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Circolare INPS n. 106 del 16.06.2003
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Intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, N. 297 a favore dei dirigenti si aziende industriali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 106 del 16.06.2003SOMMARIO: Soppressione dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI). Istruzioni operative in materia di intervento del Fondo di garanzia.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), all’articolo 42 ha disposto la soppressione dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) ed il trasferimento all’INPS, a partire dal 1 gennaio 2003, di tutte le strutture e le funzioni ad esso facenti capo.
In materia di prestazioni non pensionistiche la citata legge ha previsto che si continuino ad applicare «le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto». Nel caso delle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia - TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità - questa previsione comporta che il contributo dovuto al Fondo stesso, resti fissato, secondo quanto già indicato nella circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 – dicembre 2002, nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile.
Tutte le domande di prestazioni a carico del Fondo di Garanzia pervenute presso la Struttura PDAI a partire dal 1 gennaio 2003 saranno trasmesse alle sedi territorialmente competenti in base alla residenza degli assicurati. Di tale trasferimento verrà inviata comunicazione agli interessati (all. 1).
Le sedi procederanno all’istruttoria ed alla liquidazione delle prestazioni secondo le consuete modalità, utilizzando la procedura automatizzata di gestione delle domande di TFR e di Crediti di Lavoro avendo però cura di acquisire alla voce “qualifica” il codice M. Il programma controlla in automatico la compatibilità di tale qualifica con il CSC aziendale.
Le aziende che occupano dirigenti industriali sono individuate dai seguenti CSC:
- 1.XX.XX ad eccezione di 1.01.06
1.15.02 senza c.a. 2N
1.15.07 senza c.a. 4E
- 2.01.02
- 6.xx.xx con c.a. 9U
- 7.xx.xx con c.a. 9U
Si segnala l’importanza dell’individuazione del richiedente quale dirigente industriale ai fini della corretta imputazione contabile da effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate.
Il modello di richiesta di intervento è stato aggiornato ed è disponibile sul sito dell’Istituto.
Eventuali istanze di riesame di domande già liquidate dall’INPDAI dovranno essere indirizzate alla Sede competente che provvederà all’istruttoria previa verifica di quanto risultante dagli archivi del soppresso Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, non appena disponibili.ISTRUZIONI CONTABILI
In considerazione del fatto che, per quanto concerne la materia in argomento, continua ad applicarsi la normativa vigente presso il soppresso INPDAI, si ritiene opportuno rilevare le prestazioni di che trattasi distintamente da quelle erogate alla generalità dei lavoratori dipendenti in analogia a quanto disposto per la rilevazione del contributo dello 0,40% dovuto per i dirigenti dalle aziende industriali (cfr. circolare n. 83 del 24 aprile 2003).
A tal fine vengono istituiti i seguenti conti:
PTO 30/111 – per l’imputazione del trattamento di fine rapporto;
PTO 30/112 – per l’imputazione delle prestazioni per crediti di lavoro ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992.
Il debito verso i beneficiari ed i conseguenti pagamenti vengono imputati al conto esistente PTR 10/033.
I recuperi delle prestazioni in questione, compresi quelli conseguenti all’azione di surrogazione, devono essere imputati al conto, sempre di nuova istituzione, PTO 24/130 che viene contraddistinto, nell’ambito della procedura recupero crediti per prestazioni, con il codice di bilancio 01068 con il quale devono essere evidenziati, altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
In relazione a quanto sopra, ai conti esistenti PTO 30/011, PTO 30/012 e PTO 24/030, che rilevano le prestazioni ed i relativi recuperi afferenti i lavoratori che non rivestono la qualifica di dirigente di azienda industriale, è stata opportunamente modificata la denominazione.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati sia i conti di nuova istituzione che quelli che hanno variato la denominazione.Allegato 1
Area Previdenza
Ufficio III – gestione iscritti in attivitàAl sig.
e p.c. alle Sede INPSOGGETTO: Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
Domanda del prot.
Gentile assicurato,
la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge Finanziaria 2003) ha disposto la soppressione dell’Istituto nazionale per la previdenza dei dirigenti industriali ed il trasferimento, a partire dal 1 gennaio 2003, delle competenze all’INPS.La sua domanda pertanto è stata inviata alla Sede INPS di seguito indicata, competente in base alla sua residenza, che provvederà all’istruttoria ed alla liquidazione.
Direzione provinciale/subprovinciale/agenzia
Via
Cap. città
Tel.Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Massimo VercesiAllegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)