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Circolare INPS n. 191 del 12.12.2003
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Rinnovo delle pensioni per l’anno 2004
Circolare INPS n. 191 del 12.12.2003SOMMARIO: E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2004. Il rinnovo degli ordinativi è stato effettuato applicando la perequazione automatica previsionale nella misura del 2,5 per cento. Vengono descritte le modalità di ricalcolo delle pensioni, di tassazione e perequazione cumulata, di determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo. Il ricalcolo è stato effettuato considerando sia i redditi memorizzati sull’archivio reddituale che i redditi delle pensioni presenti sul Casellario. Si descrivono inoltre i contenuti e le nuove modalità di emissione dei Mod. ObisM, del Mod. CUD e dei modelli reddituali. Sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2004
1 – Perequazione automatica
Il decreto del 20 novembre 2003, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2003 fissa nella misura del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2004.
Il predetto decreto conferma inoltre nella misura del 2,4 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2003 già applicato in via previsionale.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2003 e 2004 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 1.
Anche per il rinnovo dell’anno 2004 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall’INPS che da Enti diversi, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che vengono prese in considerazione per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nell’applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione è memorizzata in GP1AV35N con il codice 2.
L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.
La perequazione nella misura del 2,5 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5 Assegno alimentare per figli
M6 Assegno alimentare per ex coniugeAnalogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,5 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003 (allegato 2).
2 – Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)
Le pensioni, gli assegni e le indennità in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2004 applicando dal 1° gennaio 2004 le seguenti percentuali di perequazione, come da comunicazione del Ministero dell’Interno:
- le pensioni e gli assegni sono stati aumentati del 2,5 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai tra agosto 2001 – luglio 2002 e agosto 2002 – luglio 2003;
- la quota perequabile delle indennità è stata aumentata del 2,44 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, per il periodo agosto 2002 – luglio 2003 rispetto al periodo agosto 2001 – luglio 2002;
- i limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati aumentati del 2,5 per cento.
Dal 1° gennaio 2004 è stato inoltre attribuito l’aumento di 41,00 euro mensili previsto dal comma 6, dell’articolo 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’indennità speciale istituita dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. L’importo in pagamento dal 1° gennaio 2004 per le prestazioni INVCIV di fascia 9 (ciechi ventesimisti) è di euro 157,69.2.1 – Indennità di frequenza
Come per l’anno 2003 le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti a seconda della fascia memorizzata.
Le indennità di frequenza sono state calcolate con le seguenti regole:
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, l’indennità viene disposta per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, l’indennità viene disposta per l’intero anno;
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, l’indennità viene rinnovata con importo zero.3 – Rinnovo delle indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per l’anno 2004 adeguandone l’importo al trattamento minimo.4 – Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 novembre 2004 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati viene attribuito, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno, l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (lire 100.000 perequate) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999 n. 488 (lire 18.000 perequate).
Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, nel caso di soggetti coniugati, anche del coniuge.5 – Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2004, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno di età.
Per le prestazioni che a seguito della revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.6 – Rinnovo degli assegni di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.
Si ricorda che a partire dall’anno 2003 la tassazione è comunque effettuata con riferimento all’importo annuo.7 – Rinnovo degli assegni straordinari di sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento.
Come indicato nella circolare n. 55 dell’8 marzo 2001 e n. 94 del 3 giugno 2003, nessuna perequazione è stata attribuita all’importo in pagamento, che rimane invariato dalla decorrenza originaria.
La tassazione è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003 (allegato 3).8 – Rinnovo delle pensioni ex INPDAI
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto la confluenza dell’INPDAI nell’INPS.
Nel corso dell’anno 2003 sono stati disposti da INPS i pagamenti mensili delle pensioni sulla base di dati elaborati e comunicati dalla struttura ex INPDAI.
Per l’anno 2004 la gestione delle pensioni in argomento viene effettuata dall’INPS.8.1 – Caricamento delle pensioni ex INPDAI
Nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2003 si è provveduto all’inserimento, sul data base delle pensioni, dei dati inviati dall’ex INPDAI a completamento delle posizioni.
Sono stati inseriti i dati dei familiari, i dati della certificazione fiscale relativa all’anno 2003, i dati reddituali e i dati degli importi mensili dalla decorrenza originaria al dicembre 2003.
Per il momento non sono stati memorizzati i dati relativi alle informazioni contributive e retributive (GP2BB, GP2BC, GP2BE); a tale aggiornamento si provvederà dopo aver completato le operazioni di rinnovo.
