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Circolare INPS n. 134 del 25.07.2003
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Modalità di compilazione del DM10/2 per i soggetti che si sono avvalsi della procedura di emersione progressiva di cui all’art. 1 bis della legge 383 del 18 ottobre 2001, e successive modifiche
Circolare INPS n. 134 del 25.07.2003SOMMARIO: Emersione progressiva. Modalità di compilazione DM10/2
Premessa
Con l'introduzione dell'art. 1 bis della legge 383 del 18.10.2001 (1), è stata prevista una nuova procedura personalizzata di emersione definita "progressiva", alternativa a quella "automatica". Con circolari interamministrative n. 56/E del 20/6/02, e n. 65/E del 2 agosto 2002, sono state illustrate le procedure e fornite le relative istruzioni.
Si fa presente che gli effetti in materia previdenziale ed assicurativa della emersione progressiva sono gli stessi previsti per l'emersione automatica. In linea generale, il regime agevolativo prevede, per il triennio 2002-2004, il versamento da parte del datore di lavoro di una contribuzione sostitutiva nelle misure: del 7% per il 2002, 9% per il 2003, 11% per il 2004, calcolate sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi. Per i periodi precedenti, è inoltre prevista la possibilità di accedere ad un concordato tributario e previdenziale, attraverso il versamento di una imposta sostitutiva di tributi e contributi previdenziali.
Relativamente alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si richiama il punto 5.1.2 della circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002, il quale prevede che, in caso di adeguamento progressivo alle misure delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la base imponibile previdenziale e assicurativa è determinata prendendo a riferimento la “retribuzione corrisposta” al lavoratore secondo quanto stabilito dal piano individuale di emersione approvato dal CLES , in deroga, quindi, alla disciplina relativa ai minimi contrattuali e di legge. Si richiama anche quanto previsto al punto 2 della circolare n. 65/E del 2 agosto 2002 in merito alla possibilità di accesso alla procedura di emersione progressiva anche per i lavoratori "in grigio".
Ai sensi del comma 13 del citato art. 1bis, possono accedere ai programmi di emersione progressiva anche i soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo (2) e che non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero corrispondere, alla conclusione del periodo di riallineamento, i minimi contrattuali nazionali. Al riguardo sono state fornite istruzioni con circolare n. 92 del 26 maggio 2003.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro
Ai fini del versamento della contribuzione sostitutiva, come già illustrato con circolare n. 56 del 20 giugno 2002, i datori di lavoro già in possesso di una posizione aziendale INPS, devono chiedere alla Sede dell’Istituto territorialmente competente l’apertura di una separata posizione aziendale esclusivamente per il versamento della contribuzione in parola, riferita sia ai lavoratori totalmente in nero, sia a quelli oggetto di regolarizzazione parziale (lavoratori in grigio).Per questi ultimi, sulla nuova posizione aziendale, devono essere denunciate solo le differenze retributive oggetto di emersione.
I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’INPS, devono chiedere alla Sede dell’Istituto territorialmente competente l’apertura di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento della contribuzione sostitutiva riferita ai lavoratori oggetto di emersione. Anche le aziende che si sono avvalse dei contratti di riallineamento (contraddistinte dal codice di autorizzazione 7X), dovranno chiedere l'apertura di una ulteriore posizione per il versamento delle differenze contributive.2. Adempimenti a cura delle sedi.
Le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione progressiva, tenute al versamento della contribuzione sostitutiva, devono essere inquadrate in base al settore di attività esercitata con attribuzione del corrispondente codice statistico contributivo (CSC) e del codice ISTAT. A parziale modifica di quanto indicato con la citata circolare n. 56, le posizioni aziendali riferite ai datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione progressiva devono essere contraddistinte dal nuovo codice di autorizzazione “4U” avente il significato di “Azienda avente in corso un programma di emersione progressiva ex art. 1 bis L.383/2001”, in luogo del codice 7Y che assume il significato di " Azienda avente in corso un programma di emersione automatica ex L.383/2001".
