-
Circolare INPS n. 78 del 14.04.2003
-
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999: prestazioni non pensionistiche
Circolare INPS n. 78 del 14.04.2003SOMMARIO: Ad integrazione delle istruzioni impartite con la circolare n. 118 del 25 giugno 2002, si forniscono di seguito alcune precisazioni in ordine alle prestazioni non pensionistiche rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari e, di conseguenza, anche in quello dell’Accordo con la Svizzera, cui i predetti Regolamenti sono stati estesi
1 – PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
I precedenti Accordi bilaterali con la Svizzera non comprendevano l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, eccezion fatta per i lavoratori frontalieri cui si applica la cosiddetta “retrocessione finanziaria” e per i quali si rinvia al successivo punto 2.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo con la Svizzera, anche nei rapporti con tale Stato sono operanti le disposizioni comunitarie in materia di disoccupazione, con la conseguente applicazione, in particolare, dei principi della totalizzazione dei periodi assicurativi e dell’esportazione delle prestazioni, di cui, rispettivamente, agli articoli 67 e 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.
Si rammenta che la normativa comunitaria è applicabile non solo all’indennità di disoccupazione ordinaria ma anche ai trattamenti speciali di disoccupazione, all’indennità di mobilità nonché alle integrazioni salariali le quali, nella terminologia CEE, si configurano come disoccupazione “parziale”.
Si richiamano, in proposito, le istruzioni impartite, soprattutto, con la circolare n. 2039 Prs. del 22 dicembre 1972 (vedi Atti Ufficiali 1972, pag. 2755) e con la circolare n. 199 del 4 ottobre 1989, per quanto riguarda il quadro generale della regolamentazione relativa all’assicurazione disoccupazione e la misura dell’indennità ordinaria, e quelle dettate con la circolare n. 1034 Prs. Del 22 maggio 1974 (vedi Atti Ufficiali 1974, pag. 1171) per quanto riguarda i trattamenti speciali.
Con riferimento alle prestazioni della Cassa Integrazione Guadagni, andranno tenute presenti le indicazioni di cui alla circolare n. 58269 GS – 2056 Prs. del 17 luglio 1975 (vedi Atti Ufficiali 1975, pag. 1553 ).
Sono, infine, estensibili anche alle relazioni con la Svizzera le disposizioni concernenti l’indennità di mobilità, riportate nella parte C della circolare n. 3 del 2 gennaio 1992.2 – RETROCESSIONE FINANZIARIA
Come accennato al paragrafo precedente, sono esclusi dall’applicazione della normativa comunitaria i lavoratori occupati in Svizzera in virtù di un titolo (permesso) di soggiorno inferiore all’anno, che corrispondono sostanzialmente alla categoria dei lavoratori frontalieri nonché a quella dei lavoratori stagionali, i quali normalmente risiedono anch’essi nelle zone di frontiera.
Nei confronti di tali lavoratori si applicano le disposizioni del Protocollo addizionale all’allegato II all’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità Europea (allegato 1).
In forza del citato protocollo, i lavoratori in questione possono ottenere l’indennità di disoccupazione svizzera soltanto se raggiungono i requisiti contributivi prescritti dalle leggi della Confederazione in via autonoma, cioè senza far ricorso alla totalizzazione con gli analoghi periodi maturati negli Stati della Comunità Europea.
Qualora i predetti lavoratori non possano perfezionare il diritto all’indennità in base ai soli periodi di assicurazione svizzera, trova applicazione il meccanismo della retrocessione finanziaria: la Svizzera trasferisce (retrocede) allo Stato di origine degli interessati una congrua percentuale dei contributi versati all’assicurazione disoccupazione della Confederazione e, con le somme così ricevute, lo Stato di origine si assume il carico delle prestazioni nella misura e con le modalità stabilite dalla propria legislazione.
Questo sistema, praticamente, conferma l’operatività degli Accordi bilaterali stipulati in materia dai vari Stati membri con la Svizzera e rimarrà valido per un periodo di sette anni con decorrenza dall’entrata in vigore dell’Accordo con la Comunità Europea (1° giugno 2002).
L’Accordo bilaterale vigente con l’Italia è stato stipulato a Berna il 12 dicembre 1978 e reso operativo con la legge 12 giugno 1984, n. 228, integrata dall’art. 7 bis della legge 20 maggio 1988, n. 160 e profondamente modificata dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1997.
