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Circolare INPS n. 155 del 01.10.2002
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Termini di prescrizione e decadenza delle domande di integrazione salariale
Circolare INPS n. 155 del 01.10.2002SOMMARIO: 1) Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie. 2) Prescrizione del diritto del lavoratore alle integrazioni salariali
1) Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie.
A seguito di recenti asserzioni di principio formulate dalla Corte di Cassazione sulla natura dell’istituto della decadenza che, essendo una limitazione eccezionale dell’esercizio del diritto, deve essere applicata soltanto nei limiti tassativamente, espressamente ed inequivocabilmente previsti dal legislatore, sono stati riconsiderati i criteri illustrati nella circolare n. 246 del 23 ottobre 1992 (all. 1) in merito al termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali.
In adesione ai su esposti principi la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali ordinarie anticipate ai lavoratori non è ammessa dopo trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, così come testualmente previsto dall’art. 9 del D.L.C.P.S. 12.9.47, n. 869, modificato dall’art. 16 della legge 164/75.
Pertanto, il termine decadenziale deve ritenersi inoperante quando l’autorizzazione a corrispondere le integrazioni salariali ordinarie è stata notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di durata della concessione, applicandosi in tale ipotesi i principi generali sulla prescrizione.
Ciò stante, si interessano le Sedi ad adeguare il proprio operato alle conclusioni su esposte ed ad accelerare al massimo il corso delle pratiche di concessione delle integrazioni salariali, in modo che le domande delle ditte vengano tempestivamente esaminate dalle Commissione provinciali e le relative decisioni notificate prima della scadenza del periodo cui sono riferite le richieste.
Si coglie l’occasione per ricordare che per quanto attiene i termini per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali straordinarie sono stati dettati appositi criteri nella circolare n. 116 del 25.5.01 (all. 2).2) Prescrizione del diritto del lavoratore alle integrazioni salariali.
Al fine di risolvere alcuni quesiti posti dalle Sedi, tenendo conto di principi desumibili da alcune pronunce della Corte di Cassazione, l’Avvocatura centrale dell’Istituto ha chiarito che il credito dei lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art.2946 del codice civile.Allegato 1
Circolare n. 246 del 23.10.1992
OGGETTO: Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali.La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazioni salariali, ordinarie o straordinarie, e' soggetta al termine di decadenza di sei mesi stabilito dall'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 869/47, modificato dall'art. 16 della legge n. 164/75.
A scioglimento della riserva contenuta nella circolare P.A.R. n. 118 del 4 maggio 1991, punto n. 4, e ad integrazione delle istruzioni ivi contenute, si precisa che il termine anzidetto decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, ove la notifica del provvedimento autorizzativo delle integrazioni salariali ordinarie ovvero la pubblicazione del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sulla Gazzetta Ufficiale, avvenga prima della predetta scadenza; viceversa, se il periodo autorizzato o concesso e' già esaurito alla data della notifica o della pubblicazione del relativo provvedimento, i sei mesi decorrono dal termine del periodo di paga in corso alla predetta data di notifica o di pubblicazione del provvedimento stesso.
Pertanto il termine di decadenza ex art. 9 D.L.C.P.S. n. 869 su citato trova applicazione anche nei casi in cui la notifica dell'autorizzazione ovvero la pubblicazione del decreto ministeriale avvenga dopo la fine del periodo da integrare.
Tale innovazione e' da porre in diretta correlazione alla evoluzione verificatasi sul piano giurisprudenziale in materia di rapporti intercorrenti fra datore di lavoro e lavoratori dipendenti prima della emanazione del provvedimento costitutivo del diritto alle integrazioni salariali.Allegato 2
Circolare INPS n. 116 del 25.05.2001