”, che prevede, a partire dalla fine di marzo del corrente anno, la progressiva migrazione dei sottosistemi dipartimentali AS/400 delle Sedi e delle Agenzie dell’INPS, i Mod. 730-3 saranno inviati direttamente agli interessati tramite elaborazioni centrali ed utilizzo di un outside resource.
In seguito sarà comunicata la data entro la quale le Sedi devono trasmettere negli archivi centrali le dichiarazioni per permettere che il mod. 730/2002 pervenga ai pensionati entro la data del 15 giugno 2002; si invitano pertanto i Direttori delle Sedi e delle Agenzie ad organizzare le attività in modo da garantire il rispetto del suddetto termine, che comunque sarà compreso tra il 20 maggio e il 31 maggio 2002.
Oltre il suddetto termine, le Sedi e le Agenzie potranno effettuare stampe di singoli esemplari per il rilascio di duplicati o di mod. 730/2002 acquisiti o variati successivamente alla data sopra indicata.
Tale funzione di stampa, disponibile in ambiente INTRANET, consente l’emissione del modello richiesto tramite la stampante collegata al PC dell’utente.
Se il contribuente rileva nella sua dichiarazione errori a lui imputabili che comportino un maggior credito o un minor debito di imposta, lo stesso può presentare dichiarazione integrativa, entro il 31 ottobre, ad un CAF-dipendenti, anche se la prima dichiarazione è stata presentata al sostituto d'imposta. Si sottolinea che l'eventuale rimborso deve essere limitato esclusivamente alle somme relative all'annualità di produzione del reddito (2001) e non può riguardare le rate d'acconto per il 2002.
Nel caso, invece, in cui l'errore comporti un debito d'imposta, il contribuente dovrà sanare la sua posizione mediante la presentazione, nei previsti termini ordinari, di un modello Unico 2002 o, qualora i suddetti termini siano scaduti, tramite l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
Resta confermato che i conguagli conseguenti all'elaborazione del modello 730 originario devono comunque essere effettuati.
Se gli eventuali errori riscontrati sono attribuibili al soggetto che presta l'assistenza fiscale possono essere corretti soltanto mediante elaborazione di un nuovo modello 730-3 (e comunicati al sostituto, se elaborato dal Caf-dipendenti) in tempo utile per consentire la gestione dei conguagli entro il periodo d'imposta (31 dicembre 2002). Qualora dalla correzione scaturisca un ritardo nel versamento, vanno applicati gli interessi dovuti dal contribuente nella misura dello 0,40% mensile per il differito pagamento.
La scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni modelli 730/2002 all’Amministrazione Finanziaria è stabilita al 20 ottobre 2002, mediante l’utilizzo del servizio Entratel e sarà curata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi. Al fine di effettuare nei termini indicati l’invio telematico a Entratel, le funzioni di gestione e di trasmissione al sistema centrale delle dichiarazioni, utilizzate dalle Sedi e dalle Agenzie, saranno disponibili fino alla data del 30 settembre 2002.
Entro il medesimo termine del 30 settembre 2002 il contribuente deve comunicare al sostituto che non vuole effettuare alcun versamento in acconto o vuole effettuare un versamento inferiore a quello dovuto.
Il termine per trasmettere all'amministrazione finanziaria, in via telematica, i dati contenuti nel modello integrativo è stato anticipato al mese di dicembre e, precisamente, al 31 dicembre 2002.2 - Modalità di trasmissione delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti.
I CAF-dipendenti, come indicato nel comma 3.2 della circolare 10/E del 31 gennaio 2002 (allegato 2) emanata dall'Agenzia delle Entrate, devono trasmettere entro il 20 giugno 2002 al sostituto d'imposta il risultato contabile e, per quanto riguarda i soggetti amministrati dall'INPS, tale trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica via Internet.
Nessuna struttura periferica dell’Istituto può pertanto accettare le risultanze contabili della dichiarazioni "Modello 730-4" e dovrà immediatamente restituire al CAF-dipendenti che le ha inviate eventuali risultanze pervenute con questa modalità e, comunque, difformi dal sistema di comunicazione telematica.