Di conseguenza, ai lavoratori che rientrano dalla Svizzera senza aver maturato il diritto alle locali prestazioni di disoccupazione sarà applicabile il regime introdotto dalle leggi appena citate con la procedura e le modalità illustrate, in particolare, con la circolare n. 65 del 23 marzo 1998.
Occorre osservare che le disposizioni del Protocollo di cui all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea possono sovrapporsi a quelle dettate dall’art. 71 del Regolamento n. 1408/71, che addossa l’onere delle prestazioni di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri, stagionali e assimilati allo Stato di residenza, senza alcuna compensazione finanziaria da parte dello Stato in cui hanno esercitato la loro ultima occupazione.
Peraltro, nelle fattispecie in cui dovesse ricorrere la simultanea applicabilità delle disposizioni dell’art. 71 e del Protocollo, le disposizioni di quest’ultimo dovranno trovare applicazione in via prioritaria, in quanto norme speciali, elaborate ad hoc per determinate situazioni giuridiche, rispetto alle disposizioni più generali previste dalla regolamentazione comunitaria.3 – PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITA’
L’estensione dei Regolamenti CEE alla Svizzera fa venir meno il regime del “libero passaggio”, introdotto dal secondo Accordo Aggiuntivo, che si limitava a consentire, con alcune agevolazioni, l’iscrizione dei cittadini italiani che trasferivano la residenza nella Confederazione ad una delle Casse svizzere di malattia designate dalle competenti autorità (vedi parte I, punto 10, della circolare n. 325 del 7 marzo 1983).
Sarà, pertanto, applicabile integralmente anche all’assicurazione malattia e maternità e all’assicurazione contro la tubercolosi la normativa comunitaria in materia e, di conseguenza, i fondamentali principi della totalizzazione dei periodi assicurativi, dell’esportazione delle prestazioni e dell’abolizione delle clausole di residenza (cioè, di quelle disposizioni che subordinano alla residenza l’erogazione delle prestazioni).
Deve, peraltro, segnalarsi una particolarità introdotta dall’Accordo tra la Confederazione e la Comunità Europea mediante l’inserimento di una specifica disposizione nell’Allegato VI al Regolamento n. 1408/71 - che contiene, distinte per ciascuno Stato, le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri - e riguardante tutti coloro che hanno la residenza in Italia, pur svolgendo un’attività in Svizzera (come i frontalieri) o beneficiando dell’indennità di disoccupazione a carico di tale Paese (come può avvenire per chi fruisce di tale prestazione in virtù dell’art. 69 del Regolamento n. 1408/71).
In questa ipotesi, gli interessati, sempreché, in virtù della residenza in Italia, siano coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, possono – su richiesta da avanzare alle competenti Casse svizzere – essere esentati dall’assicurazione obbligatoria malattia e maternità nella Confederazione e, quindi, dal versamento della relativa contribuzione: essi potranno, in tale evenienza, far valere i loro diritti nei confronti dell’assicurazione italiana, purché:
a) dimostrino con attestazione formale, rilasciata dalle Casse svizzere, di essere stati esonerati dall’assicurazione in Svizzera;
b) siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legislazione italiana.4 – PRESTAZIONI FAMILIARI
Premesso che, ovviamente, anche in questo campo la regolamentazione comunitaria si sostituisce agli accordi preesistenti, sembra opportuno sottolineare che, in particolare, in luogo della regola di priorità che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati ne addossava l’onere in via esclusiva allo Stato in cui il padre era occupato, trova applicazione il diverso e più complesso sistema di norme anticumulo vigenti nella Comunità Europea (articoli. 76, 77 paragrafo 2, 78 paragrafo 2 e 79 paragrafo 3 del Regolamento n. 1408/71 e art. 10 del Regolamento n. 574/72).
Questo sistema si può sinteticamente riassumere come segue.
In caso di simultaneità di più diritti per gli stessi familiari, l’onere delle prestazioni spetta in via prioritaria allo Stato il cui diritto derivi da attività lavorativa (subordinata o autonoma) rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione; a sua volta, il diritto derivante dalla titolarità di una pensione prevale (e, quindi, il relativo onere incombe allo Stato che eroga la pensione) su quello fondato sulla semplice residenza (come previsto dalle legislazioni di taluni Stati membri).
