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Circolare INPS n. 173 del 28.11.2002
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Regolamenti CEE: Lavoratori distaccati. Decisione CASSTM n.181 del 13.12.2000
Circolare INPS n. 173 del 28.11.2002SOMMARIO: Con la Decisione n.181/2000 la Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti ha inteso aggiornare le disposizioni contenute nelle precedenti decisioni, in particolare nella Decisione n.162/1996, alla luce della intervenuta nuova giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di trasferimento temporaneo in un altro Stato membro dei lavoratori autonomi e, in generale, sul valore probatorio del formulario di distacco E101 r ilasciato dall’Istituzione competente dello Stato di provenienza
PREMESSA
La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti che, si rammenta, è l’organo deputato in sede comunitaria a stabilire le linee interpretative e le modalità applicative della regolamentazione comunitaria in materia, ha adottato, il 13 dicembre 2000, la Decisione n. 181 (allegato 1) sull’interpretazione del paragrafo 1 degli articoli 14, 14 bis e 14 ter del regolamento (CEE) n.1408/71, riguardanti i distacchi, rispettivamente, dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e della specifica categoria dei marittimi.
Tale Decisione, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 329 del 14 dicembre 2001, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2002 (allegato 1).
Il Comitato misto SEE ha adottato, in data 31 maggio 2002 la Decisione n.55/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L238 del 5 settembre 2002, con la quale sono state, tra l’altro, inserite tra le disposizioni che si estendono agli Stati dell’Accordo SEE che non sono Stati membri dell’Unione europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) quelle contenute nella Decisione n.181. La Decisione n.55/2002 è entrata in vigore dal 1° giugno 2002.
In proposito va rammentato che l’Accordo SEE ha esteso agli Stati dell’EFTA la normativa comunitaria di sicurezza sociale vigente alla data in cui è stato firmato l’Accordo stesso (2 maggio 1992). La normativa successiva è applicabile ai predetti Stati solo a seguito di adozione di apposita decisione da parte del Comitato misto SEE (vedi in proposito punto 3 della circolare n.166 del 13 giugno 1995).
La Decisione n.181 sostituisce la precedente Decisione n. 162 del 31 maggio 1996, illustrata con la circolare n. 28 del 5 febbraio 1998, della quale recepisce il contenuto, aggiornandone e ampliandone le indicazioni sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (in particolare, la sentenza FITZWILLIAM C-202/97 del 10 febbraio 2000, la sentenza BANKS C-178/97 del 30 marzo 2000 e la sentenza PLUM C-404/98 del 9 novembre 2000).
Fermo restando che le decisioni assunte in materia di distacchi soddisfano l’esigenza di fornire tutte le precisazioni necessarie a chiarire la portata dell’istituto, delimitandone i confini e contrastandone l’uso improprio, la Decisione n. 181 si occupa per la prima volta della fattispecie del trasferimento temporaneo all’estero dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, artisti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.) e detta, più in generale, una serie di indicazioni sulla casistica dei distacchi, sul rilascio e sul valore formale da attribuire all’E 101 nonché sui controlli da effettuare per garantirne il corretto utilizzo.
Nel confermare, pertanto, integralmente le istruzioni diramate con la già citata circolare n. 28 del 5 febbraio 1998, si forniscono qui appresso le ulteriori delucidazioni imposte dalla nuova Decisione della Commissione amministrativa.1 - DISTACCO DI PERSONALE ASSUNTO PER ESSERE DISTACCATO.
La Commissione amministrativa ha ripreso in esame il caso dei lavoratori assunti per essere immediatamente distaccati in un altro Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro (v. punto 1.2.2 della circolare 28/98), in relazione al quale sussiste il presupposto imprescindibile che l’azienda interessata eserciti di norma la sua attività nello Stato membro in cui ha sede.