Le risultanze contabili pervenute in via telematica, se conformi al tracciato stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2002 di approvazione delle dichiarazioni Mod. 730 e dei prospetti di liquidazioni Mod. 730/3, saranno registrate negli archivi centrali.
Le procedure centrali provvederanno all’abbinamento con le prestazioni erogate dall'Istituto.
I CAF-dipendenti, accedendo al sito WEB www.ucs.inps.it con le previste modalità, possono visualizzare lo stato dei files inviati e quello della singola risultanza contabile.
La lista delle posizioni trasmesse, con il risultato dell'abbinamento dell'assistenza fiscale, costituisce ricevuta dell'invio.
Le modalità operative sono descritte nell’allegato 3.3 - Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni erogate dall’INPS
3.1 - Risultanze contabili abbinate
Le risultanze contabili segnalate dai CAF-dipendenti vengono abbinate con le prestazioni per le quali l'INPS è sostituto d’imposta nell'anno 2002.
Considerato che nel comma 1.1 della circolare 10/E si stabilisce che è valido il mod. 730/2002 dei lavoratori per i quali, successivamente alla presentazione della dichiarazione, si interrompa il rapporto di sostituzione (cessazione della prestazione o decesso del titolare), la posizione non può essere restituita al CAF-dipendenti, ma sarà il sostituto d’imposta a gestire, secondo quanto precisato al punto 4.2 - SITUAZIONI PARTICOLARI, della circolare 10/E dell'Agenzia delle Entrate (allegato 2), il conguaglio o l'interruzione dell'assistenza fiscale, informandone il contribuente o i suoi eredi.
Se dal risultato contabile della liquidazione scaturisce un credito per il contribuente, il relativo importo dev'essere rimborsato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe. Il rimborso del credito non deve essere invece effettuato in caso di decesso del contribuente.
Non è previsto l’abbinamento con le prestazioni pensionistiche per le quali l’INPS non è sostituto d'imposta: VOBANC, IOBANC, SOBANC e per le prestazioni esenti: AS, PS e INVCIV.3.2 - Risultanze contabili non abbinate
3.2.1 - Risultanze contabili di soggetti non presenti negli archivi
Le posizioni che non hanno trovato abbinamento con prestazioni in essere nel 2002 saranno restituite telematicamente al CAF senza essere segnalate alle strutture INPS.
Le strutture CAF-dipendenti, accedendo al sito web dell'INPS, possono prelevare la lista delle posizioni trasmesse con il relativo esito dell'abbinamento che rappresenta sia ricevuta dei modelli trasmessi (punto 3.2 della circolare 10/E) e sia, relativamente alle posizioni non abbinate, restituzione delle posizioni per le quali l'Istituto non è sostituto d'imposta (punto 4.1 circolare 10/E).
Al fine di agevolare le comunicazioni alle Sedi INPS da parte dei CAF sarà attivata sul web dell'INPS una funzione che segnalerà, per ogni struttura dell'Istituto, i numeri telefonici degli operatori preposti all'assistenza fiscale con il livello di Responsabile di procedura, Utente Master e Utente Operativo.
Si rammenta che detti numeri telefonici sono segnalati alla procedura solo dagli operatori, sopra indicati, in fase di variazione del proprio codice di accesso.
Si rammenta che le posizioni restituite ai CAF-dipendenti possono essere riattivate, su loro richiesta, tramite la funzione Inserimento prestazione e che, eventuali, variazioni in ARCA devono effettuate solo dopo aver avuto la convalida da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite il tasto funzionale F4 Fisco .
Si ritiene, pertanto, indispensabile che le Sedi e le Agenzie, mediante incontri locali con i CAF che operano sul territorio di propria competenza, portino a conoscenza e illustrino adeguatamente queste modalità operative.4 - Modalità di gestione dei conguagli su pensioni
4.1 - Modalità generali
Le operazioni di conguaglio, per le posizioni pervenute entro il 20 giugno, saranno effettuate in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2002 in modo da permettere una eventuale rateizzazione fino a quattro rate.
I conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e a debito del pensionato, vengono gestiti come un unico “gruppo” di conguagli e in modo da poter essere compensati tra di loro; la rateizzazione sarà effettuata, se richiesta, nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tener conto della seconda rata d’acconto, sia a debito del contribuente.
