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Circolare INPS n. 140 del 31.07.2003
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Fondo Volo. Applicazione dell’art.1, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs.n. 164/1997 a seguito dell’operatività dei Fondi complementari. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 140 del 31.07.2003SOMMARIO: Criteri di applicazione dell’art.1,commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n.164/1997 che prevede la riduzione dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Volo per il personale che aderisce ai Fondi complementari di cui al decreto legislativo n.124/1993 e successive modificazioni
Art. 1, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 164/1997
In data 27.11.2000 e in data 1.1.2003 sono diventati operativi rispettivamente il Fondo di previdenza complementare PNT Piloti e Tecnici di volo (Previvolo) e il Fondo di previdenza complementare per gli Assistenti di volo (FONDAV), di cui al decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazione e integrazioni che ha dettato le norme per la costituzione dei fondi complementari.
I commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 164/1997 prevedono che per il personale iscritto al Fondo volo, che alla data del 31.12.1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, il contributo di finanziamento del Fondo stesso è ridotto, a regime, di 3,12 punti percentuali (di cui 1,028 a carico del lavoratore e 2,092 a carico del datore di lavoro), a condizione che le somme derivanti da tale riduzione siano destinate al finanziamento dei fondi di previdenza complementare previsti dal citato decreto legislativo n. 124/1993.
Sulla portata della citata norma è stato interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, con nota del 27.2.2003, ha precisato:
“In merito al quesito circa le modalità di valutazione delle anzianità degli iscritti al Fondo volo, se esse, cioè, siano da considerare complessivamente o solo per la parte maturata nel Fondo stesso, ai fini del conseguimento delle decontribuzioni che i commi 3 e 4 dell’art.1 del d.lgs.n. 164/97 subordinano ad un requisito contributivo inferiore ai 18 anni interi, si ritiene che il successivo comma 5 possa offrire una chiave di lettura del problema in questione.
Tale norma, infatti, prevede l’applicazione delle aliquote di finanziamento vigenti nel F.P.L.D. per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, scindendo, quindi, i concetti di contribuzione complessiva e di anzianità maturata esclusivamente nel Fondo. Pare dunque plausibile indurre, argomentando "a contrariis", che ai summenzionati commi 3 e 4, laddove il requisito richiesto è unicamente quello di un’anzianità contributiva minore di 18 anni interi, essa, coerentemente a quanto stabilito dal comma 5, vada considerata in toto, nell’arco, perciò, dell’intera vita assicurativa dell’iscritto al Fondo volo”.
A seguito dell’interpretazione fornita dal Ministero, si scioglie la riserva di cui al punto 1.2 – lett.A) del messaggio n. 20325 del 7.8.1997 che stabiliva provvisoriamente nella misura del 40,82% il contributo da versare al Fondo Volo in attesa dei chiarimenti in merito alla valutazione dell’anzianità contributiva da considerare per l’applicazione della riduzione contributiva da destinare ai fondi complementari.
Si precisa, pertanto, che per il personale iscritto al Fondo Volo, che alla data del 31.12.1995 può far valere un’anzianità assicurativa in qualsivoglia gestione inferiore a 18 anni interi e che ha aderito ai fondi complementari, il contributo dovuto al Fondo deve essere ridotto del 3,12% (di cui 1,028 a carico del lavoratore e 2,092 a carico del datore di lavoro) rispetto all’aliquota del 40,82%, a condizione che le somme derivanti dalle predette riduzioni siano destinate al finanziamento dei fondi pensione di cui al decreto legislativo del 21.4.1993 n. 124.
Si rende quindi necessario procedere alla restituzione alle aziende interessate della predetta quota di contributo (3,12%) per quei dipendenti che, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 164/1997, abbiano aderito ai fondi complementari. Si precisa che il requisito dell’anzianità contributiva potrà essere accertato dalle aziende anche mediante autocertificazione dei dipendenti interessati attestante l’anzianità contributiva maturata anteriormente al 31.12.1995 in qualsivoglia gestione.Modalità operative per il recupero dei contributi da destinare alla previdenza complementare
Il recupero dei contributi in questione (3,12%) potrà essere effettuato dalle aziende in occasione del versamento dei contributi correnti entro il terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, mediante conguaglio nel quadro “D” del mod.DM.10, delle somme risultanti a credito delle aziende, utilizzando il codice di nuova istituzione “V999”, preceduto dalla dicitura “REC. FONDO VOLO”.