Qualora concorrano diritti derivanti dall’attività lavorativa esercitata da due persone in diversi Stati membri (ad esempio, due coniugi che lavorano rispettivamente in Italia e in Svizzera), le prestazioni fanno carico allo Stato in cui risiedono i familiari.
Se i diritti a prestazioni nei confronti di più Stati derivano dalla titolarità di più pensioni erogate da Stati diversi, l’onere spetta - in caso di pensione diretta - allo Stato in cui risiede il pensionato e - in caso di pensione ai superstiti - allo Stato in cui risiedono gli orfani.
Si richiamano in proposito le istruzioni impartite - oltre che con la circolare di carattere generale n. 2057 Prs. - n. 539 Gs del 26 giugno 1975 (vedi Atti Ufficiali 1975, pag. 13196) - con la circolare n. 118 del 5 giugno 1989 (per quanto concerne l’erogazione dell’ANF ai titolari di pensione), al punto 14.3 della circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 (coesistenza del diritto all’ANF con il diritto a trattamenti di famiglia esteri), nella parte II della circolare n. 228 del 20 settembre 1991 e, da ultimo, con il messaggio n. 15 del 19 febbraio 2003 (allegato2).5 – EFFETTI DELL’ACCORDO IN RELAZIONE AGLI EVENTI PREGRESSI
(articoli 94 e 95 del Regolamento n. 1408/71)
Fermo restando che nessuna prestazione può essere accordata in base alle disposizioni comunitarie con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell’Accordo (1° giugno 2002), potranno, comunque, essere presi in considerazione - ai fini della concessione di prestazioni a far tempo da tale data - anche gli eventi (esercizio di attività lavorativa, titolarità di una pensione, stato di disoccupazione, nascita di figli, trasferimento di residenza, ecc. verificatisi in data anteriore al 1° giugno 2002.
Inoltre, qualunque prestazione che sia stata rifiutata o sospesa, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, a causa della cittadinanza o della residenza, dovrà essere liquidata o ripristinata in favore degli interessati che ne facciano espressa richiesta.
Se la relativa domanda verrà inoltrata entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, la prestazione sarà attribuita all’interessato con decorrenza dal 1° giugno 2002, senza che si possa opporre al medesimo alcun termine di decadenza o di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale.
Qualora, invece, tale domanda sia inoltrata oltre i due anni dal 1° giugno 2002, la prestazione sarà accordata solo a decorrere dalla data della domanda e sempreché non siano nel frattempo scaduti i termini di decadenza o prescrizione previsti dalla legge.6 – ISTITUZIONI COMPETENTI
Non essendo ancora noti gli indirizzi degli Organismi competenti cui è demandata l’attuazione dell’Accordo, le pratiche relative alle varie prestazioni saranno in via provvisoria trattate in collaborazione diretta con gli Organismi di Collegamento indicati nell’Allegato II all’Accordo stesso e, precisamente:
- per le prestazioni di disoccupazione, il Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit”, Bern (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna);
- per le prestazioni di malattia e maternità, la Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn (Istituzione comune La Mal, Soletta);
- per i trattamenti di famiglia, il Bundesamt für Sozialversicherung, Bern (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna).7 - FORMULARI
In attesa degli adattamenti che saranno apportati all’attuale modulistica, anche per le pratiche da definire in collaborazione con la Svizzera ai sensi della regolamentazione comunitaria, saranno utilizzati i formulari nella versione correntemente in uso.Si raccomanda di segnalare, con la massima tempestività, a questa Sede Centrale qualsiasi difficoltà, di ordine interpretativo o procedurale, dovesse essere riscontrata nell’applicazione delle presenti istruzioni.
Per completezza d’informazione, giova, comunque, ricordare che la soluzione di numerosi quesiti cui ha dato luogo la problematica afferente le prestazioni non pensionistiche in regime internazionale può essere reperita nella circolare n. 99 del 26 aprile 1993 e nel successivo messaggio n. 28857 del 21 ottobre 1993 (allegato 3).Allegato 1
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30.4.2002 L 114/43
PROTOCOLLO
addizionale all’allegato II all’Accordo tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro sulla libera circolazione delle persone
Assicurazione contro la disoccupazione
1. Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LACI) (1) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d’origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completai nello Stato d’origine.
1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito.
a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
b) Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera (2).
c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi, continua a essere applicata.
3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo. In caso di difficoltà per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel testo dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all’allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993 sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
__________________________
(1) Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.