In caso di rateizzazione si applicheranno, sulle mensilità successive ad agosto, gli interessi dello 0,5 per cento mensile.
Nel caso in cui l’importo della pensione risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno trattenuti sugli emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell’interesse dello 0,4 per cento mensile.4.2 - Conguagli a credito dei pensionati
Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a credito del pensionato o se il saldo dei conguagli è a credito del pensionato, i conguagli vengono elaborati sulla rata di agosto 2002 anche nel caso in cui il pagamento della pensione non debba essere disposto, perché già effettuato come “semestrale” o “annuale”.4.3 - Conguagli a debito dei pensionati
Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli sia a debito del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di agosto 2002 fino a capienza della rata stessa.
Il recupero dei conguagli a debito viene disposto sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Per la determinazione del cumulo vengono presi in considerazione gli importi mensili delle pensioni e vengono esclusi eventuali conguagli a credito del pensionato, non collegati con l'assistenza fiscale.4.4 - Priorità dei conguagli a debito
I conguagli a debito derivanti dall’assistenza fiscale hanno una priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero; vengono effettuati dopo che dalla pensione sono già stati detratti eventuali conguagli per sostituzione Stato, rivalsa Enti locali, recupero crediti, recupero addizionali regionale e comunale dell’anno 2001, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD, ecc.5 - Situazioni per le quali non vengono gestiti i conguagli con procedura automatizzata
5.1 - Posizioni non elaborate
Non potranno essere effettuati i conguagli derivanti da assistenza fiscale nelle seguenti situazioni:
- il soggetto è titolare solo di pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC, PS, AS e/o INVCIV, in quanto l’INPS non ha, nei confronti di tali soggetti, la figura di “sostituto d’imposta”; al contrario, nei casi in cui il soggetto sia titolare di più pensioni, le trattenute saranno effettuate sul cumulo delle pensioni, incluse PS, AS e/o INVCIV;
- le pensioni risultano eliminate per decesso o per altri motivi, diversi dal trasferimento ad altra Sede (GP1AM01 uguale a 1, 3, 4 o 6 );
- il codice fiscale del dichiarante non risulta presente in alcuna anagrafica dei soggetti titolari o contitolari di pensione (GP3CB08 con GP3CB09 pari a T o C);
- il dichiarante è un contitolare scaduto prima della rata su cui viene effettuato il conguaglio (il valore di GP3CK02 è minore del valore della rata da pagare);
- il dichiarante è un contitolare al quale viene corrisposto il pagamento scisso della sua quota di pensione (piano di recupero Z9 o M7);
- il dichiarante è beneficiario di assegno alimentare o divorzile;.
- il pagamento della pensione è localizzato presso un ufficio pagatore di Sede.5.2 - Attività delle Sedi
Le Sedi dovranno operare in modo da facilitare l'eventuale conguaglio sulle rate successive, se possibile, ovvero dare comunicazione agli interessati nei casi in cui non siano gestibili i conguagli.
Nei casi di assenza di emolumenti è prevista la comunicazione agli interessati affinché questi, se si trovano in momentanea assenza di emolumenti, possano richiedere, per scritto, la trattenuta della somma a debito, maggiorata dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta (punto 4.2 - SITUAZIONI PARTICOLARI della circolare 10/E).
Nel caso di conguagli effettuati manualmente le Sedi avranno cura di seguire le scadenze previste per i conguagli determinati dalle procedure.
In particolare le Sedi dovranno:
- comunicare agli eredi gli importi non conguagliati, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE, nei casi in cui il titolare della pensione risulti deceduto;
- sistemare i dati anagrafici in ARCA, con validazione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il conguaglio non sia stato gestito per la presenza di dati anagrafici errati;
- predisporre, il pagamento degli eventuali crediti, incluse le somme derivanti dal modello integrativo, se già pervenuto, a decorrere dal mese di agosto, per i titolari di pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per i contitolari cessati o con in pagamento la quota scissa (M7 e Z9) e per i beneficiari di assegni alimentari (M6) o divorzili (M4).
Le operazioni effettuate devono essere segnalate tramite la funzione di GESTIONE CONTABILE SALDI E ACCONTI, notificando gli eventuali importi a debito, incluso l'importo del secondo o unico acconto IRPEF da pagare a novembre, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE.
