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Circolare INPS n. 149 del 06.09.2002
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Proroghe dell’indennità di mobilità per l’anno 2002: Decreto legge n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002 - settore petrolifero e petrolchimico - settore tessile - settore sanità privata; Decreto interministeriale n. 31034/2002: imprese impegnate nella costruzione delle centrali elettriche del SULCIS; Decreto interministeriale n. 31058/2002: società Nuova Cartiera di ARBATAX, ARBATAX 2000 e Calzaturificio ICS.- Proroga dell’indennità di mobilità fino al 31.12.2001: Decreto ministeriale n. 31009/2002: ex dipendenti dei Consorzi agrari. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 149 del 06.09.2002SOMMARIO: Disposizioni in materia di proroghe dell’indennità di mobilità: 1 - D.L. n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002 - proroga dell’indennità fino al 31.12.2002 e disposizioni in materia di pensioni e di contribuzione in favore di lavoratori licenziati da aziende del settore petrolifero e petrolchimico, da aziende operanti nel settore tessile e da aziende operanti nel settore della sanità privata; 2 - Decreto interministeriale n. 31034 - proroga fino al 31.12.2002 in favore degli ex dipendenti delle imprese impegnate nella costruzione delle centrali elettriche del SULCIS; 3 - Decreto interministeriale n. 31058 del 2002 - proroga fino al 31.12.2002 in favore degli ex dipendenti delle società Nuova Cartieradi ARBATAX, ARBATAX 2000 e Calzaturificio ICS.4 - Decreto ministeriale n. 31009/2002: proroga fino al 31.12.2001 in favore degli ex dipendenti dei Consorzi agrari. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
1 – Decreto legge n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002
Il decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dello stesso giorno, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, reca nuove disposizioni in materia di proroghe dell'indennità di mobilità, inerenti ad interventi relativi a situazioni di crisi aziendale, e disposizioni in materia di contribuzione e di pensioni.
Si riportano di seguito le istruzioni per l'applicazione di tali disposizioni:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA'
A - ARTICOLO 1, comma 1 (settore petrolifero e petrolchimico)
Tale norma dispone che i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti nelle aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico con un organico di almeno 300 lavoratori, hanno diritto ad una proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di trentasei mesi.
Destinatari della proroga in parola sono i lavoratori ultracinquantenni, nel limite massimo di 630 unità, che hanno svolto attività lavorativa presso gli stabilimenti di Gela, Milazzo e Priolo, collocati in mobilità e licenziati o che saranno licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, dal 29 marzo 2001 al 31 dicembre 2003, e in favore dei quali la durata dell'indennità è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in quarantotto mesi.
La proroga potrà essere corrisposta agli interessati nel limite massimo di trentasei (36) mesi e, comunque, non oltre il termine di conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati i requisiti previsti dalla disciplina in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In favore dei lavoratori in parola i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale e lavoro prestato), nonché quelli di cui all'articolo 7, comma 4, della stessa legge (durata dell'indennità di mobilità sulla base dell'anzianità aziendale), si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato presso le imprese dello stesso settore di attività, qualora il singolo lavoratore sia transitato da un'impresa all'altra con passaggio diretto.
La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione, riduzione che verrà effettuata automaticamente utilizzando l'apposita procedura automatizzata.B - ARTICOLO 1, comma 2 (settore tessile)
Tale norma dispone che i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno1999, e successive modificazioni, che abbiano fruito, a far data dal giugno 1996, del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, hanno diritto ad una proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di quarantotto mesi.
Destinatari della proroga in parola sono i lavoratori ultracinquantenni, nel limite massimo di 120 unità, collocati in mobilità e licenziati o che saranno licenziati dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003, e in favore dei quali la durata dell'indennità è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in quarantotto mesi.
La proroga potrà essere corrisposta agli interessati nel limite massimo di quarantotto (48) mesi e, comunque, non oltre il termine di conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati i requisiti previsti dalla disciplina in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione, riduzione che verrà effettuata automaticamente utilizzando l'apposita procedura automatizzata.ARTICOLO 1, comma 4
Tale norma dispone che ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità di cui ai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a corsi di formazione o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale.
Le Sedi, pertanto, dovranno verificare l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività in quanto la mancata ingiustificata partecipazione alle attività stesse comporta la decadenza dal diritto alla proroga.C - ARTICOLO 1, comma 5 (settore sanità privata)
Tale norma dispone che i lavoratori operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, hanno diritto ad un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità per la durata di ventiquattro mesi.
