-
Circolare INPS n. 184 del 01.12.2003
-
Convenzioni INPS/Regione Piemonte
Circolare INPS n. 184 del 01.12.2003SOMMARIO: Sussidi in favore dei soggetti licenziati da aziende dell’indotto del settore automobilistico e da aziende dei settori tessile ed orafo residenti o domiciliati in Piemonte. Istruzioni.
Il 10 ottobre u.s. sono state stipulate tra la Sede Regionale INPS per il Piemonte e la Regione Piemonte le due Convenzioni che si uniscono in allegato e per le quali si forniscono i necessari chiarimenti normativi ed attuativi. Sempre in data 10.10.2003 è stata stipulata con la Regione in parola una 3° Convenzione finalizzata alla erogazione di una particolarità indennità una tantum in favore di soggetti che a causa della sospensione temporanea o definitiva dal lavoro sono venuti a trovarsi al di sotto della soglia di povertà. Convenzione per la quale si fa riserva di successive istruzioni e precisazioni.
1 - I NUOVI STRUMENTI A TUTELA DEL REDDITO
Si richiama l'attenzione di tutti gli uffici in indirizzo sulla rilevanza dei nuovi strumenti di tutela del reddito in favore di particolari categorie di lavoratori - inoccupati, disoccupati o sospesi dal lavoro - oggetto delle convenzioni in parola in quanto anche se quelle oggetto della presente circolare sono limitate ai lavoratori residenti o domiciliati nella Regione Piemonte, sono in corso di definitiva messa a punto da parte di altre Regioni, Province e/o Comuni indennità similari in favore di lavoratori appartenenti alle categorie in parola, residenti nei rispettivi ambiti territoriali.
A tale riguardo va infatti tenuto presente che per effetto delle disposizioni contenute nei numerosi provvedimenti di legge di riforma del mercato del lavoro entrati in vigore in questi ultimi anni - e, da ultimo, delle disposizioni contenute della legge n. 30/2003 e del relativo decreto legislativo attuativo n. 276/2003 - a Regioni, Province e Comuni sono state attribuite dirette competenze in materia di politica attiva del lavoro e di individuazione di specifici strumenti di tutela del reddito e/o in favore di particolari categorie di lavoratori.2 - LA CONVENZIONE MINISTERO DEL LAVORO/REGIONE PIEMONTE DEL 16.7.2003 PER L’INDOTTO AUTO E LA CONSEGUENTE CONVENZIONE INPS/REGIONE PIEMONTE
Il 16 luglio u.s. è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte una Convenzione per l'erogazione di una particolare indennità in favore dei lavoratori, residenti o domiciliati in Piemonte, licenziati a seguito della crisi del settore auto. Il 10 ottobre u.s. è stata sottoscritta tra l'INPS e la stessa Regione Piemonte la Convenzione (all. 1) per il pagamento agli aventi diritto dell'indennità in parola, i cui oneri sono interamente stati posti a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 236/93.
Nella Convenzione si prevede che tale indennità non spetta ai lavoratori che possono usufruire della cassa integrazione, della mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale edile, mentre ne possono invece usufruire coloro che hanno titolo all'indennità ordinaria di disoccupazione.
A seguito di richiesta di chiarimenti il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali - ha altresì precisato che “considerato che la finalità dell’indennità consiste nell’accompagnare le azioni di orientamento e formazione a favore dei lavoratori licenziati dalle aziende dell’indotto auto ubicate nella Regione Piemonte, (della stessa) non possono beneficarne neanche i lavoratori che usufruiscono di trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di assicurazioni integrative, sostitutive o esonerative di quest’ultima”.
Lo stesso Ministero del Lavoro ha altresì precisato che “per l’erogazione dell’indennità in parola e per i relativi oneri di gestione l’INPS è autorizzato a fare ricorso alle anticipazione sul Fondo per l’Occupazione”. Di conseguenza la procedura per il pagamento della suddetta indennità è quella, opportunamente modificata, utilizzata per il pagamento dell’assegno ASU con oneri a carico dello stesso Fondo.
Per ciò che concerne i requisiti soggettivi per poter fruire dell’indennità di cui trattasi si precisa che – fermo restando che l’individuazione degli aventi titolo è di diretta ed esclusiva competenza della Regione Piemonte – si forniscono, peraltro, le precisazioni di seguito indicate.
