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Circolare INPS n. 63 del 27.03.2003
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Pensionamento di vecchiaia e anzianità dei lavoratori collocati in mobilità lunga
Circolare INPS n. 63 del 27.03.2003SOMMARIO: Si riepilogano e coordinano le istruzioni fornite in merito al pensionamento di vecchiaia e di anzianità dei lavoratori collocati in mobilità lunga
1 - PREMESSA
Si riepilogano le istruzioni fornite in materia pensionistica per i lavoratori collocati in mobilità lunga a norma dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 in applicazione delle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Per i predetti lavoratori la determinazione dei requisiti di età per l'ammissione alla mobilità "lunga", di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, deve essere effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 (articolo 6, comma 10-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236).
Le disposizioni dell'articolo 6, comma 10 bis, della legge n.236, si interpretano nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia ai fini della concessione dell'indennità di mobilità, sia ai fini dell'erogazione della pensione nei confronti dei lavoratori aventi titolo all'indennità di mobilità lunga (articolo 5 della legge 19 luglio 1994, n. 451).
Per i lavoratori collocati in mobilità lunga il requisito di età pensionabile, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è fissato al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno per le donne (circolari n.231 del 12 agosto 1995, n. 96 del 4 maggio 1996, n. 16 del 23 gennaio 1997, n. 81 del 9 aprile 1998 e n. 168 del 12/08/1999).2 - LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA' LUNGA ENTRO IL 1994
2.1 – Requisiti generali
I lavoratori collocati in mobilità "lunga" a norma dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, entro il 1994, possono conseguire la pensione di anzianità dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica, purché, alla data del licenziamento, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (45 anni per le donne e 50 per gli uomini) e possano far valere nell’AGO un’anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni. I medesimi lavoratori potranno conseguire la pensione di vecchiaia ove, alla data del licenziamento, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (50 anni per le donne e 55 per gli uomini) e possano far valere nell’AGO, al termine della mobilità, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento.
Tali requisiti permangono inalterati sia che i dipendenti in questione liquidino la pensione nell’AGO sia che perfezionino i relativi requisiti nelle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di pregressa contribuzione in tali gestioni (articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, circ. n. 81, punto 2, lettera a, del 9 aprile 1998).2.2 – Lavoratori interessati
I criteri sopra indicati trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che si trovano in una delle seguenti situazioni, già delineate con le circolari n. 65, punto 1.1.4 del 6 marzo 1995 e n. 79 del 22 marzo 1995:
a) lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 dalle imprese ubicate nelle aree di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ed in quelle in cui sussiste un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro,nonché dalle società non operative della GEPI e dell'INSAR, ubicate nelle stesse aree territoriali (circolari n.3 del 2 gennaio 1992, n. 150 del 6 luglio 1993 e n. 178 del 9 giugno 1994). Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società GEPI e INSAR si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva e l’indennità di mobilità può essere corrisposta per un periodo massimo di dieci anni (mess.n. 108 del 3 agosto 1996);
b) lavoratori collocati in mobilità dal 13 febbraio 1993 sino al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica e dell'industria della difesa (circolari n.150 del 6 luglio 1993, n.230 del 14 ottobre 1993, n. 178 del 9 giugno 1994 e messaggio n. 37792 del 27 novembre 1993 allegato 6);
c) lavoratori collocati in mobilità dal 13 febbraio 1993 sino al 31 dicembre 1993 da imprese appartenenti al settore della siderurgia (circolari n. 150 del 6 luglio 1993 e n. 230 del 14 ottobre 1993, n.178 del 9 giugno 1994 e messaggio n. 37792 del 27 novembre 1993);
d) lavoratori collocati in mobilità dall'11 marzo 1993 sino al 31 dicembre 1993 da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 (circolari n. 260 del 12 novembre 1992, n. 150 del 6 luglio 1993 e n.235 del 29 luglio 1994);
e) lavoratori collocati in mobilità dall'11 marzo 1993 sino al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti al settore dell'industria minero-metallurgica non ferrosa (circolari n.150 del 6 luglio 1993, n. 230 del 14 ottobre 1993, n.178 del 9 giugno 1994 e messaggio n. 4670 del 1 dicembre 1994 allegato 7);
f) lavoratori collocati in mobilità dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1994 da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93, obiettivo 2 (circolari n. 178 del 9 giugno 1994, n.192 del 23 giugno 1994 e n. 235 del 29 luglio 1994);
g) lavoratori collocati in mobilità dal 20 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature (circolare n. 178 del 9 giugno 1994);
h) lavoratori collocati in mobilità dal 20 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1994 da imprese che occupano più di cinquecento dipendenti (circolare n. 178 del 9 giugno 1994).