Nella Decisione n. 181 viene adesso precisato che, al fine di valutare se un’impresa ottemperi a tale requisito, svolgendo abitualmente attività di adeguata rilevanza sul territorio dello Stato in cui ha stabilito la propria sede e se, quindi, possa essere legittimamente rilasciato un formulario di distacco per il personale di cui trattasi, debbono essere presi in considerazione un insieme di elementi, quali il luogo in cui è ubicata l’amministrazione dell’impresa, l’entità del personale amministrativo che lavora rispettivamente nello Stato di invio e in quello di distacco, il luogo in cui viene conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti, la legislazione applicata nei contratti stipulati sia con i lavoratori che con i clienti, il fatturato realizzato nel corso di un determinato periodo, rispettivamente nello Stato in cui ha sede l’impresa e in quello in cui i lavoratori vengono distaccati.
E’ evidente che se tali elementi assumono un peso preponderante in uno Stato diverso da quello in cui ha sede l’impresa, non potrà essere rilasciato a tale impresa il formulario E 101 per i lavoratori inviati nello Stato in cui si svolge la maggior parte della sua attività.
Ad esempio, non potrà ottenere il formulario E 101 l’impresa edile che svolge nello Stato in cui ha sede attività di mera gestione amministrativa, mentre in realtà realizza esclusivamente all’estero i lavori di costruzione che ne costituiscono l’oggetto primario.2 - DISTACCO DEI LAVORATORI AUTONOMI.
Benché sia improprio parlare di distacchi nei confronti di lavoratori autonomi – i quali non sono inviati all’estero da altri soggetti ma vi si trasferiscono di loro propria iniziativa – nella prassi si fa uso della medesima terminologia e le procedure sono sostanzialmente identiche a quelle previste per i lavoratori subordinati.
Anche i lavoratori autonomi, per mantenere l’iscrizione al regime previdenziale del Paese in cui normalmente svolgono la loro attività, debbono quindi ottenere un formulario E 101 (e, per l’eventuale proroga, il formulario E 102) allorché si trasferiscano temporaneamente all’estero per prestare la propria opera.
Ovviamente, la prima parte del formulario E 101 sarà compilata interamente dal lavoratore medesimo mentre spetterà all’Istituzione competente (per l’Italia, all’INPS) riempire il riquadro 5, barrando, in particolare, una delle caselle relative all’articolo 14 bis, e il riquadro 6, previa effettuazione delle necessarie verifiche quanto all’iscrizione del lavoratore e al versamento dei contributi.
Si sottolinea che, in base all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-178/97 del 30 marzo 2000, al lavoratore autonomo “distaccato” all’estero è consentito esercitare qualsiasi prestazione di lavoro che non superi i dodici mesi sia essa autonoma, come nel Paese in cui risiede, sia invece subordinata.
Tuttavia, per potersi avvalere dell’art. 14 bis e, quindi, conservare l’iscrizione al regime previdenziale del Paese in cui risiede, il lavoratore in questione, durante il periodo di lavoro all’estero, dovrà mantenere nel territorio del Paese da cui proviene l’infrastruttura necessaria a proseguirvi la sua attività dopo il suo ritorno.
Per valutare la permanenza di una tale infrastruttura, si dovrà aver riguardo all’esistenza e all’uso di idonei locali nel Paese di provenienza, al versamento dei contributi e delle imposte, al possesso di una tessera professionale e di un numero di partita IVA nonché all’iscrizione presso le Camere di Commercio e a ordini o organizzazioni professionali.
Occorre, infine, richiamare l’attenzione delle Sedi sulla circostanza che – diversamente da quanto avviene per il lavoratore dipendente, che può non avere una posizione assicurativa preesistente al distacco – il lavoratore autonomo, prima di trasferirsi in un altro Stato membro, deve aver già esercitato per un certo tempo la sua attività nello Stato in cui risiede e, pertanto, aver già versato la corrispondente contribuzione.3 - RILASCIO POSTICIPATO DEL FORMULARIO E 101.
Il formulario E 101, come ribadito dalla Corte di Giustizia, può essere rilasciato non solo allorché il distacco sia già in corso e sia, quindi, già iniziata l’attività nell’altro Stato membro ma persino dopo che il periodo di distacco si sia concluso, vale a dire anche dopo la scadenza del periodo per il quale l’E 101 viene rilasciato.
Si rammenta che la possibilità di rilasciare il formulario E 101 a distacco già avviato era stata riconosciuta con la Decisione n. 126 del 17 ottobre 1985 della Commissione amministrativa, come precisato nella circolare n.2098 RCV dell’8 maggio 1987, parte I, punto 3 (v. Atti Ufficiali 1987, pag. 1111).
