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Circolare INPS n. 191 del 31.12.2002
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Art. 116, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7524 del 22.5.2002
Circolare INPS n. 191 del 31.12.2002SOMMARIO: Non sono più sanzionabili,a norma dell’art. 35 della legge n. 689/1981, le omissioni contributive verificatesi fino al 31.12.2000 a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 388/00. Queste ultime, ove non emesse prima dell’entrata in vigore della menzionata legge, non dovranno più esserlo successivamente
Come è noto, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente per titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 ha disposto, all'art. 116, comma 12, che "ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale".
Tale argomento ha formato oggetto di una prima disamina nel messaggio 2001/0018/000021 del 20.3.2001 e, successivamente, nella Parte Seconda della circolare n. 110 del 23 maggio 2001, nei quali fu precisato che, secondo i chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, restava confermata la procedura sanzionatoria amministrativa per le violazioni antecedenti al 1° gennaio 2001, in base al principio "tempus regit actum" di cui all'art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fu sottolineato anche che sul problema erano in corso approfondimenti, in attesa dell'esito dei quali, le Sedi avrebbero dovuto attenersi alle sopracitate disposizioni ministeriali e che restavano in vigore le sanzioni amministrative per tutte le violazioni non connesse all’omesso o ritardato pagamento di contributi o premi di cui al comma 7 dell’articolo 35 della L. n. 689/1981.
Sulla materia la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 7524 del 22 maggio 2002 (in Inf. Prev., 2002, n. 4, pp. 902 - 909), che ha così statuito:
"In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole; pertanto l'art. 116 dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non opera retroattivamente; tuttavia, poiché la norma fa riferimento non alle condotte, ma alla manifestazione della "potestas puniendi" della Pubblica Autorità, risultano rimosse le sanzioni amministrative relative ad infrazioni contestate dopo l'entrata in vigore della nuova legge ed è a tale momento, coincidente con l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione, che deve farsi riferimento per risolvere il problema dell'ambito temporale di applicabilità della nuova normativa".
Atteso quanto precede, l'Istituto ritiene di dover uniformare il proprio comportamento al dettato della sentenza in esame, tenendo anche conto che, da più parti, è stato chiesto di conoscere se le ordinanze - ingiunzioni relative a omissioni contributive verificatesi fino a tutto l'anno 2000 possano ancora essere emesse.
Considerato che la sopra citata sentenza attribuisce rilevanza alla data di emissione dell'ordinanza - ingiunzione, quest'ultima sarà inefficace se emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/00; entrata in vigore fissata, dall'art 158, 3° comma, primo periodo del medesimo testo legislativo, al 1° gennaio 2001. Da ciò discende non solo che non dovranno più essere emesse ordinanze per periodi contributivi successivi all'entrata in vigore della norma, ma anche per periodi contributivi anteriori.
Ne consegue altresì che per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 non dovrà più procedersi alla redazione e alla notifica dei processi verbali di contestazione illecito amministrativo.
Le ordinanze ingiunzioni emesse in difformità delle presenti istruzioni e non ancora passate in giudicato dovranno essere revocate d'ufficio e, nell'ipotesi di pendenza di giudizio in opposizione, lo stesso dovrà essere abbandonato.
Resta comunque inteso che le somme richieste con ordinanze - ingiunzioni non opposte nei termini e quindi passate in giudicato dovranno essere riscosse in via amministrativa o, in mancanza, attraverso l'iscrizione a ruolo.
E', infine, opportuno sottolineare come l'ampia dizione della norma sia tale da far ritenere comprese nell'eliminazione anche le sanzioni in misura fissa contemplate dall'art. 30 della L.843/78, dagli artt.2 e 4, commi 1 e 2 della legge 467/78 e dall'art. 3 della legge 92/79, che successivamente all'emanazione del messaggio n. 37441 del 15 maggio 1989, sono state sempre irrogate con ordinanza ingiunzione. Le istruzioni contenute nella circolare n. 271-8 RCV n.337 S.L./109 del 23 maggio 1986 punto 2 devono, pertanto, ritenersi superate.
Con successivo messaggio saranno trasmesse le disposizioni operative per la formazione dei ruoli telematici in corso di realizzazione.