Si precisa che il pagamento deve essere disposto solo nei casi in cui il totale dei conguagli, escluso il secondo acconto, se non ancora scaduto, sia a credito del pensionato.
Gli importi trattenuti, fuori dalle procedure automatizzate, dovranno essere comunicati entro il giorno 5 del mese successivo, con le consuete modalità, alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa fiscale, affinché questa provveda entro il 15 dello stesso mese al versamento dei relativi importi in Tesoreria.
Le disposizioni prevedono che, se entro la fine dell'anno non è possibile trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza degli emolumenti, devono essere comunicati con lettera al sostituito, da far pervenire entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci previste nel modello 730-3.
Gli importi dovranno essere versati autonomamente dall'interessato al fisco entro e non oltre il mese di gennaio, maggiorati degli interessi nella misura dello 0,40 per cento mensile, considerando nel computo anche il mese di gennaio.5.3 - Precisazioni per l’interruzione dell’assistenza fiscale
Nel caso di decesso del pensionato la Sede non dovrà effettuare alcun conguaglio e operare con l'INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE al fine di far risultare il credito non rimborsato sul modello CUD.
Il credito non rimborsato può essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o possono presentare per conto del contribuente, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 agosto 1973, n. 602. Gli eredi hanno la facoltà, in alternativa, di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 agosto 1973, n. 602.
Qualora vengano rilevate delle incongruenze nel modello 730 presentato, gli eredi del contribuente possono presentare il modello UNICO 2002 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
Le Sedi pertanto non devono accettare richieste di restituzione del modello 730/2002 presentato dal de cuius.5.4 - Eliminazione della pensione
Le Sedi dovranno, al momento dell’eliminazione di una pensione sulla quale è stata operata l’assistenza fiscale, verificare se i conguagli non fossero contenuti in una rata successiva alla perdita del diritto.
La nuova procedura di eliminazione, rilasciata con circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2001, verifica la presenza di conguagli per l’assistenza fiscale per i soggetti titolari o contitolari della pensione e ne visualizza l’informazione. La Sede dovrà provvedere a gestire i conguagli con le modalità sopra riportate.
Nel caso in cui il conguaglio sia stato operato su una cedola dovuta al pensionato deceduto, ma non riscossa da questi, deve comunque essere considerato come effettuato se si tratta di conguaglio a debito e la rata di pensione verrà messa in pagamento per il suo importo netto in occasione del pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi. Se invece si tratta di somma a credito, qualora non ci sia richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d'imposta già messo in pagamento in favore dell'interessato e da lui non riscosso, dovrà, a cura dell'Istituto essere restituito al Fisco. Tale situazione e l'importo da versare al Fisco, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Area Normativa Fiscale.6 - Consultazione dei dati relativi ai conguagli effettuati
I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, nei casi previsti, anche sulle successive rate, saranno memorizzati in GP8MD50, con i codici riportati nell’allegato 4.
Nei casi in cui i conguagli a debito siano recuperati su più pensioni a pagamento unificato, verrà registrata su ogni pensione la quota di recupero effettuato.7 - Comunicazione ai pensionati
Come già previsto per l’assistenza fiscale effettuata nell’anno 2001, e come previsto per la generalità dei conguagli, i pensionati riceveranno dall’Ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento.
Nei casi in cui il recupero derivante dall’assistenza fiscale sia superiore all’importo netto della rata delle pensioni spettanti, il pensionato riceverà, tramite POSTEL la comunicazione, allegato 5.Sono in corso di completamento le procedure che permetteranno lo svolgimento automatico di alcune parti dell'attività come sopra delineate; sarà data comunicazione alle Sedi del rilascio.
Le Sedi avranno cura di informare i CAF circa le modalità con le quali vengono effettuati i conguagli e, considerata la delicatezza della materia, di prestare la massima attenzione nella gestione delle operazioni collegate all’assistenza fiscale.
Allegato 1
Messaggio n. 7 del 10 gennaio 2002
OGGETTO: Assistenza fiscale da svolgere nell'anno 2002. Modalità di svolgimento.