Destinatari della proroga in parola sono i lavoratori dipendenti dalla società Case di cura riunite di Bari, nel limite massimo di 1800 unità, ai quali potrà essere corrisposto, a decorrere dal 14 maggio 2002 e per la durata di ventiquattro (24) mesi, un trattamento pari all'ottanta per cento di 881,14 euro, importo massimo dell'indennità di mobilità.
Per i periodi di fruizione del trattamento deve essere accreditata la contribuzione figurativa e spetta l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni.ARTICOLO 1, comma 6
I lavoratori che fruiranno del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, corsi utili sia per un aggiornamento professionale che per la ricollocazione degli stessi lavoratori.
La mancata ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione comporta la decadenza dal diritto del trattamento di cui al comma 5.
Sono esentati dalla partecipazione alla frequenza dei corsi i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione del trattamento in parola.ARTICOLO 1, comma 8
I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5 e che intendano intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento stesso, nella misura non ancora fruita all'atto di presentazione della relativa domanda, secondo i criteri stabiliti nel regolamento n. 142 del 17 febbraio 1993 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
Per completezza si fa presente che le istruzioni da applicare per la corresponsione del trattamento in forma anticipata sono contenute nelle circolari n. 124 del 31 maggio 1993, n. 74 del 4 marzo 1994, n. 70 del 30 marzo 1996 e n. 32 del 14 febbraio 2000.C – 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE
L'articolo 1, comma 3, del decreto legge in parola stabilisce che le aziende di cui ai commi 1 (aziende del settore petrolifero e petrolchimico) e 2 (aziende del settore tessile) devono versare, all'atto in cui versano le somme previste dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, una somma aggiuntiva pari a sei (6) mensilità di indennità di mobilità spettante ai singoli lavoratori.
A tale importo deve essere aggiunta una somma pari alla contribuzione figurativa relativa a sei mesi di indennità di mobilità determinata, applicando l'aliquota del 32,70 per cento, sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità stessa (v. circolare n. 3 del 2.1.1992, punto A, 7).
Per il versamento di tali somme si rinvia alle istruzioni che verranno fornite a parte con apposita circolare.C – 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI
Per i lavoratori di cui alle lettere A) e B) della presente circolare il decreto legge n. 108 dispone che la durata dell'indennità di mobilità è prorogata “non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati per tali lavoratori i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.PENSIONE DI ANZIANITA'
In relazione alle disposizioni di cui al più volte citato decreto n. 108/2002, i predetti lavoratori perfezionano il diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con i requisiti in vigore al 12 giugno 2002, e cioè con 35 anni di assicurazione e di contribuzione ed al compimento del 55° anno di età, se lavoratori precoci ovvero operai, ovvero al compimento del 57° anno di età ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, con 37 anni di assicurazione e di contribuzione (v. circolari n. 2 del 5.1.1998 e n. 81 del 9.4.1998).
I lavoratori in questione potranno conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti: 58 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica ( v. circolari n. 2 del 5.1.1998, punti 2.1 e 2.1, e n. 81 del 9.4.1998, punto 5.1).PENSIONE DI VECCHIAIA
I lavoratori di cui alle lettere A) e B) conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, con 20 anni di assicurazione e di contribuzione al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° anno se donne, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo n. 503/1992 (v. circolare n. 65 del 6.3.1995).2 – Decreto interministeriale n. 31034/2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in attuazione dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, può disporre proroghe di trattamenti di integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente - ha emanato il decreto interministeriale n. 31034 del 10 maggio 2002.
Con tale atto il Ministro – sulla base del verbale di riunione svoltasi a Roma presso la Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro in data 19 marzo 2002, in cui le parti convenute, prendendo atto degli impegni assunti dalla società ENEL Produzione in ordine alla ripresa dell'attività lavorativa finalizzata al reimpiego dei lavoratori interessati, hanno chiesto la proroga dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale – ha prorogato tali prestazioni fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 190 lavoratori a suo tempo licenziati da imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella costruzione delle centrali elettriche del SULCIS.
Si fa presente che la misura dei trattamenti in parola relativi al periodo di proroga è ridotta del venti per cento, pertanto agli interessati dovrà essere corrisposta per l'anno 2002 la proroga dell'indennità nella misura in pagamento alla data del 31 dicembre 2001.
