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Circolare INPS n. 22 del 30.01.2003
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Liquidazione delle pensioni in competenza dell’esercizio 2003
Circolare INPS n. 22 del 30.01.2003SOMMARIO: Si riepilogano le modalità operative per la liquidazione delle pensioni in competenza 2003.La variazione percentuale del 2,4 per cento è confermata in via definitiva
Con circolare n. 184 del 16 dicembre 2002 è stata messa a disposizione delle Sedi, in competenza 2003, la procedura di liquidazione delle pensioni con le nuove modalità di gestione dei dati reddituali che prevedono l’acquisizione analitica e l’utilizzo dei dati memorizzati nel Casellario Centrale delle pensioni.
Con messaggio n. 304 del 17 dicembre 2002 è stata resa disponibile la funzione di calcolo delle pensioni. Da tale data è possibile calcolare anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture, dalle Regioni, dai Comuni e dalle ASL con la procedura ICNULI e con la procedura WEB.
Con messaggio n. 22 del 23 gennaio 2003 (allegato 1) sono stati comunicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione in forma retributiva delle pensioni aventi decorrenza nell’anno 2003 e il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995, da applicare al 31 dicembre 2001 per la determinazione del montante contributivo, per le pensioni da calcolare da calcolare con il sistema “misto” e per quelle interamente contributive.1 - Importo delle pensioni per l’anno 2003.
Limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, per la pensione sociale e per l’assegno sociale.
Dal 1° gennaio 2003 alle pensioni viene attribuito l’aumento di perequazione automatica del 2,4 per cento stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2002, n. 285 (allegato 1 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002).
Detto aumento, attribuito in via previsionale, è stato confermato anche come perequazione definitiva in quanto l’ISTAT ha successivamente comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 2001 – dicembre 2001 e il periodo gennaio 2002 – dicembre 2002, è risultata pari al 2,4 per cento.
Gli importi per l’anno 2003 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali, i limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, per la pensione sociale e per l’assegno sociale riportati nell’allegato 2 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002 sono pertanto da considerarsi definitivi.2 – Aumento delle pensioni a 516,46 euro (un milione di lire)
Con circolare n. 6 del 17 gennaio 2003 è stata descritta la modalità di attribuzione dell’aumento di cui all’articolo 38 della legge finanziaria 2002 a seguito dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 39, commi 4, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).3 - Retribuzione e reddito pensionabili
L’importo relativo al massimale di retribuzione relativo all’anno 2002 è pari a euro 78.507,00 e quello relativo all’anno 2003 è pari a euro 80.392,00. Sono confermati gli importati riportati nell’allegato 2 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002 relativi agli importi di reddito pensionabili con l’aliquota massima di rendimento dell’80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2003.4 - Minimali di retribuzione
Sono confermati gli importi riportati nell’allegato 2 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002 relativi ai minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi, ai fini delle prestazioni pensionistiche, a norma dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.5 - Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario
Sono confermati gli importi riportati nell’allegato 2 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002 relativi ai limiti di reddito per l’incumulabilità, di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995.6 - Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo
In applicazione dei criteri specificati nella circolare n. 219 del 17 dicembre 1999, il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi da liquidare con decorrenza nel corso dell’anno 2002 deve essere calcolato, in applicazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a 1,055871;
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a 1,053597;
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l’anno 1999, pari a 1,056503;
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l’anno 2000, pari a 1,051781;
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781;
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l’anno 2002, pari a 1,043679.
Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2002.<7 – Prestazioni INVCIV
Sono confermati gli importi riportati nell’allegato 2 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002 relativi agli importi delle pensioni e degli assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, i limiti di reddito e gli importi delle indennità per l’anno 2003.8 - Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF
8.1 - Aliquote, scaglioni e detrazioni
La tassazione delle nuove liquidazioni in competenza 2003 è determinata applicando le aliquote per scaglioni di reddito, la deduzione e le detrazioni riportate nell’allegato 2 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002.8.2 - Tassazione arretrati
Il comma 10 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che “La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista dal comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni”.
Per l’anno 2003 la tassazione degli arretrati viene effettuata determinando l’aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore nell’anno 2002 e di conseguenza per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni precedenti al 2003 vengono tassati utilizzando l’aliquota minima pari al 18 per cento.Allegato 1
Messaggio n. 22 del 23 gennaio 2003
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONIOggetto: Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2003. Tasso annuo di rivalutazione dei montanti contributivi.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell’anno 2003.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (allegato 2).