Premessa
In considerazione dell’importanza che l’assistenza fiscale riveste nella costruzione di un sistema fiscale al servizio dei cittadini l’Istituto, anche per l’anno 2002, presterà l’assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti. Ciò avvalendosi della facoltà riservata ai sostituti d’imposta dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche.1 - Riferimenti normativi
Si richiamano qui di seguito i principali provvedimenti normativi concernenti l’assistenza fiscale nonché quelli emanati in materia nell’anno 2001, ad integrazione del quadro di riferimento per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’attività dei sostituti d’imposta.
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 12;
- Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in esecuzione della delega di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, norma che integra il decreto legislativo n.241 del 1997, recando, come si è detto, disposizioni concernenti la facoltà riservata ai sostituti d’imposta di prestare l’assistenza fiscale ai propri sostituiti;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
- Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (articoli 13 e 14);
- Circolare n. 238/E del 22 dicembre 2000 con la quale il Ministero delle Finanze, oltre a fornire risposte ai quesiti pervenuti, chiarisce alcuni aspetti relativi alla esecuzione dei conguagli e alla rettifica dei dati contenuti nel modello 730. In particolare, i chiarimenti concernono detrazioni, oneri e redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Decreto Ministeriale 30 luglio 2001, Regolamento concernente modificazioni del D.M. 31 maggio 1999, n.164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai CAF per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
- Circolare n.106/E del 21 dicembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate avente per oggetto: Adempimenti fiscali derivanti dalla definitiva transizione all’euro.2 - Modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta
Le strutture dell’Istituto operanti sul territorio provvederanno, come per il passato, ad informare con i mezzi più idonei, i pensionati, i dipendenti e i percettori di prestazioni interessati all’assistenza fiscale da parte dell’Istituto.
Si rammenta che per l’effettuazione dell’assistenza fiscale non è richiesta la preventiva prenotazione. Tuttavia, tenuto conto del notevole incremento dell’afflusso registrato negli anni precedenti, i responsabili delle strutture provvederanno a pianificare l’attività da svolgere al fine di ridurre al minimo il disagio degli utenti.
Come di consueto, con successive comunicazioni, verranno portate a conoscenza le modalità operative per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, tenendo presente fin da questo momento che l'invio dei modelli fiscali CUD è previsto entro il 31 marzo 2002 (art. 18 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Regolamento recante modifiche al D.P.R. 322/1998 nonché per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari) e che la presentazione del mod. 730 all'Istituto dovrà avvenire entro il 30 aprile 2002 .Allegato 2
Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 10/E del 31.01.2002Allegato 3
ASSISTENZA FISCALE 2002
ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MOD. 730-41 - Note a carattere generale.
Sulla base dell’evoluzione del proprio sistema informativo per realizzare rapidamente una serie di servizi fruibili, in modalità multicanale (internet, telefono-call center, intranet), a cittadini, imprese, enti locali, associazioni di categoria, Patronati, Caf, professionisti, ecc, anche quest’anno l’INPS riceve dai CAF il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4 in modalità telematica.
Come disciplinato al punto 3.2 della circolare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 10/E del 31 gennaio 2002 (Modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale prestata dai CAF), l’INPS adotta in via esclusiva il sistema di trasmissione telematica per l’invio da parte dei CAF dei modelli 730-4, ordinari e integrativi.
Tale sistema di comunicazione ha permesso, nel corso dell’anno 2001, la trasmissione all’INPS, via INTERNET, di oltre tre milioni di dichiarazioni, consentendo all’Istituto di operare tempestivamente negli adempimenti propri di sostituto d’imposta.
Per quanto riguarda le modalità di invio telematico dei modelli 730-4/2002, non vi sono innovazioni sostanziali rispetto al modello adottato nell’anno precedente: per la trasmissione dei dati, i CAF abilitati utilizzano i certificati rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria per “Fisco Telematico” e i componenti di sicurezza (autenticazione, crittografia, firma digitale e verifica della firma digitale) messi a disposizione dall'Istituto, al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, l’autenticità e il non ripudio delle informazioni trasmesse a web server INPS, all’indirizzo telematico www.ucs.inps.it.