(2) Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi — durante soggiorni ripetuti — nello spazio di due anni.Allegato 2
Messaggio n.15 del 19.2.2003
Oggetto: Regolamenti CEE: prestazioni agli orfani.1 – QUESITO
E’ stato sottoposto all’esame di questa Direzione il caso di una domanda di quote orfanili e prestazioni familiari per i quattro figli residenti in Francia, presentata da una titolare di pensione di reversibilità in regime comunitario con decorrenza dal novembre 1990, residente in Francia.
In base alle disposizioni del capitolo 8 del regolamento CEE n.1408/71, nella versione antecedente l’entrata in vigore del regolamento CEE n.1399/99 (v. circolare n.36 del 15 febbraio 2000), le prestazioni agli orfani, che comprendevano sia gli assegni familiari che le prestazioni pensionistiche, sono a carico di una sola istituzione.
Nel caso segnalato, pertanto, occorre stabilire se nei confronti dei figli dell’interessata devono essere concesse prestazioni a carico dell’Italia o della Francia, tenendo conto del fatto che, come è noto, la legislazione francese non prevede per gli orfani prestazioni pensionistiche, ma solo prestazioni familiari
Secondo l’articolo 78, paragrafo 2, lettera b), punto i) le prestazioni per i figli di un lavoratore soggetto alla legislazioni di più stati membri, sono a carico del paese di residenza se ivi è acquisito un diritto a prestazioni.
Poiché il dante causa era residente in Francia ed era titolare di una pensione sia a carico della Francia che dell’Italia, il paese tenuto ad erogare le prestazioni per i figli era la Francia.
Ai sensi dello stesso articolo78, ultima frase del comma 2, le prestazioni per gli orfani di un titolare di pensione restano a carico del paese tenuto ad erogare le prestazioni al dante causa.
Ne consegue che, nel caso di specie, le prestazioni orfanili restano a carico della Francia.
L’Italia, nel caso in cui sussistesse un diritto autonomo, sarebbe eventualmente tenuta ad erogare un complemento, secondo i criteri contenuti nelle circolari n.2088 C.I./15 del 16 gennaio 1985, n.2095 C.I./20 del 26 gennaio 1987, punto 2, e n.118 del 5 giugno 1989.
Secondo quanto già precisato con circolare n.228 del 20 settembre 1991, si ribadisce che, qualora nello Stato di residenza non siano state corrisposte le prestazioni per mera omissione della presentazione della domanda, lo Stato tenuto a corrispondere il complemento ne determina l’importo basandosi su quanto presuntivamente spettante nello stato di residenza.
In relazione a tutto quanto precede, nel caso segnalato, la pensione di reversibilità deve essere riconosciuta solo nei confronti del coniuge superstite.2 – LEGISLAZIONE FRANCESE CONCERNENTE LE PRESTAZIONI FAMILIARI
Si coglie l’occasione per richiamare, in sintesi, il sistema delle prestazioni familiari secondo la legislazione francese.
In Francia non esistono prestazioni familiari per il coniuge a carico. La “MAJORATION POUR CONJOINT A CHARGE “ non ha natura di prestazione familiare, ma è considerata parte integrante della pensione.
La legislazione francese prevede diversificate forme di prestazioni familiari, le cui condizioni di attribuzione variano a secondo del tipo, del numero e dell’età dei figli e delle risorse economiche.
Va comunque tenuto presente che a seguito dell’entrata in vigore del regolamento CEE n.3427/89 (v. circ.264/90) la maggior parte di tali prestazioni devono essere erogate dalla Francia anche per i figli residenti in altri Stati membri.
Restano limitate alla condizione della residenza solo le seguenti prestazioni:
- Aides au logement (indennità di alloggio)
- Allocation de garde d’enfant (assegno di custodia del figlio a domicilio)
- Allocation parentale d’education (assegno ai genitori per l’istruzione)
- Allocatio pour jeune enfant (assegno per il figlio in tenera età) limitatamente al periodo di erogazione fino all’età di 3 mesi.
L’assegno erogato dal quarto mese fino ai 3 anni è invece pagato anche per i figli residenti in altri stati membri.
Tenuto conto del principio generale secondo il quale le prestazioni per i figli sono erogate da un solo Stato, fatto salvo l’eventuale complemento a carico dell’altro Stato, si rammenta che in via prioritaria è competente lo Stato che eroga prestazioni familiari per attività lavorativa, in subordine è competente lo Stato che eroga prestazioni familiari su pensione dovuta unicamente da tale Stato ed in subordine a questo è competente lo Stato che eroga prestazioni familiari sulla sola base della residenza.