Se il datore di lavoro opera con altre posizioni INPS, in aggiunta al codice "4U" la Sede appone il codice di autorizzazione “0D” avente il significato di “Posizione aperta per particolari categorie di dipendenti”. Nel campo “DATA COSTITUZIONE” dovrà essere indicata la data di inizio del triennio di emersione (2002/2004) che deve essere sempre uguale a 01.01.2002.
Nel caso di richiesta di versamento rateale, in aggiunta al codice di autorizzazione "4U" dovrà essere attribuito alla posizione aziendale anche il c.a. "6V", avente significato di “versamento rateale, comma 2/bis, art. 1 legge 383/2001”.
Ove la Sede, nei confronti dei datori di lavoro interessati alla emersione progressiva, abbia già aperto la posizione contributiva contrassegnandola con il codice "7Y", provvederà ad effettuare la variazione del codice, attribuendo il nuovo codice "4U".3. Modalità di compilazione del mod. DM10/2
3.1 Periodi correnti ( a partire dal mese di giugno 2003)
Al fine di denunciare i maggiori imponibili e quindi determinare la contribuzione sostitutiva dovuta, da versare secondo le modalità indicate al punto successivo, le aziende, acquisita la particolare posizione contributiva, si avvarranno del modello DM10/2 da presentare a far tempo dal periodo di paga successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di emersione, fissata, come noto, al 15 maggio 2003. Il modello andrà compilato secondo le istruzioni già previste nella circolare n. 56 del 20 giugno 2002, che per comodità si riportano.
Le aziende, con riferimento ai lavoratori totalmente in nero:
a) utilizzeranno i previsti codici qualifica (righi 10 e 11, codici O, Y, ecc.), indicando nei quadri “B-C” del mod. DM10/2, rispettivamente, nel campo “NUMERO DIPENDENTI”, il numero dei lavoratori interessati al programma di emersione, nel campo “NUMERO GIORNATE”, il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori part-time e nel campo “RETRIBUZIONI”, le retribuzioni mensili oggetto di emersione;
b) calcoleranno su dette retribuzioni l’importo della contribuzione sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 9% per l’anno 2003 (secondo anno di emersione) e dell’11% per l’anno 2004 (terzo anno di emersione) ed esporranno il relativo importo nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”;
Con riferimento, invece, ai “lavoratori in grigio”:
a) utilizzeranno il codice “G001”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST., indicando in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, rispettivamente, nel campo “NUMERO DIPENDENTI”, il numero dei lavoratori interessati all’emersione e nel campo “RETRIBUZIONI”, le differenze retributive oggetto di emersione; nessun dato deve essere riportato nel campo “NUMERO GIORNATE”;
b) calcoleranno su dette retribuzioni l’importo della contribuzione sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 9% per l’anno 2003 (secondo anno di emersione) e dell’11% per l’anno 2004 (terzo anno di emersione), ed esporranno il relativo importo nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”3.2 Periodi pregressi (dal 1 gennaio 2002 al 31 maggio 2003)
3.2.1 Contribuzione dovuta per l'anno 2002 (aliquota sostitutiva del 7%)
Ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per l'anno 2002 i datori di lavoro dovranno utilizzare per i lavoratori in nero, il previsto codice del quadro “B-C” “N003”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST e seguito dal numero dei dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata, da riportare nel campo “NUMERO DIPENDENTI”, dall’ammontare delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo “RETRIBUZIONI” e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 7%) da riportare nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”; nessun dato deve essere riportato nel campo “NUMERO GIORNATE”.