i) lavoratori che, in applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a fruire del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. Per detti lavoratori, licenziati nel periodo 20 gennaio 1994/31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 5, 6, e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circolare n. 79 del 22 marzo 1995).3 - LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA' LUNGA NEL PERIODO 1° GENNAIO 1995/30 GIUGNO 1997
3.1 – Premessa
L’art. 4, commi 26 e 27, della legge 28 novembre 1996, n. 608 ha disciplinato il collocamento in mobilità lunga di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223, nel periodo 1° gennaio 1995-30 giugno 1997, di un numero massimo di 10.000 unità da parte di aziende che attuino programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale.3.2 – Disciplina generale
I lavoratori inclusi negli elenchi trasmessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati in mobilità "lunga" a norma dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223, nel periodo in questione, in applicazione del citato articolo 4, commi 26 e 27, della legge n.608/1996 possono conseguire la pensione di anzianità secondo la disciplina in vigore al 1° settembre 1992, cioè dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica, anche se liquidano la pensione nelle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di pregressa contribuzione in tali gestioni (circ. 231 del 12/08/1995, punto 2.2; circ. n. 96 del 04/05/1996, punti 2 e 3; circ. n. 16 del 23/01/1997, punto 3).3.3 – Lavoratori di miniere, cave e torbiere
Per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, licenziati da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, si fa presente che il requisito minimo per l’accesso ai benefici della mobilità lunga per pensione di anzianità, di cui all’art. 7, comma 7, è di 23 anni, anziché di 28, e che l’indennità di mobilità, spettante fino alla data di maturazione del diritto di pensionamento di anzianità, terminerà alla fine del mese di conseguimento del requisito di 30 anni di contribuzione, sempreché gli stessi siano stati addetti per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo.
Si ricorda che, per tali lavoratori, l’età pensionabile è fissata a 55 anni dall’art. 1 della legge n. 5/1960 e che i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia vengono gradualmente elevati secondo la progressione stabilita dalla tabella B allegata al D.Lgs. n. 503/1992 (circ. n. 16 del 23 gennaio 1997, punto 3; circ. n. 185 dell’11 agosto 1998; circ. n. 168 del 12 agosto 1999).3.4 – Lavoratori edili
Gli anzidetti criteri relativi alla decorrenza della pensione di anzianità trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori aventi diritto, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia a norma dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994, inclusi negli elenchi di cui sopra. Per tali lavoratori la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al predetto art. 3, comma 4, è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, ivi compresa la pensione di anzianità (circ. n. 96 del 4 maggio 1996, punto 3).4 - LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA' LUNGA NEL PERIODO 1° LUGLIO 1997/31 DICEMBRE 1999
4.1 – Premessa
L’art. 3, comma 4, della legge n. 229/1997, di conversione del d.l. n. 129/1997, ha esteso il beneficio della mobilità lunga di cui all’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, in favore di 3.500 lavoratori collocati in mobilità, entro la data del 31/12/1998, da aziende aventi unità produttive in tutto il territorio nazionale e, entro la data del 31/12/1999, da aziende interessate ai contratti d’area, di cui all’art. 2, comma 203, lett. F, della legge 23 dicembre 1990, n. 662 (circ. n. 185 dell’11/08/1998, punto 1; circ. n. 168 del 12/08/1999, punto 1).4.2 – Disciplina generale
Gli interessati, inclusi negli elenchi predisposti dalle imprese, potranno essere collocati in pensione di anzianità, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 229/1997, al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente al 21 maggio 1997, data di entrata in vigore del decreto legge n. 129/1997, cioè dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione e al compimento del 52° anno di età ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento di 36 anni di assicurazione e di contribuzione.
I lavoratori in questione possono conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni, dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione e al compimento del 56 anno di età ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento dei 40 anni di assicurazione e di contribuzione (circ. n. 81 del 9 aprile 1998).4.3 – Lavoratori di miniere, cave e torbiere
Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti nella gestione speciale di cui alla legge n. 5/1960 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153, dell'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n.451, secondo i criteri enunciati dal ministero del lavoro con lettera del 21 aprile 1998 ed illustrati con circolare n. 101 del 11 maggio 1998.
