-
Circolare INPS n. 38 del 19.02.2003
-
Sentenza Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 25/7/2002 n.10955. Parte prima : decorrenza oneri accessori sulle prestazioni riconosciute agli invalidi civili. Parte seconda: prescrizione degli oneri accessori su prestazioni assistenziali e previdenziali
Circolare INPS n. 38 del 19.02.2003SOMMARIO: I principi enunciati dalla sentenza n.10955 del 2002 - Effetti sulla decorrenza degli oneri accessori per le prestazioni di invalidità civile - Prescrizione degli oneri accessori su prestazioni assistenziali e previdenziali
Premessa
La Corte di Cassazione con sentenza n. 10955/2002, resa a Sezioni Unite , in un ricorso proposto dal Ministero dell’Interno in tema di prestazioni assistenziali di cui alle leggi 30 marzo 1971, n.118 e 11 febbraio 1980, n. 18, ha affrontato due importanti questioni:
- individuazione del termine prescrizionale applicabile agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dovuti su prestazioni assistenziali corrisposte in ritardo;
- natura, effetti e conseguenze dell’eccezione di prescrizione della pretesa azionata dalla parte avente diritto alla prestazione.
In proposito la Corte ha affermato che:
- la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, che costituiscono una “componente essenziale” del credito per prestazione assistenziale e previdenziale sono soggetti allo stesso regime prescrizionale previsto per il credito principale;
- ferma restando l’imprescrittibilità del diritto alla prestazione, i ratei si prescrivono nel termine decennale che decorre dalla data di maturazione di ciascuno di essi (e, cioè, per il primo rateo, decorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre, per i successivi, dalla scadenza di ciascun adempimento in relazione alla specifica prestazione) e nel termine quinquennale se messi a disposizione dell’avente diritto e non riscossi;
- il pagamento parziale, cioè della sola sorte capitale senza interessi e rivalutazione, non interrompe, ai sensi dell’art. 2944 c.c., il decorso del termine prescrizionale a meno che il debitore non abbia riconosciuto espressamente l’esistenza del credito con riferimento agli stessi accessori;
- in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio. La riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice.
Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente sostanziali, la pronuncia della Corte assume rilievo determinante con riferimento:
- alla decorrenza del diritto agli accessori per le prestazioni di invalidità civile;
- alla prescrizione del diritto ai ratei di interessi e rivalutazione monetaria per tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali.
Si forniscono le istruzioni applicative dei principi enunciati con la sentenza n. 10955 del 25/ 7/ 02.PARTE PRIMA
Decorrenza oneri accessori sulle prestazioni riconosciute agli invalidi civiliCon messaggio n. 282 del 29/10/2001, in merito alle disposizioni da applicare in sede di determinazione degli interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni di invalidità civile è stato confermato che, stanti i pareri espressi dai Ministeri dell’Interno e del Lavoro, ed in attesa di uno specifico intervento legislativo inteso ad uniformare il criterio di pagamento degli interessi di che trattasi a quello in vigore per le prestazioni liquidate alla generalità dei soggetti, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni stabilite dagli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698.
Per effetto delle predette disposizioni, il pagamento degli interessi per le prestazioni in parola è stato finora disposto a decorrere dal 181° giorno successivo alla data di ricezione della istanza, corredata dal previsto verbale sanitario.
L’art. 4, comma 1, del predetto Decreto stabilisce, infatti, che “le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle Prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia della istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario, trasmessi dalla Commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all’interessato di produrre ulteriore documentazione”. L’art.5, comma 2, stabilisce che “l’ente erogatore ….è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile”.
Nel frattempo, peraltro, si è delineato un orientamento della magistratura di legittimità contrario ai criteri seguiti dall’Istituto nel senso di riconoscere il diritto agli oneri accessori dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa anche per le prestazioni degli invalidi civili.
Tale orientamento deve ora ritenersi definitivamente confermato per effetto della sentenza n.10955, resa dalla Cassazione, a Sezioni Unite, la quale stabilisce che“…il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti su ratei di prestazione delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni, a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione.…”.
E’, quindi, ormai pacifico che anche per le prestazioni in parola il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuta, sorge dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si ricorda, ad ogni buon fine, che le istruzioni in materia di rivalutazione monetaria sono state fornite, da ultimo, con circolari n.96 del 6 maggio 1998 e n.203 del 25 novembre 1999.
Stante l’esigenza di evitare un contenzioso dall’esito sicuramente sfavorevole all’Ente, si dispone, pertanto, che anche per le prestazioni di invalidità civile, così come prevede la normativa relativa alla generalità delle prestazioni INPS, gli oneri accessori siano corrisposti dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Dovranno essere definite secondo i nuovi criteri le prestazioni in corso di liquidazione ed i ricorsi amministrativi in istruttoria.
Del pari devono essere definite secondo i predetti criteri le controversie giudiziarie in corso.PARTE SECONDA
Prescrizione degli oneri accessori su prestazioni assistenziali e previdenzialiNell’affrontare la questione relativa all’individuazione del termine di prescrizione applicabile agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dovuti sulle rate di prestazioni spettanti agli invalidi civili, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.10955 del 2002 hanno enunciato principi generali in materia di prescrizione di oneri accessori su rate di prestazioni corrisposte in ritardo.
I suddetti principi riguardano sia le prestazioni assistenziali che le prestazioni previdenziali.
In linea di massima la Corte ha confermato i criteri seguiti dall’Istituto su tale materia.
In particolare la Corte ha confermato che il credito per oneri accessori in caso di trattamenti pensionistici tardivamente corrisposti e non posti in pagamento deve considerarsi soggetto, al pari del titolo principale, a prescrizione decennale, e che la prescrizione decorre dal giorno in cui gli oneri accessori sono dovuti (v. circolare n.101 del 30 aprile 1997).
Peraltro, sulla base di quanto enunciato dalle Sezioni Unite, deve intendersi modificato il criterio in base al quale la liquidazione della prestazione principale interrompe in ogni caso la prescrizione del credito per oneri accessori.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il pagamento del credito nel suo valore originario, cioè della sola sorte capitale senza interessi e rivalutazione, costituisce un adempimento parziale che non interrompe, ai sensi dell’articolo 2944 c.c., il decorso del termine prescrizionale, a meno che il debitore non abbia riconosciuto espressamente l’esistenza del credito con riferimento agli stessi oneri accessori, né rende liquida la prestazione con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
In particolare la Corte ha osservato che non può “attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’articolo 2944 cod. civ., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori…..” .
Pertanto, a modifica delle istruzioni impartite su tale specifico aspetto con le circolari n.101 del 1997 e n.203 del 1999, secondo cui il pagamento della prestazione principale doveva considerarsi atto interruttivo della prescrizione per gli accessori, si precisa che il pagamento di ratei arretrati interrompe la prescrizione degli oneri accessori dovuti sugli arretrati stessi solo in presenza di riconoscimento da parte dell’Istituto del debito per oneri accessori (come, ad esempio, in caso di indicazione nel modello TEO8 in merito al diritto ai suddetti oneri).
In assenza di tale riconoscimento, in caso di tardivo pagamento di somme arretrate, gli oneri accessori maturati su ciascuna rata e non corrisposti devono pertanto considerarsi prescritti quando siano trascorsi dieci anni dalla data di decorrenza degli oneri dovuti su tale rata.
Le richieste di pagamento di oneri accessori per prestazioni corrisposte in ritardo dovranno essere pertanto definite tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza n.10955.