Naturalmente, tali situazioni dovrebbero rimanere eccezionali. Nell’eventualità che richieste di formulario E 101 siano avanzate a distacco già iniziato o decorso, le Sedi dovranno prestare particolare attenzione circa la sussistenza dei necessari requisiti, anche allo scopo di evitare contestazioni da parte dello Stato membro nel cui territorio è o è stata esercitata l’attività del lavoratore interessato.4 - VALORE PROBATORIO DEL FORMULARIO E 101.
Il formulario E 101, in quanto attesta l’iscrizione dei lavoratori al regime previdenziale di un determinato Stato, crea una presunzione di regolarità di siffatta iscrizione e, di conseguenza, è vincolante per l’Istituzione competente dello Stato membro in cui viene svolta l’attività, cui il distacco si riferisce. La predetta Istituzione non può, pertanto, assoggettare al proprio regime previdenziale i lavoratori in possesso di un formulario E 101 fintantoché il formulario stesso non venga revocato o invalidato.
Ciò può avvenire se l’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore è distaccato sollevi dubbi circa la rispondenza delle indicazioni del formulario all’effettiva situazione e, in particolare, alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni regolamentari richiamate (articoli 14, 14 bis, 14 ter del Regolamento n. 1408/71).
In tale evenienza, come già rilevato al punto 1.4 della circolare 28/98, l’Istituzione del Paese in cui si realizza il distacco, oltre a procedere di sua iniziativa ai controlli del caso, potrà chiedere ulteriori, approfonditi controlli all’Istituzione che ha rilasciato il formulario.
In questa ipotesi, le Sedi procederanno agli accertamenti richiesti che potranno riguardare, oltre all’intervenuto pagamento dei contributi e alla persistenza del legame organico tra il dipendente distaccato e il suo datore di lavoro, tutti quegli elementi menzionati al precedente punto 1 per il lavoratore subordinato ed al precedente punto 2 per il lavoratore autonomo.
Al termine del riesame, ove si riscontri la mancanza dei necessari presupposti, le Sedi dichiareranno nullo il formulario rilasciato o, nel caso che i presupposti siano venuti meno solo in un secondo momento, procederanno alla sua revoca a datare da quel momento, dandone immediata comunicazione all’Istituzione dell’altro Stato membro.
Qualora, invece, a riesame effettuato, il formulario risulti regolare, dovrà parimenti esserne resa edotta l’Istituzione dell’altro Stato membro, la quale potrà sia accettare l’esito del riesame che manifestare il proprio disaccordo.
Secondo quanto previsto al punto 9 della Decisione n.181, in caso di disaccordo persistente, l’Autorità competente potrà presentare una nota alla Commissione amministrativa, che la esaminerà per tentare di conciliare i punti di vista divergenti. A tal fine, per consentire la segnalazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Sedi porteranno senza indugio la questione a conoscenza di questa Direzione Generale, trasmettendo tutta la corrispondenza e la documentazione acquisita.5 – CAMPAGNA INFORMATIVA.
Nell’allegare una versione aggiornata dell’informativa (allegato 2) da consegnare alle aziende e ai lavoratori interessati all’atto della richiesta del formulario E 101, si raccomanda di dare alla presente circolare, così come fatto per la circolare n. 28/98, la più ampia diffusione, portandone a conoscenza le Camere di Commercio e le associazioni imprenditoriali locali, i consulenti del lavoro e gli ordini professionali.
Ad ogni buon conto, per opportuna conoscenza, si fa presente che sul sito internet www.inps.it , alla voce “Informazioni – Panorama internazionale” tra le pubblicazioni è inserito il testo dell’opuscolo edito nel 1999 dalla Commissione europea “Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale – I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”. Pur non essendo aggiornata con le disposizioni contenute nella Decisione n.181, tale pubblicazione costituisce comunque un valido supporto conoscitivo per quanto concerne la normativa comunitaria in materia di distacchi.Allegato N.1 (visualizzabile in formato .pdf dal sito INPS)
Allegato N.2 (visualizzabile in formato .pdf dal sito INPS)