- Il mantenimento del diritto a fruire dell’indennità per l’arco temporale di durata della stessa deve considerarsi subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione; tale requisito non dovrà peraltro essere accertato dall’INPS bensì rimesso alla competenza dei locali Centri per l’impiego; tuttavia il venir meno del diritto di ciascun interessato a continuare a fruire dell’indennità ordinaria di disoccupazione per archi temporali coincidenti con quelli di spettanza della nuova indennità a seguito, ad esempio, di rioccupazione dell’interessato determinano automaticamente la sospensione o la cessazione del diritto a fruire della nuova indennità.
- L’eventuale fruizione da parte dell’interessato di ammortizzatori sociali incompatibili con detta indennità (trattamento di cassa integrazione straordinaria in pagamento diretto, indennità di mobilità, trattamento speciale edile, trattamento speciale, frontalieri), fruizione di cui gli uffici INPS dovranno accertare in ogni caso la ricorrenza o meno farà cessare il diritto alla nuova indennità.
Ove l’ufficio INPS competente accerti una delle situazioni sopra prospettate, comportante la cessazione del diritto all’indennità, dovrà essere immediatamente comunicato con apposita nota alla Regione Piemonte e/o all’Agenzia Piemonte Lavoro affinché tali uffici ne diano comunicazione ai diretti interessati con nota da inviare per conoscenza gli uffici INPS.3 – LA CONVENZIONE INPS/REGIONE PIEMONTE PER L’EROGAZIONE DI INDENNITA’ IN FAVORE DEI SOGGETTI LICENZIATI DA AZIENDE DEI SETTORI TESSILE E ORAFO
Come già accennato in data 10.10.2003 è stata stipulata anche la Convenzione INPS - Regione Piemonte per il pagamento ai lavoratori licenziati da aziende appartenenti al settore TESSILE e ORAFO di una indennità del tutto analoga – per presupposti e requisiti soggetti, importo e durata – a quella di cui al punto precedente.
I relativi oneri peraltro – come espressamente stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 92/10150 del 28 luglio u.s. – sono totalmente a carico di tale Regione sia per ciò che concerne il “costo” di tale indennità, sia per ciò che concerne i relativi oneri di gestione.
Nel rinviare pertanto alle istruzioni di cui al punto precedente, si evidenzia che l’unico elemento differenziale tra le due Convenzioni consiste nel diverso soggetto al quale imputare i relativi oneri.
Si sottolinea che – data la similarità tra le due prestazioni – per il pagamento dell’indennità di cui al presente paragrafo 3 dovrà essere utilizzata la procedura già in uso per la corresponsione dell’assegno asu autofinanziato, opportunamente modificato.4 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Per ciò che concerne tali disposizioni si fa riserva di inviare apposito messaggio, in corso di definitiva messa a punto.5 - ISTRUZIONI CONTABILI
A) – In ordine alla rilevazione contabile dell’indennità a favore dei lavoratori licenziati da aziende dell’indotto del settore automobilistico, oggetto della Convenzione INPS - Regione Piemonte di cui al precedente punto 2 –, i cui oneri sono posti a carico del Fondo per l’occupazione, si forniscono le seguenti istruzioni.
La procedura di liquidazione automatizzata dell’indennità in argomento produrrà apposito biglietto contabile con la seguente scrittura:
GAU 30/106 a GPA10/018
(per l’importo dell’indennità) (per il debito per prestazioni)
GPA 2./…
(per le ritenute erariali, addizionali regionali e comunali)
I pagamenti a favore degli interessati devono essere imputati, ovviamente, in DARE del conto GPA 10/018.
Per eventuali recuperi dell'indennità, per i quali ai sensi del punto 5. della Convenzione in argomento debba provvedere l’Istituto, è stato istituito il conto GAU 24/106 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice di bilancio di nuova istituzione “01094 – Prestazioni a sostegno del reddito per l’indotto del settore automobilistico”.
Tale codice, con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Riguardo alle modalità di evidenziazione, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/031, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, le stesse devono essere contraddistinte con il codice di bilancio “03074 - Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)” di nuova istituzione.
Le partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire devono essere imputate al conto esistente GAU 10/043.
I conti GAU 24/106 e GAU 30/106, di nuova istituzione, sono riportati nell’allegato n. 3.B) - Per quanto concerne l’indennità a favore dei soggetti licenziati da aziende dei settori tessile e orafo prevista dalla Convenzione INPS – Regione Piemonte di cui al precedente punto 3 –, i cui oneri sono posti a totale carico della Regione, si precisa che la relativa erogazione è subordinata al preventivo accreditamento all'I.N.P.S. da parte della Regione delle somme occorrenti per l'integrale copertura degli importi da corrispondere agli interessati e delle spese per il servizio maggiorate dell’IVA (vedi punto 3 della convenzione stessa).
