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Circolare INPS n. 103 del 13.06.2003
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Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 12. Aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi sostitutivi
Circolare INPS n. 103 del 13.06.2003SOMMARIO: In applicazione del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, sono state determinate le aliquote di rendimento per il quinquennio 2003 - 2007. Come è noto la disposizione di cui sopra continua a trovare applicazione per le anzianità contributive maturate dall’1.1.1993 e fino al 31.12.1995 per il soppresso Fondo autoferrotranvieri, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione dei soppressi Fondi elettrici e telefonici e fino l 31.12.1997 per il Fondo dazieri
Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, prevedono la graduale applicazione, con cadenza quinquennale, delle aliquote di rendimento vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria a partire dalle soglie di retribuzione più elevate e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione di cui al comma 2 dello stesso articolo 12.
Come è noto le predette disposizioni continuano a trovare applicazione per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1995 per il soppresso Fondo autoferrotranvieri, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione per i soppressi Fondi elettrici e telefonici e fino al 31 dicembre 1997 per il Fondo dazieri, come chiarito con circolare n.164 del 23 luglio 1998.
Sulla specifica materia si richiamano, inoltre, le istruzioni diramate con le circolari n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 92 del 18 marzo 1994, n.206 del 25 luglio 1995 e n. 38 del 18 febbraio 1998.
Ciò premesso, si indicano le aliquote di rendimento che trovano applicazione nei Fondi di che trattasi per le pensioni da liquidare nell’anno 2003.1.1 – SOPPRESSO FONDO AUTOFERROTRANVIERI
1 - Per le anzianità assicurative maturate fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota di rendimento è pari al 2,50 per cento.
2 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 70224,00 euro è pari all’ 1,125 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente 61353,60 euro e fino 70224,00 euro è pari all’1,9375 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 61353,60 euro è pari al 2,50 per cento.
3 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 70224,00 euro è pari allo 0,90 per cento;
b) sulla quota di retribuzione da 61353,60 euro e fino a 70224,00 euro è pari all’1,55 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 61353,60 euro è pari al 2 per cento;
4 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1°gennaio 1996 trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il “tetto“ al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento (36960,00 euro per l’anno 2003).1 .2 - SOPPRESSO FONDO ELETTRICI
1 - Per le anzianità assicurative maturate fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota di rendimento è pari al 2,51428 per cento.
2 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 l’aliquota di rendimento da applicare:
a ) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 70224,00 euro è pari all’1,13143 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 61353,60 euro e fino a 70224,00 euro è pari all’1,94856 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 61353,60 euro è pari al 2,51428 per cento.
3 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 70224,00 euro è pari allo 0,90 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 61353,60 euro e fino a 70224,00 euro è pari all’1,55 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 61353,60 euro è pari al 2 per cento.
4 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1997 trova applicazione l’art.12, comma 1, del decreto legislativo n.503 del 1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il “tetto” al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento (36960,00 euro per l’anno 2003).1.3 - SOPPRESSO FONDO TELEFONICI
1 - Per le anzianità assicurative maturate fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota di rendimento è pari al 2,50 per cento.
2 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 70224,00 euro è pari all’ 1,125 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente 61353,60 euro e fino a 70224,00 euro è pari all’1,9375 percento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 61353,60 euro è pari al 2,50 per cento.
3 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 70224,00 euro è pari allo 0,90 per cento;
b) sulla quota di retribuzione da 61353,60 euro e fino a 70224,00 euro è pari all’1,55 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 61353,60 euro è pari al 2 per cento.
4 - Per le anzianità assicurative maturate dal 1°gennaio 1997 trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il “tetto“ al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento ( 36960,00 euro per l’anno 2003).1.4 – FONDO DAZIERI
Per il calcolo delle pensioni spettanti agli iscritti al Fondo dazieri che, com’è noto, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 694 del 1972, sono stati inseriti in un quadro speciale ad esaurimento, trovano applicazione, relativamente alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997, le aliquote di cui all’articolo 1 della legge 24 marzo 1996, n.370: 32,50 % per i primi cinque anni di servizio, 1,70% dal sesto al trentesimo e 1% per ogni anno successivo al trentesimo.
Sulla base delle predette aliquote gli iscritti possono raggiungere con 40 anni di iscrizione al Fondo l’importo massimo della pensione pari all’85% della retribuzione pensionabile.
Ciò premesso, si fa riserva, relativamente alle pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 2003, di comunicare le aliquote di rendimento per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 da applicare sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 61353,60 euro.