Si rammenta che sulle somme a carico del datore di lavoro accantonate alla previdenza complementare è dovuto il contributo di solidarietà del 10% (ex 9bis legge 166/91 e art. 12 D.Lgs. 124/93, recepiti nell’art. 6 del D. Lgs. 314/97) da destinare alla gestione di appartenenza del lavoratore. Pertanto sulle predette somme oggetto di recupero, limitatamente alla quota del datore di lavoro (2,092%), dovrà essere versato il predetto contributo di solidarietà, utilizzando il codice di nuova istituzione “M916”, da indicare nei quadri B-C del mod. DM10, preceduto dalla dicitura “CTR. SOLID” e seguito dal numero di dipendenti e dalla base imponibile (da indicare nella casella “retribuzione” ) e dalle somme a debito. Nessun dato deve essere riportato nelle caselle “numero giornate”.
Le aziende che procedono al recupero delle somme in questione dovranno trasmettere alla Sede competente la seguente documentazione:
1) elenco nominativo dei dipendenti che hanno aderito ai fondi complementari, con l’indicazione della data di adesione e di quella dell’eventuale uscita dai fondi stessi;
2) dichiarazione di responsabilità che attesti l’effettiva destinazione dei contributi di cui trattasi ai fondi complementari di cui al decreto legislativo n. 124/1993;
3) prospetto contenente lo sviluppo del calcolo che ha determinato l’importo chiesto a rimborso.
Per l’esposizione dei contributi correnti, nella denuncia DM10, dovuti al Fondo Volo per i lavoratori che hanno aderito ai fondi complementari, dovranno essere utilizzate le istruzioni fornite con il messaggio n. 20325 del 7.8.1997 al punto 2.2., applicando l’aliquota ridotta del 37,70%, di cui il 12,48% a carico del lavoratore (codice DM10: X320 – X32P; per l’esposizione del contributo di solidarietà corrente: codice M900).Art. 1, comma 5 del D. Lgs. 164/1997
A seguito delle precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche l’aliquota contributiva del personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995 e privo di anzianità contributiva (art. 1, c. 5) subisce modifiche in relazione al possesso o meno di anzianità contributive antecedenti al 1.1.1996 in qualsivoglia gestione obbligatoria.Riepilogo aliquote contributive
Per una maggiore chiarezza, si riassumono, qui di seguito, a parziale modifica di quanto indicato nel messaggio n. 20325 del 7.8.97, le aliquote contributive dovute al Fondo Volo, con l’indicazione del codice da indicare nel mod.DM10.Personale iscritto al Fondo Volo al 31.12.1995
Personale interessato
Aliquota
Codice DM
Personale che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità pari o superiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione
40,82%(*)
X310 – X31P
Personale che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione ma non ha aderito ai fondi complementari
40,82%(*)
X310 – X31P
Personale che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione ed ha aderito ai fondi complementari: (deve essere obbligatoriamente esposto il contributo di solidarietà corrente con il codice M900)
37,70%(**)
X320 – X32P
(*) aliquota dovuta dal 1/10/1997
(**) aliquota dovuta dalla data di adesione al fondoPersonale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995
Personale interessato
Aliquota
Codice DM
Personale che al 31.12.1995 risulti privo di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione
37,70%(*)
Z310 – Z31P
Personale che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione
40,82%(**)
X310 – X31P
Personale che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione ma non ha aderito ai fondi complementari
40,82%(**)
X310 – X31P
Personale che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione ed ha aderito ai fondi complementari: (deve essere obbligatoriamente esposto il contributo di solidarietà corrente con il codice M900)
37,70%(***)
X320 – X32P
(*) aliquota dovuta dal 1/7/1997
(**) aliquota dovuta dal 1/10/1997
(***) aliquota dovuta dalla data di adesione al fondoModalità operative per le regolarizzazioni contributive per il personale assunto successivamente al 31.12.1995.
Le aziende del settore dovranno provvedere al ricalcolo dei contributi dovuti al Fondo Volo per il personale assunto successivamente al 31.12.1995, in applicazione delle aliquote summenzionate dalle date di decorrenza delle stesse e provvedere, altresì, al conguaglio delle somme eventualmente versate in meno rispetto a quanto dovuto in base ai nuovi criteri di applicazione delle aliquote contributive. A tal fine sarà utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.Istruzioni contabili.
Il rimborso dei contributi del 3,12% in argomento, evidenziato dalle aziende nei modelli DM 10/2 con il codice "V999", deve essere imputato al conto VLR 34/000, già esistente.
Per la rilevazione contabile del contributo di solidarietà del 10%, dovuto ai sensi dell'art.9 bis della legge n. 166/1991 ed indicato nei suddetti modelli con i codici "M916" e "M900", devono essere interessati i conti, ugualmente esistenti, VLR 21/027, per la competenza degli anni precedenti, e VLR 21/087per la competenza dell'anno in corso.