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Decreto interministeriale 1 luglio 2004
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Progetto «PC alle famiglie», di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
Decreto interministeriale 1 luglio 2004
GU 185 del 09/08/2004IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( Vista...)
Decreta:Art. 1. - Beneficiari, validità temporale oggetto ed ammontare dell'incentivo
1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano non essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: beneficiari), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, sulla base della disponibilità del Fondo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, un incentivo pari ad euro 200.
2. Entro lo stesso limite di disponibilità potranno beneficiare dell'incentivo, fermo restando la condizione che per l'anno d'imposta 2002 risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, anche coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta 2002, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi.
3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per « PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unità centrale e unità disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell'audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;
f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).
4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonchè della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.
5. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
6. I beneficiari possono aderire al progetto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Art. 2. - Modalità di conseguimento dell'agevolazione
1. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato che l'ammontare del reddito complessivo riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2003 (importo indicato al rigo 6, diminuito dell'importo indicato al rigo 9), ovvero sul modello UNICO persone fisiche 2003 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell'importo indicato al rigo RN4), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD - sommatoria dei punti 1, 2 e 4) o sulle altre certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto. I soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2002 più rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale.
3. Coloro i quali rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1, per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, dichiarano al rivenditore di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il rivenditore inserisce tale notizia nel campo appositamente predisposto sul foglio elettronico di prenotazione vendita, di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente registrazione. Il contribuente sottoscrive altresì l'autocertificazione relativa alla sua posizione di esonero, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e lo consegna al rivenditore. Quest'ultimo provvede ad inviare per via telematica o per telefax le autocertificazioni corredate dalla copia del documento di riconoscimento ottenute dai beneficiari esonerati dalla dichiarazione. Il mancato adempimento di tale operazione non consente la corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.
4. L'incentivo è costituito da una riduzione, pari ad euro 200, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.Art. 3. - Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad inserire nell'apposito sito del portale www.italia.gov.it, due diversi fogli elettronici dedicati rispettivamente:
a) ai rivenditori già aderenti al progetto PC ai giovani, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2003, che devono dichiarare la loro adesione al progetto, indicando eventuali aggiornamenti degli estremi già forniti;
b) ai rivenditori diversi dai soggetti di cui alla lettera a), che devono fornire gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio nonché manifestare l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo.
2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore al Progetto, gli esercizi devono esporre la vetrofania riportante il logo del Progetto stesso, reso disponibile dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nel sito di cui al comma 1.
3. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del beneficiario, accede alla propria posizione sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto l'assenso alla vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione, il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso e, nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, provvede tempestivamente alla trasmissione dell'autocertificazione.
4. L'operazione di cui al comma 3 è automaticamente inibita in caso di cumulo con le iniziative PC ai giovani e PC ai docenti, nonché in caso di esaurimento della disponibilità del Fondo previste dall'art. 1.
5. A fronte di ogni vendita effettuata, al rivenditore è riconosciuto un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui al comma 1. Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del medesimo della somma di euro 3.00 per ogni operazione, oltre il corrispettivo dovuto all'ente creditizio o al Bancoposta.Art. 4. - Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione
1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI-Società Generale d'Informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:
a) la predisposizione della banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale;
b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione al riconoscimento della posizione comprovante l'iscrizione dell'attività commerciale alla Camera di commercio, nonchè all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;
c) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3. comma 5;
d) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;
e) l'organizzazione e la gestione di un centralino automatico per informazioni sintetiche sul Progetto;
f) l'apertura di una casella postale per la ricezione delle autocertificazioni raccolte dai rivenditori di cui all'art. 2, comma 3.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, inoltre:
a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
b) ad effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del Progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.Art. 5. - Trattamento dei dati
1. Il trattamento avviene nei limiti strettamente necessari per l'attuazione del Progetto e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.Art. 6. - Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle sue disponibilità, così come previste dall'art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003.
2. La restante quota delle disponibilità di cui al comma 1 è utilizzata per la concessione degli incentivi.
3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo le modalità di cui al presente decreto sono a carico delle disponibilità del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.
4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro su conto corrente infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a, presso la Tesoreria centrale dello Stato su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi e al rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute, secondo le modalità da stabilire nella convenzione di cui all'art. 4, comma 1.Art. 7. - Revoca del contributo
1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie revoca il contributo, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.