L’Istituto mette, inoltre, a disposizione il programma di controllo delle forniture dei modelli 730-4/2002 che i CAF devono installare sulle proprie stazioni di lavoro e utilizzare per la verifica propedeutica degli invii telematici; per evitare errori derivanti dalla conversione dei dati in lire del modello 730-3 a quelli del mod.730-4 in euro, la procedura non permetterà la validazione dei files in cui siano presenti almeno due posizioni con crediti Irpef superiori a 52.000 € (pari a oltre 100 milioni di lire) o con crediti di addizionale regionale o comunale superiori a 5.200 € (pari a 10 milioni di lire).
Il prossimo rilascio del programma in argomento è abilitato per il controllo degli invii destinati dai CAF ad altri sostituti d’imposta che aderiscono al sistema di trasmissione telematica del risultato contabile dell’assistenza fiscale (Ministero del Tesoro, Ente Ferrovie s.p.a., Trenitalia s.p.a., Poste s.p.a.).
La documentazione e il programma di controllo necessari per l’operazione sono disponibili per i CAF nella pagina dedicata all’assistenza fiscale, pubblicata nella sezione “Servizi per utenti registrati” del sito web www.inps.it.2 - Indicazioni tecnico-organizzative.
Si ricorda ai CAF che le risposte agli invii telematici sono di due tipi: una ricevuta di trasmissione, che notifica in tempo reale l’avvenuta ricezione del file inviato, e una ricevuta applicativa, differita di ventiquattro ore dalla data di comunicazione, che notifica lo stato e l’esito delle elaborazioni delle posizioni contenute all’interno della fornitura.
Si raccomanda, pertanto, ai CAF di verificare lo stato elaborativo corrispondente alla forniture trasmesse via Internet, accedendo con le consuete modalità in sicurezza alle pagine dedicate ai risultati applicativi.
Il riscontro e il prelievo dei risultati delle elaborazioni nelle relative pagine web costituiscono a tutti gli effetti la “ricevuta di consegna” dei modelli 730-4, (punto 3.2 della circolare 10/E), e, per le posizioni non abbinate, la restituzione di modelli 730-4 relativi a persone non sostituite dall'Istituto, (punto 4.1 della circolare 10/E).
Sulla base dei risultati applicativi prelevati dal sito web, i CAF devono adottare tutte le azioni necessarie per la verifica e per l’eventuale sistemazione delle posizioni che non sono gestibili dall'Istituto a seguito delle elaborazioni centrali (mancati abbinamenti per sostituto diverso dall’INPS e per non corrispondenza del codice fiscale), in accordo e in collaborazione con le Sedi e le Agenzie dislocate sul territorio.
Si ribadisce che i CAF ricevono comunicazioni sullo stato delle posizioni trasmesse unicamente dalle pagine web: per agevolare gli utenti, l’INPS mette a disposizione una guida e un manuale operativo dedicati alla lettura e alle gestione delle risposte applicative.
Nel caso in cui risultino trasmesse più dichiarazioni per lo stesso soggetto da CAF diversi, viene elaborata soltanto quella pervenuta cronologicamente per prima, mentre le successive sono scartate: per modificare tale situazione, il contribuente o il CAF deve presentare istanza scritta presso una struttura territoriale dell’Istituto, richiedendo l’annullamento della dichiarazione non valida.
Con le medesime modalità è possibile richiedere l’annullamento di modelli 730-4 già trasmessi, in tutti quei casi in cui il CAF ha la necessità di richiedere la cancellazione di posizioni inviate.
Gli eventi individuati dalle elaborazioni dei pacchetti inviati, sono notificati alla struttura decentrata del CAF trasmittente (in pratica all’utente che trasmette le dichiarazioni in modalità telematica).
In ogni caso è necessario, soprattutto nel rispetto delle scadenze normative, che i CAF si avvalgano dell’assistenza e della collaborazione delle Sedi e delle Agenzie dell’INPS presenti sul territorio, al fine di individuare le cause, ed eventualmente rimuoverle, per le situazioni in cui le elaborazioni automatiche notifichino posizioni non abbinate con alcuna prestazione in corso d’erogazione.
Per agevolare i CAF in questa attività, sarà disponibile sul sito web www.ucs.inps.it, per ogni struttura dell'Istituto, l'indicazione degli uffici locali abilitati alle operazioni dell’assistenza fiscale.