In linea di massima l’acquisizione del diritto alle prestazioni familiari francesi non è subordinata a condizioni di assicurazione o di attività subordinata o autonoma.
Ne consegue che nel caso di titolare di sola pensione italiana, residente con i propri figli in Francia, dove né lui né altro familiare avente eventualmente diritto a percepire le prestazioni per i figli svolgono attività lavorativa, le prestazioni familiari sono a carico dell’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.10 del regolamento n.574/72, la Francia sarà eventualmente tenuta all’erogazione dell’importo differenziale.
La gestione delle prestazioni familiari francesi è affidata alla “CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES” (C.N.A.F.) ed alle 125 CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES, incaricate di erogare le prestazioni familiari ai lavoratori salariati, ai lavoratori indipendenti non agricoli ed alla popolazione non attiva.
Per il settore agricolo e per il personale dello Stato le prestazioni familiari vengono gestite da casse autorizzate con decreto.
Ad ogni buon conto si fa presente che nel formulario E203, al punto 15.2 dovrebbe essere indicata l’istituzione competente alla concessione delle prestazioni ai sensi dell’art.78.
Nel caso in cui tale dato non sia presente eventuali informazioni vanno rivolte unicamente a:
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, 23 rue Daviel, 75634 PARIS CEDEX, oppure alla CAF competente localmente.3 – REGOLAMENTO CEE n.1399/99
A seguito delle modifiche apportate dal Regolamento n.1399/99 agli articoli 44 e 78, paragrafo 1, del Regolamento n.1408/71, le pensioni agli orfani con decorrenza dall’1.10.1999 sono disciplinate, in linea di principio, dalle disposizioni contenute nel Capitolo 3, mentre le disposizioni contenute nel Capitolo 8 continuano a disciplinare la materia degli assegni familiari ed eventualmente degli assegni supplementari o speciali previsti per orfani.
A tale regola fa eccezione quanto previsto con il nuovo articolo 78 bis, in base al quale le pensioni agli orfani sono considerate “prestazioni” ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, se in un qualunque momento il defunto risultava affiliato ad un regime che prevede per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali.
In questi casi tutti i Paesi membri interessati devono applicare il Capitolo 8 anche alle pensioni per gli orfani.
In applicazione di tale disposizione, i criteri illustrati al precedente punto 1, concernenti i rapporti con la Francia in materia di domande di pensione agli orfani, continuano a trovare applicazione anche per i decessi avvenuti dopo il 31.8.1999.Allegato 3
I.N.P.S. MESSAGGIO 28857 del 21/10/93 - Mittente 0004
D.C.RAPP.CONV.INTERNAZ MITTENTE: UFF. PREST. TEMPORAN -
OGGETTO: RISPOSTE A QUESITI
Oggetto: Risposta a quesiti in materia di prestazioni temporanee
in regime internazionale.SECONDO QUANTO PREANNUNCIATO NELLA CIRCOLARE N.99 DEL 27 APRILE 1993 SI TRASMETTE, PER OPPORTUNA INFORMAZIONE E NORMA, COPIA DELLE RISPOSTE FORNITE IN ORDINE A VARI QUESITI PROPOSTI DALLE STRUTTURE PERIFERICHE.
IL DIRETTORE CENTRALE
ALLESCIA1 - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
1.1 - MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALL' INDENNITA' DI MOBILITA' IN CASO DI TRAFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA.QUESITO
E' STATO CHIESTO SE POSSA ESSERE RICONOSCIUTA LA POSSIBILITA' DI CONSERVARE IL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MOBILITA' PER LA SUA INTE RA DURATA NEI CONFRONTI DI ALCUNI LAVORATORI SLOVENI, GIA' RESIDENTI NEL LORO PAESE, NELL'EVENTUALITA' CHE GLI STESSI ABBIANO TRASFERITO LA RESIDENZA IN ITALIA PRIMA CHE SIA TRASCORSO IL PERIODO (MASSIMO) DI SEI MESI, PREVISTO DALL'ART.26 DELLA CONVENZIONE ITALO-IUGOSLAVA SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 14 NOVEMBRE 1957, PER L'ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE.
