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Circolare INPS n. 130 del 18.07.2002
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Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali. Art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 130 del 18.07.2002SOMMARIO: Rilevazione contabile dei contributi dovuti per i lavoratori in oggetto tramite mod. DM 10/2
Con riferimento alla circolare n. 89 del 9 maggio 2002, nella quale è stato previsto che il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, debba avvenire da parte delle agenzie interinali mediante utilizzo dei modd. F24 e dei modd. DM 10/2, si forniscono le necessarie istruzioni per la rilevazione contabile di detti contributi.
Al momento della ripartizione dei modelli DM 10, in presenza dei codici "D001", "D002", "D003" e "D004", previsti nella già citata circolare n. 89, la procedura attribuirà alle gestioni interessate i contributi di rispettiva pertinenza movimentando i seguenti conti:FPR 21/33 - per l'imputazione dei contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di competenza degli anni precedenti
FPR 21/83 - per l'imputazione dei contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di competenza dell'anno in corso
PTD 21/33 - per l'imputazione dei contributi per i trattamenti di famiglia, di competenza degli anni precedenti
TD 21/83 - per l'imputazione dei contributi per i trattamenti di famiglia, di competenza dell'anno in corso
PTN 21/33 - per l'imputazione dei contributi per i trattamenti di disoccupazione, di competenza degli anni precedenti
PTN 21/83 - per l'imputazione dei contributi per i trattamenti di disoccupazione, di competenza dell'anno in corso
PTO 21/33 - Per l'imputazione dei contributi per i trattamenti di fine rapporto, di competenza degli anni precedenti
PTO 21/83 - Per l'imputazione dei contributi per i trattamenti di fine rapporto, di competenza dell'anno in corso
PTP 21/33 - Per l'imputazione dei contributi per le prestazioni di maternità, di competenza degli anni precedenti
PTP 21/83 - Per l'imputazione dei contributi per le prestazioni di maternità, di competenza dell'anno in corso
GPT 25/50 - per l'imputazione dei contributi dovuti all'INAIL, di competenza dell'anno in corso
GPT 27/50 - per l'imputazione dei contributi dovuti all'INAIL, di competenza degli anni precedentiInoltre, tenuto conto delle modalità di compilazione dei modd. DM 10/2 e dei modd. DM 10/V, che prevedono che i datori di lavoro interinale espongano i contributi in questione al netto dell'esonero dei contributi dovuti per l'assegno per il nucleo familiare pari allo 0,80 per cento previsto dall'art. 120, comma 1, della legge n. 388/2000, la stessa procedura DM integrerà la suddetta ripartizione con la rilevazione del citato esonero mediante la seguente scrittura in P.D.:
GAW 37/33 A PTD 21/33
se relativo alla competenza degli anni precedenti;GAW 37/73 A PTD 21/83
se relativo alla competenza dell'anno in corso.Per la movimentabilità dei suddetti conti GAW 37/33 e GAW 37/73, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").
Si precisa, altresì, che a seguito dell'evidenziazione dei contributi di pertinenza dell'INAIL nell'ambito della contabilità separata GPT, la stessa assumerà la seguente nuova denominazione: "Gestione per la riscossione dei contributi per conto di altri Enti e dei contributi associativi e di assistenza contrattuale per conto delle Organizzazioni sindacali diverse da quelle del settore dell'agricoltura ex art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334".
Infine, si fa presente che i rapporti finanziari con il suddetto Ente saranno intrattenuti a cura di questa Direzione Generale.
In allegato si riportano i sopracitati conti, tutti di nuova istituzione.Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)