Al fine del miglioramento del servizio di comunicazione, si ritiene utile l’adozione di particolari accorgimenti tecnici che, alla luce dell’esperienza dell’anno precedente, hanno conseguito apprezzabili risultati sul piano organizzativo, quali:
- la segnalazione dei dati dell’ufficio periferico del CAF nei campi da 16 a 21 del record di tipo “0” della fornitura inviata (record di testa);
- la differenziazione dei file di trasmissione per area geografica di provenienza dei modelli 730-4;
A carattere più generale, si consiglia agli utenti del servizio telematico l’adozione del sistema di trasmissione decentrato, che ha dato i risultati migliori risultati per i CAF che operano con tale modalità. L’Ufficio dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate ha dato la propria disponibilità per il rilascio di ulteriori certificati ai CAF che ne fanno richiesta.
Si raccomanda inoltre particolare attenzione al fine di evitare la spedizione ripetuta di file contenenti le stesse posizioni già precedentemente trasmesse: tale fenomeno, piuttosto ricorrente per questa e altre applicazioni web, denota un utilizzo non corretto dello strumento di comunicazione e delle procedure da parte degli utenti, un’occupazione inutile di spazio fisico sul server di ricezione e un appesantimento del processo di elaborazione delle dichiarazioni. Le conseguenze di questo modo di operare, oltre che incrementare i costi sostenuti dall’INPS per l’operazione, determinano un sensibile degrado del servizio.
A tal fine si invitano i CAF a seguire le seguenti indicazioni:
- utilizzare l’invio di forniture di modelli 730-4 ordinari di tipo normale (campo 5 = “7304O” e campo 6 = 0 nel record di tipo “0”) esclusivamente per il primo invio del risultato contabile; posizioni già inviate in precedenza e ritrasmesse con identica indicazione (campo 5 = “7304O” e campo 6 = 0 nel record di tipo “0”), sono automaticamente scartate come duplicate; pertanto, per le posizioni riferite allo stesso soggetto, non sono ammessi plurimi invii senza la connotazione di fornitura rettificativa nel campo 6 del record di tipo “0”;
- utilizzare esclusivamente forniture di rettifica (campo 6 del record di tipo “0” = 1) per l’invio di posizioni contenenti variazioni nei dati di conguaglio fiscale;
- le posizioni inviate come rettifiche, per essere ammesse, devono avere un precedente invio trasmesso come modello 730-4 ordinario di tipo normale.3 - Scadenze e operazioni di conguaglio.
La citata circolare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 10/E del 31 gennaio 2002, al punto 4.1, dispone che “ I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 20 giugno 2002. Se il risultato contabile perviene oltre tale termine il sostituto procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2002.”.
In tal senso si ribadisce che, con riferimento ai soggetti pensionati, l’ultima rata di pagamento dell’anno, compresa la tredicesima mensilità, viene erogata alla scadenza del primo giorno del mese di dicembre.
Pertanto, gli invii del risultato contabile da parte dei CAF, comprese le forniture di rettifica e di integrazione, devono necessariamente pervenire prima di tale scadenza, oltre la quale non è più possibile effettuare ulteriori operazioni di conguaglio venendo meno qualsiasi effetto di pagamento nel corso dell’anno 2002.
