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Circolare INPS n. 133 del 22.07.2002
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Istituti di credito già aderenti all’ACRI. Cessazione del regime di esonero dal versamento della contribuzione per l assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Modalità operative - Regolarizzazione dei periodi pregressi - Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 133 del 22.07.2002SOMMARIO: Gli istituti di credito già appartenenti al comparto ex ACRI sono tenuti ad assicurare il personale dipendente contro la disoccupazione involontaria, a seguito della stipulazione del CCNL 11 luglio 1999 (quadri ed impiegati delle aree professionali) e del CCNL 1 dicembre 2000 (dirigenti)
1) Premessa
Nei confronti dei dipendenti degli istituti di credito (casse di risparmio), già aderenti all’ACRI, trovano applicazione rispettivamente il CCNL 11 luglio 1999 – la cui definitiva sottoscrizione è, peraltro, avvenuta in data 23 marzo 2001 – relativamente al personale con qualifica di quadri ed a quello delle aree professionali (dalla 1° alla 3°), nonché il CCNL 1° dicembre 2000, relativamente al personale con qualifica di dirigente.
I citati contratti collettivi sostituiscono rispettivamente il CCNL (ABI ed ACRI) del 19 dicembre 1994, relativo ai dirigenti, ed il CCNL 16 giugno 1995 (ACRI) relativo ai funzionari, che prevedevano una disciplina della cessazione del rapporto di lavoro caratterizzata dal peculiare regime di garanzie riconducibili alla c.d. stabilità d’impiego.
In forza di tale previgente normativa contrattuale, il personale dipendente delle casse di risparmio risultava escluso dall’obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria di cui all’art. 40, n. 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni.
Come è noto, l’art. 40 del R.D.L. n. 1827/35 dispone che non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria gli impiegati, agenti, operai stabili delle aziende pubbliche nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1744/2000 “la stabilità d’impiego, che, ai sensi della predetta norma, esclude dall’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione i dipendenti di aziende private, sussiste……. quando ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, a norma dell’art. 2119 c.c. , oppure vi siano altri determinati giustificati motivi, non soltanto genericamente indicati (come si verifica per la disposizione dell’art. 3 della legge n. 604/66) ma tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi (Cass. 18/11/99 – 16/2/2000, n. 1744)”.
La nuova disciplina contrattuale riferibile al personale dipendente, introdotta dai citati CCNL 11 luglio 1999 e 1° dicembre 2000, contiene rilevanti modifiche, segnatamente per ciò che riguarda le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, tali da incidere sulla stabilità di impiego - già accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con provvedimenti del 26/7/1983 e del 10/10/93 - e, conseguentemente, sul regime di esonero dalla contribuzione in argomento.
Infatti, tale disciplina è caratterizzata dal richiamo alle ipotesi di cui all’art.2118 c.c. (v. art. 25 del CCNL dirigenti) e di cui all’art. 3 della legge n. 604/66 (v. art. 61 del CCNL quadri e personale delle aree professionali), la cui genericità non consente di ritenere che per i lavoratori interessati il rischio di disoccupazione involontaria sia talmente attenuato da scadere al rango di eventualità del tutto eccezionale, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ai sensi delle disposizioni di cui al punto 2) della circolare n. 600 R.C.V./178 del 28 luglio 1982, è stata sottoposta all’esame del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la problematica relativa alla conferma o meno dell’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione contro la disoccupazione involontaria per il personale dipendente delle casse di risparmio e, nel contempo, è stato altresì richiesto al predetto Ministero di precisare, ove ritenesse di assoggettare gli istituti di credito all'obbligo di cui trattasi, il termine di decorrenza dello stesso.
Infatti, si poneva anche il problema della individuazione temporale del momento in cui, giuridicamente, è venuto meno il presupposto contrattuale (stabilità d’impiego) sul quale trovava in precedenza fondamento l’esenzione contributiva, tenuto presente che mentre per il personale dirigente, il termine da cui decorre la nuova disciplina in materia di cessazione del rapporto di lavoro coincide sicuramente con la sottoscrizione del relativo contratto collettivo e, cioè, con la data del 1° dicembre 2000, per il restante personale il CCNL 11 luglio 1999 conteneva uno specifico protocollo per il personale delle banche già destinatarie del CCNL ACRI. In detto protocollo le parti firmatarie del citato contratto collettivo avevano assunto il seguente impegno. “Circa il problema del mantenimento della pianta stabile contrattuale (compresa la disponibilità) fino all’entrata in vigore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, le OO.SS. confermano la propria disponibilità per una definizione della questione in sede di stesura del ccnl previo un necessario maggior approfondimento del problema stesso”. L’impegno ha trovato la sua realizzazione con la sottoscrizione del testo definitivo del contratto in argomento, avvenuta in data 23 marzo 2001.2) Obbligo contributivo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sua decorrenza.
Con nota n. 52865 del 10 giugno 2002, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione – Div. V, nel concordare con le osservazioni formulate dall’Istituto, ha fatto presente che “i nuovi regimi contrattuali, previsti per il personale dirigente e per il personale della categoria quadri – impiegatizio, non permettono più lo stato giuridico della stabilità di impiego, relativamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Circa la questione della decorrenza della revoca della predetta stabilità di impiego, si deve far riferimento agli atti negoziali stipulati dalle parti interessate in data 01.12.2000 per i dirigenti ed in data 23.03.2001 per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°)”.
Alla luce del citato parere ministeriale, gli istituti di credito già appartenenti al comparto ex ACRI, che applicano in favore del personale dipendente i contratti collettivi 11 luglio 1999 (quadri e personale delle aree professionali) e 1° dicembre 2000 (dirigenti), sono tenuti al versamento della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, essendo venuto meno nei confronti di detto personale il fondamentale requisito della stabilità d’impiego.
La decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo DS – come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - risulta così articolata:Qualifiche Decorrenze Quadri e personale aree professionali Marzo 2001 Dirigenti Dicembre 2000 3) Codifica aziende - Modalità operative
Le Sedi provvederanno ad eliminare dalle posizioni contributive, contraddistinte dal C.S.C. 6.01.XX, il codice di autorizzazione "1B" avente il significato di "esonero dal versamento dei contributi DS".
Tale operazione è da effettuarsi a far tempo dal 12.2000 per il personale dirigente e dal 03.2001 per i quadri e personale aree professionali.
Dalle predette date non dovrà più essere utilizzato il codice tipo contribuzione 10 avente significato di "lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione" in alternativa al codice autorizzazione 1B.4) Regolarizzazioni periodi pregressi
Per la restituzione delle somme dovute a titolo di contributo DS, i datori di lavoro esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "VERS. CONTR. DS CASSE DI RISPARMIO" e dal codice di nuova istituzione "M215".
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle " numero dipendenti", " numero giornate", e "retribuzioni".
Le regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.
Sono in corso approfondimenti per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile per i periodi pregressi.5) Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del contributo per i trattamenti di disoccupazione in argomento, all'atto della ripartizione dei modelli DM 10/2, la procedura stessa in presenza del codice "M215" imputerà detto contributo ai già esistenti conti che seguono:PTN 21/10 - per l'imputazione del contributo ordinario, di competenza degli anni precedenti;
PTN 21/70 - per l'imputazione del contributo ordinario, di competenza dell'anno in corso;
GTU 21/10 - per l'imputazione del contributo dello 0,30 per cento ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/1978, di competenza degli anni precedenti;
GTU 21/70 - per l'imputazione del contributo dello 0,30 per cento ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/1978, di competenza dell'anno in corso.