Poiché lo stesso decreto stabilisce che il limite di spesa deve essere pari a 2.826.052,15 euro (pari a Ł 5.472.000.000) e che l'Istituto è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, si invitano le Sedi interessate a disporre il pagamento delle prestazioni in parola, utilizzando il codice di intervento 004.3 – Decreto interministeriale n. 31058/2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha emanato il decreto interministeriale n. 31058 del 24 maggio 2002.
Con tale atto il Ministro – sulla base del verbale della seduta svoltasi presso la Provincia di Nuoro in data 27 febbraio 2002, in cui le parti convenute, ponendo in evidenza la nascita in loco di nuove attività imprenditoriali finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati, hanno chiesto la proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori, già fruitori del medesimo beneficio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001 – ha prorogato l'indennità fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 133 lavoratori a suo tempo licenziati dalle società NUOVA Cartiera di ARBATAX, ARBATAX 2000 e Calzaturificio ICS.
Si fa presente che la misura dei trattamenti in parola relativi al periodo di proroga è ridotta del venti per cento, pertanto agli interessati dovrà essere corrisposta per l'anno 2002 la proroga dell'indennità nella misura in pagamento alla data del 31 dicembre 2001.
Poiché lo stesso decreto stabilisce che il limite di spesa deve essere pari a 1.978.236,51 euro (pari a Ł 3.830.400.000) e che l'Istituto è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, si invitano le Sedi interessate a disporre il pagamento delle prestazioni in parola, utilizzando il codice di intervento 007.4 – Decreto ministeriale n. 31009/2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - visto il parere n. 2247/2001 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 31 ottobre 2001, con il quale l'Alto Consesso ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 debba essere interpretata nel senso che la proroga ivi prevista si applichi anche con riferimento al trattamento di mobilità spettante agli ex dipendenti dei Consorzi agrari - ha emanato il decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio 2002.
Con tale atto il Ministro del lavoro ha disposto all'articolo 1, comma 1, lettera b), la proroga dell'indennità di mobilità fino e non oltre il 31 dicembre 2001, in favore dei lavoratori, già dipendenti dei predetti Consorzi agrari alla data del 1° gennaio 1997, che siano stati successivamente collocati in mobilità e che abbiano beneficiato dell'indennità per il periodo massimo spettante ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.
Per poter beneficiare di tale proroga i lavoratori in parola dovranno presentare apposita istanza, entro e non oltre l'11 settembre 2002 (60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), al seguente indirizzo:INPS – DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO – Area Disoccupazione e Mobilità – Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA.
La proroga dell'indennità di mobilità sarà riconosciuta, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte degli interessati; le Sedi, pertanto, per poter effettuare il pagamento della proroga dell'indennità dovranno attendere una specifica autorizzazione da parte della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.
Poiché lo stesso decreto stabilisce che il limite di spesa è pari a 30 miliardi di lire e che l'Istituto è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione, si invitano le Sedi interessate al pagamento di tale prestazione utilizzando il codice di intervento 015.5 - ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della contabilizzazione del trattamento pari all’ottanta per cento dell’importo massimo dell’indennità di mobilità a favore dei lavoratori di cui all’art. 1, comma 5, del decreto n. 108 sopra citato (settore sanità privata), e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti (vedi precedente punto 1, lettera C), sono stati istituiti i seguenti conti:GAU 30/29 – per l’imputazione dell’indennità di che trattasi;
GAT 30/52 – per l’imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità suddetta.Nei casi di anticipazione dell’indennità in argomento ai sensi del comma 8 del suddetto articolo 1, le somme corrisposte dovranno essere imputate al conto GAU 30/39.
Il debito nei confronti dei beneficiari per l’indennità - compresa quella anticipata - e per gli assegni per il nucleo familiare connessi dovrà essere rilevato al conto esistente GPA 10/52, al quale al momento del pagamento dovranno essere imputati, nella sezione DARE, gli importi corrisposti ai beneficiari stessi.
Gli eventuali recuperi per prestazioni indebite dovranno essere imputati al conto GAU 24/49.
Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31, al codice di bilancio esistente 54.
Nell’allegato sono riportati i conti: GAT 30/52, GAU 24/49, GAU 30/29 e GAU 30/39, di nuova istituzione.Allegato /1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)