Si comunica inoltre che il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 relativamente all’anno 2002 è pari a 1,043679.
Con successivo messaggio verrà comunicato l’aggiornamento delle procedure.Allegato 1.1
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI REDDITI PENSIONABILI PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI PENSIONE E DEI SUPPLEMENTI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2003 CORRISPONDENTI ALLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE MATURATE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1993 (QUOTA A)
1920 1.764,9906 1962 19,9245 1921 1.491,8574 1963 18,3317 1922 1.500,8597 1964 17,1106 1923 1.509,6047 1965 16,3382 1924 1.458,2696 1966 15,9198 1925 1.298,1340 1967 15,5828 1926 1.203,4182 1968 15,3322 1927 1.316,2705 1969 14,8357 1928 1.420,2974 1970 14,1262 1929 1.397,9455 1971 13,4390 1930 1.443,7106 1972 12,6132 1931 1.598,0627 1973 11,2603 1932 1.641,0826 1974 9,6056 1933 1.744,1968 1975 8,2301 1934 1.839,1191 1976 7,0532 1935 1.813,3747 1977 5,9914 1936 1.686,0254 1978 5,3207 1937 1.540,2679 1979 4,6166 1938 1.430,4260 1980 3,9067 1939 1.369,9189 1981 3,3004 1940 1.173,8837 1982 2,8462 1941 1.014,5313 1983 2,4972 1942 877,7614 1984 2,2483 1943 523,4059 1985 2,0735 1944 117,7797 1986 1,9581 1945 59,8006 1987 1,8569 1946 50,6704 1988 1,7629 1947 31,2662 1989 1,6555 1948 29,5298 1990 1,5447 1949 29,1032 1991 1,4340 1950 29,4994 1992 1,3696 1951 26,8877 1993 1,3136 1952 26,2844 1994 1,2598 1953 25,9280 1995 1,1838 1954 25,3526 1996 1,1321 1955 24,8191 1997 1,1154 1956 23,6007 1998 1,0957 1957 22,9194 1999 1,0787 1958 22,0772 2000 1,0517 1959 22,1651 2001 1,0243 1960 21,6204 2002 1,0000 1961 21,0701 2003 1,0000 Allegato 1.2
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI REDDITI PENSIONABILI PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI PENSIONE E DEI SUPPLEMENTI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2003 CORRISPONDENTI ALLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE ACQUISITE POSTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1992 (QUOTA B)
Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503
1920 3.168,5689 1962 26,6897 1921 2.663,5158 1963 24,6465 1922 2.664,7837 1964 23,0995 1923 2.665,4199 1965 21,9774 1924 2.560,3965 1966 21,3889 1925 2.266,4292 1967 20,8152 1926 2.089,1932 1968 20,4011 1927 2.272,1269 1969 19,6958 1928 2.437,6868 1970 18,6020 1929 2.385,5347 1971 17,5819 1930 2.449,3903 1972 16,5195 1931 2.695,4997 1973 14,8523 1932 2.751,8752 1974 12,3380 1933 2.907,5794 1975 10,4479 1934 3.047,6741 1976 8,8960 1935 2.987,1250 1977 7,4728 1936 2.760,7150 1978 6,5925 1937 2.506,8572 1979 5,6501 1938 2.313,9747 1980 4,6260 1939 2.202,5807 1981 3,8652 1940 1.875,8126 1982 3,2948 1941 1.611,1674 1983 2,8415 1942 1.385,3064 1984 2,5480 1943 820,8903 1985 2,3264 1944 183,5595 1986 2,1738 1945 92,6093 1987 2,0600 1946 77,9700 1988 1,9456 1947 47,8031 1989 1,8090 1948 44,8571 1990 1,6900 1949 43,9220 1991 1,5740 1950 44,2290 1992 1,4797 1951 40,0481 1993 1,4072 1952 38,1615 1994 1,3415 1953 37,1831 1995 1,2615 1954 35,9665 1996 1,2028 1955 34,7482 1997 1,1712 1956 32,8758 1998 1,1395 1957 32,0321 1999 1,1111 1958 30,3568 2000 1,0727 1959 30,2727 2001 1,0345 1960 29,2832 2002 1,0000 1961 28,2512 2003 1,0000