La Direzione Regionale avrà cura di accertare il verificarsi di tale condizione.
I fondi precostituiti da parte della Regione presso la Sede competente ad intrattenere i rapporti finanziari con la stessa - nella fattispecie la Direzione provinciale di Torino - devono essere imputati nella sezione AVERE del conto GPZ 10/100.
La procedura di liquidazione automatizzata dell’indennità in questione produrrà apposito biglietto contabile con la seguente scrittura in P.D. per la rilevazione dell’onere:
GPZ 35/100 a GPZ 11/100
(per l’importo dell’indennità) (per il debito per prestazioni)
GPA 2./…
(per le ritenute erariali, addizionali regionali e comunali)
e con la contestuale scrittura per la rilevazione del credito verso la Regione, pari all’importo risultante dal conto GPZ 35/100:
GPZ 00/100 a GPZ 25/100
Naturalmente il saldo del conto GPZ 25/100 deve concordare con il saldo del conto GPZ 35/100.
Ovviamente, i pagamenti a favore degli interessati devono essere imputati al conto GPZ 11/100, nella sezione DARE.
Nel caso in cui la Sede che accentra i rapporti con la Regione (Sede di Torino) abbia provveduto anche alla liquidazione delle prestazioni di cui si tratta, deve procedere, nella misura degli importi liquidati e del rimborso spese maggiorato dell’IVA, alla riduzione del debito per le anticipazioni ricevute, mediante la scrittura in P.D.:
GPZ 10/100 a GPZ 00/100
(per l’ammontare del credito per prestazioni)
GPA 24/050
( per il rimborso spese)
GPA 24/025
(per l’IVA sul rimborso spese)
Qualora la Sede che ha provveduto alla liquidazione delle prestazioni in argomento sia diversa dalla Sede che accentra i rapporti finanziari con la Regione (Sede di Torino), deve immediatamente trasferire a quest'ultima Sede il credito accertato nei confronti della Regione mediante modello SC10/R, con la seguente scrittura in P.D.:
GPA 55/000 a GPZ 00/100
Nello spazio della causale del predetto modello SC10/R deve essere indicato, tra l’altro, il conto GPZ 00/100 per consentire alla Sede ricevente la giusta imputazione.
La Sede di Torino, ricevuto il mod. SC10/R, assume in contabilità il credito con la scrittura in P.D.:
GPZ 00/100 a GPA 55/001
Quindi, la Sede medesima procede alla riduzione del debito per le anticipazioni ricevute, con contestuale riduzione del credito per prestazioni e con la rilevazione del rimborso spese e dell’IVA relativa, attraverso la seguente scrittura in P.D.:
GPZ 10/100 a GPZ 00/100
(per l’ammontare del credito per prestazioni)
GPA 24/050
( per il rimborso spese)
GPA 24/025
(per l’IVA sul rimborso spese)
Eventuali riaccrediti e recuperi delle prestazioni in argomento devono essere imputati, rispettivamente, al conto GPZ 11/101 e al conto GPZ 11/102. Il conto GPZ 11/101 deve essere assistito da partitario contabile. Le somme recuperate (circa l’Ente competente al recupero si rinvia al punto 6. Della Convenzione) nonché le somme riaccreditate che non sia più possibile riemettere in pagamento a favore dei beneficiari devono essere restituite alla Regione Piemonte secondo le modalità che dovranno essere definite con la Regione stessa.
Nel caso in cui debbano essere restituite anche la somme riaccreditate, le stesse devono essere dapprima reintroitate al conto GPZ 11/102, con la scrittura: “GPZ 11/101 a GPZ 11/102” e successivamente rimborsate alla Regione con imputazione in DARE del conto GPZ 11/102.
Il saldo dei conti GPZ 00/100, GPZ 10/100, GPZ 11/100, GPZ 11/101 e GPZ 11/102, risultante alla fine dell'esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Nell’allegato n. 3 si riportano i conti GPZ 00/100, GPZ 10/100, GPZ 11/100, GPZ 11/101, GPZ 11/102, GPZ 25/100 e GPZ 35/100, di nuova istituzione.Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3