Pertanto, i lavoratori inclusi negli elenchi in questione rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 5/1960, aventi titolo alla data di cessazione del rapporto di lavoro all'indennità di mobilità lunga di anzianità, conseguono il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità al raggiungimento del requisito di 35 anni con la maggiorazione di anzianità di cui all'articolo 18 della legge n. 153, a decorrere dal mese successivo a quello della loro maturazione, sempreché presentino la relativa domanda di pensione entro il mese di perfezionamento di detto requisito (circ. n. 185 dell’11/08/1998, punto 2.1 e circ. n. 168 del 12/08/1999 punto 4.1.2).5 - LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA' LUNGA SINO AL 31 DICEMBRE 2002
5.1 – Premessa
L’art. 1-septies della legge 25 giugno 1998 n. 176, come modificato dall’art. 81, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’art. 45, comma 17, lettera B, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha esteso il beneficio della mobilità lunga per la pensione di anzianità in favore di 7.000 lavoratori, di cui 200 del settore dell’edilizia, licenziati entro la data del 31/12/2002.5.2 – Disciplina generale
I lavoratori in questione, dipendenti delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all’articolo 4, comma 21, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, inclusi negli elenchi predisposti dalle imprese, collocati in mobilità a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed aventi titolo alla data di cessazione del rapporto di lavoro all’indennità di mobilità lunga prevista dall’articolo 7, comma 7, della stessa legge n.223, sono ammessi a fruire della pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza previsti dalla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 (circ. n. 185 dell’11/08/1998 e circ. n. 168 del 12/08/1999).5.3 – Lavoratori in mobilità rientranti in accordi stipulati entro il 31 marzo 1998
I predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi di individuazione del numero delle eccedenze intervenuti entro il 31 marzo 1998 che perfezionino i requisiti durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, possono conseguire la pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con i requisiti di cui alla Tabella B allegata alla legge n.335/1995. ( v. circolare n.2 del 5 gennaio 1998 allegato 3 ).
I lavoratori in parola possono conseguire la pensione di anzianità a carico dell’AGO dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti, in quanto per i medesimi, a norma dell’articolo 59, comma 8, della legge n.449, “restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni” (circ. n. 185 dell’11/08/1998 punto 2.2.1 e circ. n. 168 del 12/08/1999 punto 4.2.1).
I lavoratori in questione potranno conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti e delle decorrenze ( circolari n. 2 del 5 gennaio 1998, punti 2.1 e 2.2 e n. 81 del 9 aprile 1998, punto 5.1 ).5.4 – Lavoratori in mobilità rientranti in accordi stipulati dopo il 31 marzo 1998
I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi di individuazione delle eccedenze intervenuti successivamente al 31 marzo 1998 perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall’articolo 59, comma 6 (tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n.449), salvo che non si tratti di operai o lavoratori precoci, per i quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995 (v. circ. n. 81 del 09/04/1998, punto 1).
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, i lavoratori che risultino in possesso dei relativi requisiti entro il primo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se compiono i 57 anni entro giugno; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno, se compiono 57 anni entro settembre; i lavoratori che perfezionino i requisiti entro il terzo trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° aprile dell’anno successivo (circ. n. 185 dell’11/08/1998 punto 2.2.2 e circ. n. 168 del 12/08/1999 punto 4.2.2).
I lavoratori in questione potranno conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti e delle decorrenze (circolari n. 2 del 5 gennaio 1998, punti 2.1 e 2.2 e n. 81 del 9 aprile 1998, punto 5.1).5.5 – Lavoratori di miniere, cave e torbiere
Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti nella gestione speciale di cui alla legge n.5/1960 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153, dell’articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e dell’articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n.451, secondo i criteri enunciati dal Ministero del Lavoro con lettera del 21 aprile 1998 ed illustrati con circolare n. 101 dell’11 maggio 1998 (v. precedente punto 4.3).5.6 – Lavoratori edili
I lavoratori edili, nei cui confronti per effetto dell’articolo 45, comma 17, lettera b, della legge n. 144/1999, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e per i quali le aziende hanno dovuto presentare specifica domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il 30 giugno 1999, possono ottenere il pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I predetti lavoratori potranno essere ammessi al pensionamento alle condizioni e con la decorrenza di cui ai punti 5.3 o 5.4, a seconda che l’accordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze sia intervenuto rispettivamente entro il 31 marzo 1998 ovvero successivamente (circ. n. 168 del 12/08/1999 punto 4.2.5).
Si ricorda che per i lavoratori in questione i periodi di accredito figurativo connesso al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia devono essere considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità (v. circolare n. 79 del 22 marzo 1995, n. 96 del 4 maggio 1996 e n. 168 del 12 agosto 1999).