CHIARIMENTI
SI RITIENE CHE - IN MANCANZA DI DISPOSIZIONI IN CONTRARIO, SIA INTERNE CHE CONVENZIONALI - QUALORA IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA AVVENGA IN EPOCA ANTERIORE ALLA SUMMENZIONATA SCADENZA DEI SEI MESI - SI POSSA DISPORRE, OVE NULL'ALTRO OSTI, LA CONTINUAZIONE DEI PAGAMENTI PER L'INTERA DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA'.
TALE SOLUZIONE E', DEL RESTO, CONFORME A QUELLA ADOTTATA NELL'AMBITO C E E DAL PARAGRAFO 2 DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO N. 1408/71, OVE E' ESPLICITAMENTE STATUITO CHE, QUALORA IL DISOCCUPATO RITORNI NELLO STATO COMPETENTE PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DU RANTE IL QUALE HA DIRITTO ALL'ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DI SOCCUPAZIONE (TRE MESI AL MASSIMO), EGLI CONTINUA AD AVER DIRITTO ALLE PRESTAZIONI CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO COMPE TENTE MEDESIMO (V. CIRCOLARE N.2039 PRS DEL 22 DICEMBRE 1972, PARTE III, SUB B, LETT.D).
LO STESSO CRITERIO ANDRA' OVVIAMENTE APPLICATO - SEMPRE IN DI FETTO DI DISPOSIZIONI CONTRASTANTI - NEL CASO DELLE ALTRE CONVENZIONI BILATERALI, CHE CONTEMPLINO L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.1.2 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI, DIVERSI DAI FRONTALIERI, CHE DURANTE L'ULTIMA OCCUPAZIONE RISIEDONO IN UNO STATO DIVERSO DALLO STATO COMPETENTE.
QUESITO
E' STATO PROSPETTATO IL CASO DI UN MARITTIMO, DIPENDENTE DI UNA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE ITALIANA ED ASSICURATO IN ITALIA, IL QUALE - PUR RISIEDENDO IN FRANCIA - HA AVANZATO DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL' INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ITALIANA.
CHIARIMENTI
SI RAMMENTA CHE L'ART.71 DEL REGOLAMENTO CEE N.1408 ACCORDA AI LAVORATORI FRONTALIERI E AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI, DIVERSI DAI FRONTALIERI, RESIDENTI IN UNO STATO DIVERSO DA QUELLO IN CUI HAN NO SVOLTO L'ATTIVITA' LAVORATIVA, LE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE PREVISTE DALLO STATO DI RESIDENZA E A CARICO DI QUEST'ULTIMO (V.CIRCOLARE N.2039 PRS DEL 22 DICEMBRE 1972, PARTE V).
FRA TALI CATEGORIE DI LAVORATORI LA DECISIONE 131 DEL 3 DICEMBRE 1985 DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA CEE PER LA SICUREZZA DEI LAVO RATORI MIGRANTI HA ESPLICITAMENTE RICOMPRESO - AD INTEGRAZIONE DI QUELLE MENZIONATE NELLA DECISIONE N.94 DEL 24 GENNAIO 1974 - ANCHE QUELLA DEI MARITTIMI, I QUALI, PUR PRESTANDO SERVIZIO A BORDO DI UNA NAVE BATTENTE BANDIERA DI UN DETERMINATO STATO MEMBRO, ABBIANO LA RESIDENZA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO (V. CIRCOLARE N. 2098 C.I. DELL'8 MAGGIO 1987, PARTE II E RELATIVO ALLEGATO).
TENUTO CONTO DI TALI DISPOSIZIONI, IL MARITTIMO IN QUESTIONE, RISIEDENDO IN FRANCIA, NON HA DIRITTO A BENEFICIARE DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE DA PARTE ITALIANA BENSI' DA PARTE (E A CARICO) DELL'ASSICURAZIONE FRANCESE, E CIO' MALGRADO DURANTE LA SUA ULTIMA OCCUPAZIONE SIA STATO ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, IN QUANTO MARITTIMO IMBARCATO SU NAVE BATTENTE BANDIERA ITALIANA.1.3 - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI MOBILITA' IN FAVORE DI LAVORATORE DIPENDENTE DA IMPRESA ITALIANA MA OCCUPATO IN PAESE MEMBRO CEE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE ANTERIORE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'.