Per i lavoratori in grigio, i datori di lavoro dovranno utilizzare il previsto codice del quadro “B-C” “G003”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST e seguito dal numero dei dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata, da riportare nel campo “NUMERO DIPENDENTI”, dall’ammontare delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo “RETRIBUZIONI” e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 7%) da riportare nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”; nessun dato deve essere riportato nel campo “NUMERO GIORNATE".3.2.2 Contribuzione dovuta per il 2003 (aliquota sostitutiva del 9%)
Ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta dal 1 gennaio 2003 alla fine del periodo di paga nel corso del quale è fissata la scadenza per la dichiarazione di emersione progressiva (31 maggio 2003), i datori di lavoro dovranno utilizzare per i lavoratori in nero, il codice del quadro “B-C” di nuova istituzione “N004”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST e seguito dal numero dei dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata, da riportare nel campo “NUMERO DIPENDENTI”, dall’ammontare delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo “RETRIBUZIONI” e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 9%) da riportare nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”; nessun dato deve essere riportato nel campo “NUMERO GIORNATE”.
Per i lavoratori in grigio, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di nuova istituzione del quadro “B-C” “G004”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST e seguito dal numero dei dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata, da riportare nel campo “NUMERO DIPENDENTI”, dall’ammontare delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo “RETRIBUZIONI” e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 9%) da riportare nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”; nessun dato deve essere riportato nel campo “NUMERO GIORNATE".3.2.3 Modalità di versamento
La sommatoria degli importi relativi ai contributi dovuti per l'intero periodo (dal 1 gennaio 2002 al 31 maggio 2003) , esposti con i predetti codici “N003”, "N004", “G003”, e "G004" nelle somme a debito del datore di lavoro, deve essere riportata nel quadro “D” (somme a credito del datore di lavoro) dello stesso modello, contrassegnata dal previsto codice “N850”, preceduto dalla dicitura CTR.SOST. Il versamento può essere effettuato sia in unica soluzione che in forma rateale.
Nel caso in cui l’azienda effettui il versamento in unica soluzione, l’importo contraddistinto dal codice “N850” deve essere indicato nei quadri “B-C” del modello DM10/2, nel campo “SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO”, contraddistinto dal previsto codice “S007”, preceduto dalla dicitura VERS.CTR.SOST. Nessun dato deve essere indicato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “RETRIBUZIONE”. Il versamento verrà effettuato utilizzando per la denuncia degli importi dovuti, da effettuarsi con le modalità sopra indicate, il modello DM10/2 riferito al primo periodo di paga utile successivo alla emanazione della presente circolare, e comunque entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione stessa (3), senza aggravio di somme aggiuntive.
Qualora invece l’azienda intenda avvalersi del versamento in forma dilazionata (60 rate mensili), la rata mensile è determinata dividendo l’importo dei contributi indicati al codice “N850” per il numero delle rate.
L’importo della rata deve essere indicato in ciascun mese, nei quadri “B-C” del mod. DM10/2, utilizzando il previsto codice “S060”, preceduto dalla dicitura RAT.CONTR.SOST. Anche in questo caso, verrà utilizzato il modello DM10/2 a partire da quello riferito al primo periodo di paga utile successivo all'emanazione della presente circolare e comunque entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della stessa, senza aggravio di somme aggiuntive. Con il primo versamento, dovranno essere versate anche le rate scadute a far tempo dal 16 giugno 2003, utilizzando lo stesso codice "S060".4 Modalità di compilazione del modello F24
L’importo corrispondente al saldo del modello DM0/2 riferito alla posizione aziendale contraddistinta dal codice di autorizzazione "4U", deve essere versato utilizzando il modello F24 indicando, nella sezione INPS, la prevista causale “EMDM”, avente il significato di "contribuzione sostitutiva per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dai datori di lavoro tenuti al versamento a mezzo denunce mensili - art. 1, comma 2, lett. a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383".
Gli importi esposti con tale causale non sono compensabili e non sono deducibili. Pertanto, vanno versati per intero anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo.Note:
(1) articolo introdotto dal D.L. n. 12 del 22.2.2002, convertito con modifiche dalla Legge n. 73 del 23. 4.2002, e da ultimo modificato dal D.L. n. 210 del 25.9.2002 convertito dalla Legge n. 266 del 22.11.02.
(2) Art. 5 del D.L. 510/1996, convertito dalla legge 608/96.
(3) Ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7/10/1993.