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Circolare INPS n. 165 del 27.10.2003
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Decreto interministeriale 18 giugno 2003 n. 32534
Circolare INPS n. 165 del 27.10.2003SOMMARIO: Proroga della concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato.
Concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli, soggette alla disciplina del D.P.R. n.602/70, operanti nel settore degli appalti di servizi delle Ferrovie dello Stato.
Premessa
Sulla G.U. n.215 del 16 settembre 2003 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 18 giugno 2003 n. 32534 (allegato1) . Il predetto decreto ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2003, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla normativa vigente e senza soluzione di continuità, della concessione del trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono, su appalto delle Ferrovie dello Stato S.p.A., lavori di pulizia (art.1).
Ha inoltre stabilito, a favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli che operano su appalto della medesima società, soggette alla disciplina del D.P.R. n. 602/70 ed in deroga a quanto da essa previsto, l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003 (art.2) .
Le indicazioni relative agli aspetti collegati alla erogazione delle prestazioni a favore dei predetti lavoratori sono state fornite con circolare n.155 del 22 settembre 2003, integrata dal successivo messaggio del 1 ottobre 2003 n. 852.
1. Presupposti normativi
Le previsioni contenute nel Decreto in trattazione risultano emanate ai sensi dell’art. 41, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale norma prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, possa disporre entro il 31 dicembre 2003, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in deroga alla normativa vigente, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria , di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, ovvero concessioni dei predetti trattamenti, anche senza soluzione di continuità (allegato n.2).
1.1 - Proroga dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria.
Con il Decreto in trattazione è stata autorizzata, a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessati all’attuazione di programmi di crisi aziendale e contratti di solidarietà, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale oltre i limiti temporali di cui all’art.1, comma 9, della legge 223/91 e dall’art. 7 del decreto legge n. 536/87 convertito con modificazioni nella legge n. 48/88.
Le predette imprese già classificate ai fini previdenziali con i c.s.c. 1.15.05/1.15.06 continueranno ad essere contrassegnate con il codice autorizzazione “2E” avente il significato di “aziende escluse dal versamento della contribuzione CIG ordinaria, soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità”.
1.2 - Concessione dei Trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità.
Al fine di realizzare il recupero occupazionale dei lavoratori dipendenti delle aziende interessate al cambio di appalto nei servizi dell’indotto delle Ferrovie dello Stato, il Decreto in trattazione ha ammesso ai trattamenti di CIGS e mobilità, per il periodo 1 gennaio -31 dicembre 2003, i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli in regime di D.P.R. 602/70.
Di conseguenza le predette cooperative, il cui elenco sarà fornito, via e-mail, alle direzioni regionali interessate, sono tenute a versare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto in trattazione, la contribuzione fissata dall’art. 9 della Legge 407/90 ( 0,90%) e dall’art.16, comma 2, della legge 223/91 (0,30%), per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003.
In proposito si rammenta che, la legge 30 dicembre 1991, n.412, all’art.25, comma 3 (allegato 3), aveva già previsto l’estensione del campo di applicazione delle disposizioni delle leggi 5 novembre 1968, n.1115 e 23 luglio 1991, n.223, “al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile”. Tuttavia, in mancanza di una specifica previsione della citata legge n.412/91, da tale estensione erano rimasti esclusi i soci delle cooperative rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n. 602/70, in ragione della particolare disciplina previdenziale.
Pertanto, le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70 destinatarie del provvedimento in oggetto, già classificate ai fini previdenziali con i c.s.c. 1.15.05/1.15.06, con il codice di autorizzazione “2E” in aggiunta al codice“ 4A” (vedi circ. n.155/92), dovranno essere anche contrassegnate, per il periodo 01.01.2003 – 31.12.2003, dal codice di autorizzazione “3X”, ai fini dell’assoggettamento alla contribuzione per C.I.G. straordinaria e mobilità per i dipendenti soci ( in deroga alle disposizioni vigenti).
Resta escluso per i soci l’obbligo della contribuzione per la disoccupazione involontaria (art. 24, co.5 della Legge 24 giugno 1997 (allegato 4).
Con riferimento alle ipotesi di cui ai precedenti punti, si confermano, infine, le disposizioni contenute nella circolare n. 155 del 10 giugno 1992 ed i chiarimenti già forniti, con messaggio n. 330 del 9 settembre 2002, in materia di classificazione previdenziale delle aziende interessate dai rinnovi degli appalti da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A .
2) Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le aziende interessate potranno effettuare la regolarizzazione relativa ai periodi paga già scaduti (gennaio- settembre 2003) secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5, approvata con D.M. 7/10/1993.
Le regolarizzazioni dei predetti periodi, effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate da somme aggiuntive o interessi (1).
A tal fine i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno l’importo dovuto per la contribuzione CIGS e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura ”Vers. Cigs 2003” con il codice “ M210”;
calcoleranno l’importo dovuto per la contribuzione di mobilità e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura “Vers. Mob 2003” con il codice “ M211 ”.
Per entrambe le ipotesi nessun dato dovrà essere indicato in corrispondenza delle colonne “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni” del quadro B del modello DM10/2.
Le U.d.P conto Aziende con dipendenti potranno procedere all’annullamento di eventuali note di rettifica in presenza dell’avvenuta regolarizzazione.
(1) vedi circolare n.110/2001 punto 1.6.Allegato 1)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 giugno 2003 (GU n. 215 del 16-9-2003)Allegato 2)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003).
Articolo 41 - Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietàAllegato 3)
Legge 30.12.1991, n. 412
Disposizioni in materia di finanza pubblica
Articolo 25 - Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato
CAPO V - Disposizioni varie
[Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato]
1. L'ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1° settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunità economica europea.
Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. Il piano di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato.
Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità all'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381 , convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.
3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 , e 5 novembre 1968, n. 1115.
4. L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione delle medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel piano di cui al comma
5. A tale fine possono essere utilizzate le disponibilità residue delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente Ferrovie dello Stato il 23 gennaio 1991.Allegato 4)
LEGGE 24.06.1997, N.196
Norma in materia di promozione dell’occupazione.
Art.24 – disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7), del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.
3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa.
4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione. 6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.