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Circolare INPS n. 139 del 31.07.2003
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Assoggettamento a contribuzione del controvalore delle tessere gratuite di viaggio rilasciate ai familiari ed ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. INPS
Circolare INPS n. 139 del 31.07.2003SOMMARIO: Istruzioni per l’abbandono dei procedimenti giudiziari pendenti riguardanti il recupero dei contributi sul controvalore dei titoli in oggetto, per i periodi antecedenti il 1° gennaio 1998, a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Il decreto legislativo n. 314/1997, in materia di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, ha previsto, dal 1° gennaio 1998, l'imponibilità di tutte le somme e valori in genere (art.48 del T.U.I.R. 917/1986, come sostituito dall'art.3 del D.Lgs. n.314/97) corrisposte dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, compreso quindi il controvalore dei titoli di viaggio in oggetto, per la cui imponibilità si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 del T.U.I.R. stesso.
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1998, l’Istituto con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione (cfr. circolare n. 96 del 22 aprile 1993), attesa la natura retributiva delle prestazioni in questione e non essendo diversamente regolamentata la materia, aveva dettato i criteri per l’imponibilità delle predette somme.
Successivamente, con circolare n. 59 del 24 febbraio 1995, a seguito delle numerose controversie giudiziali ed in considerazione di un allora imminente provvedimento legislativo volto a riordinare il sistema previdenziale della categoria degli autoferrotranvieri, veniva sospeso il recupero dei contributi in questione, salva l’interruzione dei termini prescrizionali.
In mancanza dei previsti interventi legislativi, con circolare n.107 del 6 giugno 2000, veniva disposto il recupero delle somme in questione mediante compensazione con i crediti delle aziende scaturenti dall’intervenuta armonizzazione delle aliquote contributive del settore.
Da ultimo, a seguito dell’evolversi del contenzioso giudiziario che ha visto nella maggior parte dei casi l’Istituto soccombente ed a seguito delle contestazioni delle Associazioni datoriali di categoria, ritenute meritevoli di valutazione, con messaggio n.38 del 23 febbraio 2001, si disponeva la sospensione delle operazioni di recupero di cui sopra, in attesa di una definitiva pronuncia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’imponibilità delle competenze in parola e, con successivo messaggio, n. 8 del 25 febbraio 2003 si disponeva, laddove possibile, la sospensione dei procedimenti giudiziari in corso.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenze n.06494/02 e n.06800 del marzo 2002 ha riaffermato la tesi della non imponibilità, sancendo il seguente principio di diritto: ”Quando la retribuzione del lavoratore subordinato consiste, in tutto o in parte, in prestazioni in natura, la determinazione del loro lavoro, ai fini contributivi, è attribuita, a norma dell’art.29 del D.P.R. 30 maggio 1955, n.797 al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che provvede con apposito decreto. L’emanazione del decreto non è necessaria solo quando la prestazione in natura ha un valore monetario certo e facilmente accertabile, senza il ricorso a criteri discrezionali e senza alcuna conseguente possibile discriminazione tra i soggetti tenuti all’obbligazione contributiva (e, parallelamente, tra i soggetti che fruiranno di prestazioni previdenziali in funzione anche di quella contribuzione). Quando, alla luce del criterio sopra enunciato, è necessario il decreto ministeriale, l’Istituto previdenziale non può sostituirsi al Ministero, che abbia omesso di provvedere. In questi casi la mancanza del decreto ministeriale impedisce la concreta insorgenza di un’obbligazione contributiva, pur in presenza di una retribuzione astrattamente soggetta a contribuzione”.
Al riguardo, l’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ravvisato l’opportunità di adeguarsi al predetto orientamento con conseguente abbandono dei procedimenti giudiziari pendenti, con compensazione delle spese ed, ovviamente, in assenza di contestazioni relative al periodo successivo al 1°.1.1998.
Si interessano pertanto le Sedi in indirizzo ad attivarsi per definire i casi in corso di giudizio e quelli in fase amministrativa. L’abbandono delle pretese da parte dell’Istituto dovrà riguardare i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai titoli in questione per i periodi antecedenti all’1.1.1998. Le eventuali somme che risultassero già versate a tale titolo, sia al soppresso Fondo autoferrotranvieri, sia per altre forme di assistenza e previdenza sociale, con qualunque criterio quantificate, non potranno essere rimborsate.