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Circolare INPS n. 158 del 23.10.2002
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Gestione sospensione versamenti BSE e BLUE-TONG e armonizzazione combinato disposto: art.2, 2° comma, D.L. n° 8/2001 e art. 66 della legge 488/2001.Consultazione archivio modelli F24. Ristampa modelli F24
Circolare INPS n. 158 del 23.10.2002SOMMARIO: 1.Premessa. 2.Gestione sospensione versamenti. 2.1 Acquisizione provvedimenti. 2.2 Acquisizione domande. 2.3 Notifica provvedimento. 3. Armonizzazione art. 2, comma 2, D.L. n° 8/2001 e art. 66 Legge 488/2001. 4. Consultazione archivio modelli F24. 5. Ristampa F24
1. Premessa.
Nell’ambito degli interventi e delle iniziative di miglioramento intraprese in ottica di semplificazione degli adempimenti demandati alle Sedi è stata implementata con nuove “opzioni” la “procedura gestione ex SCAU” con l’obiettivo di:
- gestire il versamento della contribuzione sospesa a seguito di interventi legislativi;
- fornire strumenti mirati alla individuazione ed esatta imputazione dei versamenti effettuati dai contribuenti;
- offrire un insieme di funzioni utilizzabili per soddisfare le esigenze dell’utenza esterna e interna.2. Gestione sospensione versamenti.
Al riguardo è stata attivata nella procedura “gestione ex SCAU” l’opzione “26” che consente di:
- acquisire in archivio locale (AS 400) e centrale i provvedimenti legislativi di sospensione dei versamenti;
- acquisire le domande presentate dai titolari d’azienda del settore agricolo;
- gestire le notifiche dei relativi provvedimenti.2.1 Acquisizione provvedimenti.
Nell’apposito pannello devono essere inserite le informazioni relative al numero e data del provvedimento legislativo, nonché le date di inizio e fine sospensione, così come individuate dalla norma di riferimento.
In alternativa l’operatore di Sede può indicare la descrizione del provvedimento stesso. Attualmente sono accettate le sigle BSE-1, BSE-2, BSE-3, e BLUET per segnalare i periodi di sospensione dei contributi per eventi verificatisi rispettivamente a seguito dell’emergenza causata dalla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e per la protezione dall’influenza catarrale dei ruminanti (BLUE-TONGUE). A tal proposito si rimanda alle disposizioni contenute nella circolare n. 35 del 7 febbraio 2002.
Premesso che le acquisizioni possono essere effettuate da qualsiasi struttura – Sede Provinciale, Sub-provinciale e Agenzia – e hanno validità a livello provinciale, si fa presente che è stata prevista l’acquisizione di nuovi provvedimenti riguardanti gli stessi eventi, che eventualmente possono determinare un ampliamento dell’iniziale periodo di sospensione così come decretato in precedenza dal legislatore.2.2 Acquisizione domande.
I pannelli predisposti per l’acquisizione delle richieste di sospensione consentono, preliminarmente di selezionare il tipo di azienda interessata:
- Autonoma
- Assuntrice di manodopera dipendente
e quindi di procedere all’immissione dei dati identificativi dell’azienda e di tutte le altre informazioni necessarie per la determinazione ed il calcolo delle rate di pagamento.
Nella fattispecie si ricorda che i modelli BSE/Agr. e BL/Ton Agr. istituiti con la citata circolare n. 35/2002, offrono al contribuente la possibilità di confermare il tetto massimo delle rate previste dalla norma ovvero avvalersi della facoltà di richiedere una contrazione delle rate stesse ovvero pagare in un’unica soluzione.
La fase di acquisizione della domanda termina con la registrazione in codice dell’Ente di Patronato, cui è stata eventualmente rilasciata delega di patrocinio.
Si osserva infine che per rendere più chiare le modalità applicative dell’”opzione 26” è stato realizzato un “HELP” che agevola l’utilizzo della procedura.2.3 Notifica provvedimenti
La funzione “notifica provvedimenti” non è momentaneamente attiva. Si fa riserva di comunicare con apposito messaggio l’aggiornamento dei programmi che consentiranno l’elaborazione dei provvedimenti di accoglimento e/o reiezione delle domande acquisite.3 Armonizzazione art.2, comma 2, D.L. n.8/2001 e art. 66 Legge n.488/2001
Come è noto l’art. 2 del D.L. 25 gennaio 2002 n. 4 reiterato dal successivo Decreto Legge 19 aprile 2002, n° 68 convertito con modificazioni nella Legge 18 giugno 2002 n° 118, che per quanto concerne la materia del recupero delle somme non versate, ha ripreso la norma confermandone i termini, tra il 15 febbraio 2001 ed il 15 dicembre 2001 e le modalità di recupero.
La sospensiva, si ricorda, riguardava tutte le aziende agricole (assuntrici di manodopera ed autonome) interessate dalla BSE che sono tenute al ripristino dilazionato del versamento dei contributi in 50 rate a partire dal 1 gennaio 2003.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 488/2001 con l’art. 66 è stata disposta la sospensione della contribuzione in favore delle aziende zootecniche e cooperative di allevamento bovini danneggiate dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) per il periodo 15 febbraio 2001 – 31 dicembre 2002.
Nella fattispecie i contributi saranno recuperati con decorrenza 1 gennaio 2004 in 100 rate mensili.