QUESITO
SONO SORTE PERPLESSITA' IN ORDINE ALLA POSSIBILITA' DI COLLOCARE IN MOBILITA' UN LAVORATORE CHE, PUR AVENDO MATURATO UNA CONSISTENTE ANZIANITA' AZIENDALE, NEGLI ULTIMI TRE ANNI E' STATO OCCUPATO IN UNO STABILIMENTO UBICATO IN PORTOGALLO, DOVE E' STATO ASSOGGETTATO, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN TALE STATO, AL REGIME PREVIDENZIALE PORTOGHESE.
CHIARIMENTI
NON SUSSISTONO NELLA FATTISPECIE LE CONDIZIONI INDISPENSABILI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AFFERENTI SIA IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA' CHE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A BENEFICIARE DELLA RELATIVA INDENNITA'.
INFATTI, IN VIRTU' DEI PRINCIPI GENERALI DELLA NORMATIVA INTER NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE E, SPECIFICAMENTE, DI QUEL LA COMUNITARIA, IL LAVORATORE OCCUPATO IN UN PAESE MEMBRO DELLA CEE ED ASSICURATO SECONDO LA LEGISLAZIONE IVI VIGENTE, E' SOGGETTO AGLI OBBLIGHI E FRUISCE DEI DIRITTI PREVISTI DA QUESTA LEGISLAZIONE (E DA ESSA SOLTANTO).
NE CONSEGUE, COME INELUDIBILE COROLLARIO, CHE IL LAVORATORE BENEFICIA ESCLUSIVAMENTE DEGLI ISTITUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CONTEMPLATI DALLA LEGISLAZIONE IN PAROLA.
D'ALTRONDE, IL TRATTAMENTO DI MOBILITA' - COME TUTTE LE PRESTAZIONI ACCORDATE NEL QUADRO DELLA NORMATIVA SULL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, ESPLICITAMENTE ESTESA ANCHE A DETTO TRATTAMENTO IN FORZA DELL'ART.7, 12 COMMA, DELLA LEGGE 223/91 - PRESUPPONE UNO STRETTO COLLEGAMENTO CON UN RAPPORTO DI LAVORO IMMEDIATAMENTE PRECE DENTE LA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE E REGOLARMENTE ASSOGGETTATO AL REGIME PREVIDENZIALE ITALIANO.2 - PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA.
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-IUGOSLAVA IN MATERIA DI PRESTA ZIONI MALATTIA.
QUESITO
SI CHIEDE SE POSSA ESSERE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA AI SENSI DELLA CONVENZIONE ITALO-IUGOSLAVA IN FAVORE DI ASSICURATO IUGOSLAVO - OCCUPATO IN ITALIA - IL QUALE DURANTE UN PE RIODO DI FERIE ALL'ESTERO E' STATO COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADA LE, RIPORTANDO GRAVI LESIONI PER LE QUALI SI E' SOTTOPOSTO A CURE E INTERVENTI CHIRURGICI IN SERBIA.
CHIARIMENTI
SI PREMETTE CHE LA PROBLEMATICA CONCERNENTE L'APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE ITALO-IUGOSLAVA DEL 14 NOVEMBRE 1957 SULLE ASSICU RAZIONI SOCIALI, CON RIGUARDO AGLI STATI SUCCESSORI DELL'EX IUGOSLAVIA, COSTITUISCE ATTUALMENTE OGGETTO DI ESAME DA PARTE DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTE RI.
IN ATTESA DELLA DEFINITIVA PRONUNCIA IN MATERIA, IL CITATO SER VIZIO HA ESPRESSO PARERE POSITIVO IN ORDINE ALLA OPPORTUNITA' DI CON SERVARE LA VALIDITA' DELLA SUDDETTA CONVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE REPUBBLICHE SUCCESSORIE, FORMATESI PER SEPARAZIONE DALL'EX REPUBBLICA FEDERALE.
CIO' IN QUANTO, FRA L'ALTRO, L'ART.34 DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 23 AGOSTO 1978, SULLA SUCCESSIONE DI STATI IN MATERIA DI TRATTATI, TESTUALMENTE PREVEDE CHE: "TUTTI I TRATTATI IN VIGORE ALLA DATA DELLA SUCCESSIONE DI UNO STATO CONCERNENTI L'INSIEME DEL TERRI TORIO DI UNO STATO PREDECESSORE RESTANO IN VIGORE NEI CONFRONTI DI OGNI STATO SUCCESSORE COSI' FORMATO".