Si ritiene utile un richiamo alla scrupolosa osservanza delle scadenze previste, in particolare:
- 20 giugno 2002, data entro la quale il CAF deve comunicare al sostituto d’imposta il risultato della dichiarazione “Mod. 730-4” per le conseguenti operazioni di conguaglio;
- 15 novembre 2002, data entro la quale il CAF deve far pervenire il “Mod. 730-4 - integrativo” al sostituto d’imposta per il conguaglio a credito sulla pensione erogata nel mese di dicembre.Allegato 4
Codice numerico
su GP8MD50Descrizione 201 Saldo IRPEF da modello 730/2002 a credito 202 Addizionale Regionale dichiarante da modello 730/2002 a credito 203 Anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da .modello 730/2002 a debito 204 Primo acconto IRPEF dichiarante da modello 730/2002 a debito 205 Secondo acconto IRPEF dichiarante da modello 730/2002 a debito 206 Interessi per rateizzazione su saldo IRPEF da modello 730/2002 a debito 207 Interessi per rateizzazione addizionale regionale dichiarante da modello 730/2002 a debito 208 Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2002 a debito 209 Interessi per rateizzazione su primo acconto IRPEF da modello 730/2002 a debito 210 Interessi per incapienza su secondo acconto IRPEF da modello 730/2002 a debito 211 Interessi per incapienza su saldo IRPEF da modello 730/2002 a debito 212 Interessi per incapienza addizionale regionale dichiarante da modello 730/2002 a debito 213 Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2002 a debito 214 Interessi per incapienza su primo acconto IRPEF da modello 730/2002 a debito 215 Addizionale regionale coniuge da modello 730/2002 a credito 216 Interessi per rateizzazione su addizionale regionale coniuge da modello 730/2002 a debito 217 Interessi per incapienza su addizionale regionale coniuge da modello 730/2002 a debito 218 Anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2002 a debito 219 Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2002 a debito 220 Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2002 a debito 221 Addizionale comunale dichiarante da modello 730/2002 a credito 222 Addizionale comunale coniuge da modello 730/2002 a credito 223 Interessi rateizzazione addizionale comunale dichiarante a debito 224 Interessi rateizzazione addizionale comunale coniuge a debito 225 Interessi incapienza addizionale comunale dichiarante a debito 226 Interessi incapienza addizionale comunale coniuge a debito 227 Saldo IRPEF da modello 730/2002 a debito 228 Addizionale Regionale dichiarante da modello 730/2002 a debito 229 Addizionale regionale coniuge da modello 730/2002 a debito 230 Addizionale comunale dichiarante da modello 730/2002 a debito 231 Addizionale comunale coniuge da modello 730/2002 a debito 232 Anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2002 a credito 233 Primo acconto IRPEF dichiarante da modello 730/2002 a credito 234 Secondo acconto IRPEF dichiarante da modello 730/2002 a credito 235 Interessi per rateizzazione su saldo IRPEF da modello 730/2002 a credito 236 Interessi per rateizzazione addizionale regionale dichiarante da modello 730/2002 a credito 237 Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2002 a credito 238 Interessi per rateizzazione su primo acconto IRPEF da modello 730/2002 a credito 239 Interessi per incapienza su secondo acconto IRPEF da modello 730/2002 a credito 240 Interessi per incapienza su saldo IRPEF da modello 730/2002 a credito 241 Interessi per incapienza addizionale regionale dichiarante da modello 730/2002 a credito 242 Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2002 a credito 243 Interessi per incapienza su primo acconto IRPEF da modello 730/2002 a credito 244 Interessi per rateizzazione su addizionale regionale coniuge da modello 730/2002 a credito 245 Interessi per incapienza su addizionale regionale coniuge da modello 730/2002 a credito 246 Anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2002 a credito 247 Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2002 a credito 248 Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2002 a credito 249 Interessi rateizzazione addizionale comunale dichiarante a credito 250 Interessi rateizzazione addizionale comunale coniuge a credito 400 Interessi incapienza addizionale comunale dichiarante a credito 401 Interessi incapienza addizionale comunale coniuge a credito 451 Primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a debito 452 Interessi per rateizzazione primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a credito 453 Interessi per incapienza primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a debito 454 Secondo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a debito 455 Interessi per incapienza secondo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a debito 456 Primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a credito 457 Interessi per rateizzazione primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a debito 458 Interessi per incapienza primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a credito 459 Secondo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a credito 460 Interessi per incapienza secondo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2002 a credito Allegato 5
INPS
SEDE DI …………..
INDIRIZZO
CAP CITTA’ PROV.Cognome e Nome Pensionato
Indirizzo
Cap Comune Prov.Oggetto: Conguagli fiscali sui trattamenti pensionistici (Mod. 730/2002)
Gentile Signore (Signora),
a seguito delle operazioni di assistenza fiscale, riportate nel modello 730-3 relativo ai redditi del 2001 (che Le è stato inviato dal soggetto al quale si è rivolto (rivolta)) risultano a Suo carico conguagli che assorbono l’intero importo netto del Suo trattamento (dei Suoi trattamenti).
Per questo motivo spiace comunicarLe che la pensione spettante (le pensioni spettanti) per il mese di agosto non verrà posta (non verranno poste) in pagamento.
Le ricordo che gli uffici dell’INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.IL DIRETTORE