In relazione al combinato disposto della norma molteplici aziende del settore colpite da entrambe le calamità (BSE e BLUE TONGUE) hanno richiesto, a seguito delle direttive impartite dall’Istituto con circolare n. 35/2002, di usufruire dei due benefici.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali interessato in merito con nota del 26 settembre 2002 ha condiviso l’orientamento dell’Istituto precisando che l’azienda che ha usufruito delle agevolazioni di cui al D.L. n. 8/2001 (BSE) con sospensiva per il periodo 15 febbraio 2001 – 15 dicembre 2001 continua la sospensione sino a tutto il 31 dicembre 2002, in quanto è interessata dalla Blue Tongue (ovviamente localizzata nei territori di cui alla decisione 2001/783 C.E.) per riprendere il pagamento della contribuzione sospesa per l’intero periodo 15 febbraio 2001 –31 dicembre 2002, secondo le modalità previste dal citato articolo 66, a partite dal 1 gennaio 2004.4 Consultazione archivio F24.
Con circolare n. 111 del 14 giugno 2002 (punto 5- ultimo capoverso) è stato suggerito di utilizzare, in ambiente INFOINPS, l’applicazione IMSPN – Agenda 1 – (menù procedura gestione modelli F24) qualora sia necessario procedere con immediatezza alla ricognizione dei pagamenti affluiti alla Sede in corso di contabilizzazione.
Nella fattispecie la ricerca, si ricorda, consente anche di verificare la mancata imputazione al contribuente delle somme versate in dipendenza di errori, inesattezze e carenze nella compilazione del modello in questione e/o in caso di anomalie determinate dai flussi bancari e postali.
In tale contesto si colloca l’ulteriore implementazione della opzione “29” nella procedura “gestione ex SCAU” che permette la consultazione, per codice fiscale (alfanumerico e numerico – ex partita IVA) o per code-line (anche parziale), di tutti i modelli F24 versati o compensati relativi alla gestione agricola o effettuati ad altro titolo sempre all’INPS.
In particolare si segnala che il pannello di visualizzazione dei pagamenti è articolato con riferimento agli anni di interesse e può riguardare la contribuzione agricola (versamenti correnti, da condono, regolarizzazione ecc.) nonché i pagamenti effettuati ad altro titolo (es. DM 10) dalla stessa azienda.
E’ di tutta evidenza che l’opzione in esame rappresenta un utile ed efficace strumento in ottica di superamento di alcuni aspetti di criticità emersi, in relazione alle crescenti complessità gestionali dell’area agricola, che spesso hanno determinato un ampliamento degli spazi temporali impiegati nelle diverse fasi di lavoro e conseguentemente inciso sulla produttività e tempificazione degli adempimenti gestiti dalle altre linee di processo ed in particolare da quelle incaricate della definizione delle domande di pensione (es. rilascio attestazione ex art. 62 per i lavoratori CD/CM).
Si osserva, infine, che attraverso una costante e mirata consultazione dei pagamenti viene agevolato l’iter procedurale degli interventi posti in essere per l’area agricola in tema di regolarizzazione, rimborsi, avvisi bonari, infasamento e sgravio dei crediti, dilazioni ecc, evitando, come talvolta si verifica, il ricorso a richieste di esibizione dei pagamenti alle aziende del settore, alle Associazioni datoriali ed agli Enti di Patronato.5 Ristampa F24.
Al riguardo, si rammenta, che con messaggio n. 49 del 24 luglio 2002 è stata rilasciata nel sito “Servizi per l’agricoltura” alle Sedi e alle Associazioni di categoria, la procedura di duplicazione dei modelli F24 per il pagamento dei contributi, il cui termine di versamento non è ancora scaduto.
Con l’occasione è stato precisato che i dati riportati nella sezione INPS del modello non possono essere modificati rinviando alla responsabilità degli Uffici la rideterminazione del carico contributivo su istanza dell’azienda.
Con l’introduzione della nuova funzione rappresentata dall’”opzione 14” della citata “procedura ex gestione SCAU”, la richiesta di duplicazione del modello assume una particolare rilevanza per l’operatività delle Sedi in ordine a quattro fattori:
- segnalazione della data di stampa del modello F24 originale emesso a seguito della tariffazione;
- registrazione della data di ristampa del duplicato richiesto dall’azienda;
- registrazione della data di ristampa del modello ricalcolato su istanza di parte;
- valutazione dei termini di applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 14, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48 nei confronti delle aziende assuntrici di manodopera dipendente. Si rammenta che dall’applicazione della norma sono escluse le aziende autonome del settore.
L’esigenza di verificare on-line la data di ristampa del modello F24 e la data di emissione del nuovo modello F24, ricalcolato dagli Uffici è stata oggetto di specifiche richieste da parte delle Sedi in occasione dell’emissione degli avvisi bonari e del conseguente infasamento dei crediti per la riscossione esattoriale.
Per quanto attiene alla pratica utilizzazione dell’”opzione 14” relativa alla visualizzazione della data di stampa del modello F24 a seguito della rideterminazione dell’importo, originariamente calcolato in fase di tariffazione, si ribadisce che il ricalcolo è previsto esclusivamente nell’ipotesi in cui viene confermata, dalla valutazione degli atti, una effettiva riduzione del carico contributivo riportato nella sezione INPS del modello F24.
Nella fattispecie si annota che se la riduzione del predetto carico è conseguente ad una diminuzione della base imponibile sarà possibile ricalcolare proporzionalmente anche i relativi contributi associativi.