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Circolare INPS n. 155 del 22.09.2003
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D.I. n. 32534/2003: disposizioni in materia di indennità di mobilità in favore dei soci lavoratori del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli per l’anno 2003. D.I. n. 32535/2003: disposizioni in materia di proroghe dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003
Circolare INPS n. 155 del 22.09.2003SOMMARIO: A - Disposizioni per la concessione del trattamento di mobilità in favore dei soci lavoratori del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli per l’anno 2003. B - Nuove proroghe dell’indennità di mobilità per l’anno 2003
A D.I. n. 32534/2003: indennità di mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative del CONSORZIO NAZIONALE fra COOPERATIVE PORTABAGAGLI
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato in data 18 giugno 2003 il decreto n. 32534 con il quale ha disposto all’articolo 2, che i soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, hanno tra l’altro diritto al trattamento di mobilità, in deroga alla normativa vigente in materia (articolo 24, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196).
Destinatari del trattamento di mobilità sono i soci lavoratori delle suddette cooperative, nel limite massimo di 150 unità, come da allegato elenco (all. 1), ai quali dovrà essere corrisposta la prestazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.
Il decreto non prevede alcun termine per la presentazione di una specifica domanda, pertanto le Sedi, all’atto in cui i singoli lavoratori produrranno istanza per accedere al beneficio in parola, inviteranno gli stessi a compilare il Mod. DS 21, al fine di acquisire le notizie necessarie per la definizione della pratica, e chiederanno direttamente alla cooperativa i dati reddituali necessari per la liquidazione della prestazione stessa.
Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai lavoratori spetta eventualmente l’assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni.
La concessione del trattamento di mobilità è prevista nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte dall’articolo 41, comma 1, della legge n. 289/2002, e l’onere relativo, pari a euro 13.000.000, posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui l’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è comprensivo anche della spesa necessaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato previsto dall’articolo 1 del decreto in esame.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l’INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento ed a darne comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del decreto interministeriale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Le Sedi, pertanto, nel liquidare il trattamento di mobilità per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2003, devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 016.
L’articolo 3 del decreto ha disposto che le cooperative del CONSORZIO NAZIONALE fra COOPERATIVE PORTABAGAGLI devono versare la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia, per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2003. Le istruzioni per il versamento di tale contribuzione saranno diramate con successiva circolare.B D.I. n. 32535/2003: proroghe dell’indennità di mobilità per l’anno 2003
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato in data 24 giugno 2003 il decreto n. 32535 con il quale ha disposto la prosecuzione del trattamento di mobilità, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori rientranti in specifici accordi intervenuti presso lo stesso Ministero.
Con tali accordi sono state individuate le fattispecie, aziendali e territoriali, per le quali sussistono le condizioni previste dall’articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati.
A tali lavoratori la proroga del trattamento di mobilità dovrà essere riconosciuta, senza soluzione di continuità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto interministeriale in parola, dalla scadenza del termine ordinario dell’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Le concessioni delle singole proroghe appresso specificate sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte dall’articolo 41, comma 1, della legge n. 289/2002, e l’onere relativo, stabilito dall’articolo 9 del decreto in esame, pari a euro 12.407.200, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui l’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l’INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento ed a darne comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del decreto interministeriale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Le Sedi, pertanto, nel liquidare le proroghe di mobilità fino al 31 dicembre 2003, devono utilizzare per ogni singolo pagamento il relativo “CODICE INTERVENTO” specificati negli articoli seguenti.
Si riportano di seguito le varie proroghe autorizzate così come indicate nel decreto interministeriale.ART. 1
E’ autorizzata la concessione dell’indennità di mobilità, definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, in favore di 78 lavoratori, ex dipendenti della società NUOVA CARTIERA DI ARBATAX – unità di ARBATAX (NU) – e della società ARBATAX 2000 – unità di TORTOLI’ (NU) – i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato al citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del provvedimento assunto con il decreto interministeriale.Per la liquidazione di tale proroga utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 017.
ART. 2
E’ autorizzata la concessione dell’indennità di mobilità, definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 9 aprile 2003, in favore di 88 lavoratori, ex dipendenti della società NOSTROMO – unità di PORTO SALVO DI VIBO VALENTIA - i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato ai citati accordi, che costituiscono entrambi parte integrante del provvedimento assunto con il decreto interministeriale.Per la liquidazione di tale proroga utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 018.
ART. 3
E’ autorizzata la concessione dell’indennità di mobilità, definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 9 aprile 2003, in favore di 139 lavoratori, ex dipendenti della società MANIFATTURE DEL MATESE – unità di PIEDIMEONTE MATESE (CE) - i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato ai citati accordi, che costituiscono entrambi parte integrante del provvedimento assunto con il decreto interministeriale.Per la liquidazione di tale proroga utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 019.
ART. 4
E’ autorizzata la concessione dell’indennità di mobilità, definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 gennaio 2003, in favore di 31 lavoratori, ex dipendenti della società IDEAL STANDARD – unità di SALERNO - i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato al citato accordo, che costituisce parte integrante del provvedimento assunto con il decreto interministeriale.Per la liquidazione di tale proroga utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 020.
ART. 5
E’ autorizzata la concessione dell’indennità di mobilità, definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 febbraio 2003, in favore di 23 lavoratori, ex dipendenti delle aziende dell’area industriale della VALBASENTO, i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al citato accordo, che costituisce, unitamente agli elenchi stessi, parte integrante del provvedimento assunto con il decreto interministeriale.Per la liquidazione di tale proroga utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 021.
ART. 6
E’ autorizzata la concessione dell’indennità di mobilità, definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 25 febbraio 2003, in favore di 131 lavoratori, ex dipendenti della società MTV (già COPMES) – unità di SCAFATI (SA) - i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato ai citati accordi, che, unitamente all’elenco stesso, costituiscono entrambi parte integrante del provvedimento assunto con il decreto interministeriale.Per la liquidazione di tale proroga utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 022.
ART. 7
E’ autorizzata la concessione dell’indennità di mobilità, definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 marzo 2003, come modificato dal successivo accordo del 15 maggio 2003, in favore di 88 lavoratori, ex dipendenti della società NUOVA INTESA – unità di GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) - i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato ai citati accordi, che, unitamente all’elenco stesso, costituiscono entrambi parte integrante del provvedimento assunto con il decreto interministeriale.Per la liquidazione di tale proroga utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 023.
In virtù di tale obbligo, si invitano le Sedi che effettueranno i suddetti pagamenti, a far pervenire, tramite la Sede Regionale di competenza all’e-mail Luigi Calzolari ovvero al fax n. 06-59053519, i dati relativi ai beneficiari, utilizzando la scheda allegata (allegato n. 2), entro il 31 gennaio 2004.
Analoga scheda dovrà essere utilizzata per le comunicazioni relative alle precedenti proroghe i cui dati devono essere forniti a questa Direzione Centrale entro il 31 gennaio 2004.Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N.1
Allegato N.2