VA, PERALTRO, TENUTO PRESENTE CHE L'ART.12, 1 COMMA DELLA CON VENZIONE ITALO-IUGOSLAVA, COMBINATO CON L'ART.7 DEL RELATIVO ACCORDO AMMINISTRATIVO, CONDIZIONA IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI (SANI TARIE ED ECONOMICHE) ALLA CONCESSIONE DI UN ESPLICITO CONSENSO-AUTO RIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO NELL'ALTRO PAESE, CERTIFICATO DAL RILA SCIO DI UN MOD. 8 DA PARTE DELL'ISTITUZIONE COMPETENTE.
TALE AUTORIZZAZIONE, CHE PUO' NEGARSI SOLO PER RAGIONI INERENTI ALLO STATO DI MALATTIA DELL'ASSICURATO, NON PUO' OVVIAMENTE CHE ESSE RE RILASCIATA DALLA U.S.L. TERRITORIALMENTE COMPETENTE ED E' VALIDA ANCHE SE ACCORDATA IN EPOCA POSTERIORE AL TRASFERIMENTO IN JUGOSLAVIA.
PERTANTO, ACCERTATA LA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA AUTORIZZAZIO NE, NONCHE' LA SUSSISTENZA DI TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI LEGGE, SI POTRA' SENZ'ALTRO PROVVEDERE A RICONOSCERE IN FAVORE DELL'INTERESSATO LE PRESTAZIONI IN QUESTIONE PER IL PERIODO RICHIESTO.3 - PRESTAZIONI FAMILIARI.
CONVENZIONE ITALO-TUNISINA: PRESTAZIONI FAMILIARI RIGUARDANTI LAVORATORI POLIGAMI.
QUESITO
IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-TUNISINA DEL 7.12.84 E' STATO SOLLEVATO IL PROBLEMA DELLE DECISIONI DA ASSUME RE IN MERITO ALLE RICHIESTE DI PRESTAZIONI FAMILIARI AVANZATE DA LAVORATORI, DI NAZIONALITA' TUNISINA, AVENTI PIU' DI UNA MOGLIE.
CHIARIMENTI
SI RAMMENTA INNANZITUTTO CHE, CON LE ISTRUZIONI FORNITE AL CAPI TOLO IV, PUNTO 4, DELLA CIRCOLARE N.3200 C.I. DEL 1 SETTEMBRE 1987, ERA STATO PRECISATO CHE, NEL CASO DI LAVORATORI POLIGAMI, LE PRESTAZIONI FAMILIARI DOVEVANO ESSERE EROGATE PER UNA SOLA MOGLIE.
CIO' PREMESSO, QUALORA DALLA DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA (TUNISINA NELL'EVENTUALITA' IN CUI I FAMILIARI RISIEDANO IN TUNISIA, O ITALIANA NELL'IPOTESI, INVECE, CHE ABBIANO ASSUNTO LA RESIDENZA IN ITALIA) EMERGA CHE DUE O PIU' MOGLI FACCIANO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL LAVORATORE, DOVRA' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE QUELLA CHE RISULTI LA PRIMA IN ORDINE DI TEMPO.
INFATTI, POICHE' IL RAPPORTO DI CONIUGIO NELL'ORDINAMENTO ITA LIANO E' ESCLUSIVAMENTE MONOGAMICO, NON PUO' ASSUMERE RILEVANZA GIU RIDICA RISPETTO AD ESSO CHE IL MATRIMONIO CELEBRATO PER PRIMO; I MA TRIMONI SUCCESSIVI DOVRANNO INTENDERSI, NELLA PROSPETTIVA DELLA LEGI SLAZIONE NAZIONALE, COME NON AVVENUTI E, QUINDI, INESISTENTI.
NE DISCENDE CHE, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLE PRE STAZIONI FAMILIARI (SIA CHE SI TRATTI DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMI LIARE CHE DI ASSEGNI FAMILIARI), DOVRA' ESSERE COMPUTATA TRA I MEMBRI
DELLA FAMIGLIA SOLTANTO LA PRIMA MOGLIE. CONSEGUENTEMENTE, FRA I RED DITI DEL NUCLEO FAMILIARE SARANNO CONTEGGIATI UNICAMENTE QUELLI DELLA PRIMA MOGLIE: SARANNO, VICEVERSA, ESCLUSI GLI EVENTUALI REDDITI DELLE ALTRE.