Sono stati inoltre memorizzate sull’archivio CONGUAGLI le informazioni relative ai pagamenti disgiunti e ai recuperi. Sono stati memorizzati i piani centrali con la tipologia di seguito indicata:Piano Descrizione L1 Legge 29/1979 GPA 52/099 B3 Accantonamento somme GPA 10/099 Z9 Quota pensione a contitolare M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite M5 Assegno alimentare per figli M6 Assegno alimentare per ex coniuge P3 Pignoramento non privilegiato a favore di persone fisiche Y5 Trattenute varie In particolare per quanto riguarda i recuperi vari (piano Y5) saranno a breve inviate alle Sedi le informazioni necessarie per la sistemazione degli stessi.
Al momento del caricamento della pensione ex INPDAI (categoria 082, 083 e 084), le procedure hanno eliminato, con codice 3 e con decorrenza gennaio 2003, la corrispondente pensione a carico dell’Ente 9932 (ex INPDAI).8.2 – Rinnovo per l’anno 2004 delle pensioni ex INPDAI
Il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni ex INPDAI per l’anno 2004 viene effettuato con le modalità utilizzate per la generalità delle pensioni.9 – Aumento delle pensioni a 516,46 euro (un milione di lire) e successivi incrementi
L’articolo 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede l’interpretazione autentica dell’articolo 38 della legge finanziaria 2002 relativo all’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati.
In particolare la nuova norma recita “Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo”.
Il calcolo degli importi per l’anno 2004 è stato effettuato tenendo conto di tale interpretazione. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato 1.
L’incremento di cui all’articolo 38 della legge finanziaria 2002 è stato attribuito anche ai soggetti che compiono l’età prevista nel corso dell’anno 2004 e che al 31 dicembre 2003 hanno titolo alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno sociale o della pensione sociale utilizzando, per la determinazione dell’importo, le informazioni reddituali e, per la determinazione della decorrenza, le informazioni contributive memorizzate sugli archivi.10 – Aumento dell’assegno di accompagno
A decorrere dal 1° luglio 2003, è stato elevato da euro 389,32 a euro 398,66 l’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in favore dei pensionati per inabilità. Il nuovo importo è fissato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 luglio 2003, pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2003, n. 248.
La nuova misura dell’assegno viene erogata dal 1° gennaio 2004; sulla prima rata di pensione dell’anno 2004 viene corrisposto il conguaglio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003.11 – Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
Non sono intervenute ulteriori innovazioni normative in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. In occasione delle operazioni di rinnovo sono state applicate le disposizioni da ultimo riportate nella circolare n. 16 del 27 gennaio 2003.
Per i pensionati di anzianità che hanno effettuato il versamento per ottenere i benefici previsti dal comma 2, dell’articolo 44, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sul Mod ObisM non vengono più evidenziate quote incumulabili, essendo prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità sia con il lavoro autonomo che con il lavoro dipendente.
Si ricorda che sulla rata di gennaio 2004 è prevista la trattenuta della terza rata per i pensionati che hanno scelto di effettuare il versamento per l’applicazione del secondo e del terzo comma dell’articolo 44, con rate trimestrali.12 – Verifica dei dati reddituali
Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all’aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le funzioni della procedura QRED (circolare n.182 del 16 dicembre 2002).
La procedura, in funzione delle “rilevanze” relative all’importo della pensione in pagamento, ha individuato tra i redditi analitici memorizzati sull’archivio reddituale e le pensioni in pagamento (sia INPS che altri Enti), quelli influenti.
In assenza di redditi analitici sull’archivio reddituale la procedura QRED ha preso in esame le pensioni influenti presenti nel Casellario e ha memorizzato tale reddito nei casi in cui è risultato superiore a quello già presente.
In allegato 4 sono riportati i codici memorizzati nel campo “Tipo reddito”; tale informazione, in precedenza prevista soltanto per il reddito da utilizzare per l’integrazione al minimo, a partire dal rinnovo 2004 risulta memorizzata per tutti i redditi presenti sul settore GP2.
A seguito della verifica reddituale in argomento alcune pensioni vengono poste in pagamento a gennaio 2004 con un importo inferiore rispetto a quello di dicembre 2003, mentre altre vengono poste in pagamento con un importo superiore per effetto della diminuzione dei redditi. Per i pensionati titolari delle pensioni ricalcolate con un importo più basso verrà inviata nel corso del mese di dicembre una apposita comunicazione, che indicherà i redditi utilizzati per il ricalcolo ed inviterà i pensionati a verificare e a comunicare immediatamente eventuali variazioni.13 – Situazioni particolari
Si riportano le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2004 per le situazioni particolari riportate di seguito.13.1 – Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali al rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2003 sono state poste in pagamento per l’anno 2004 con l’importo aggiornato e contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo GP1AF05R al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura per le ricostituzioni d’ufficio individuate dal rinnovo.
In proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di provvedere alla sistemazione di tutte le pensioni evidenziate come “ricostituzioni d’ufficio”: si tratta di pensioni per le quali, pur essendo in pagamento con l’importo aggiornato, devono essere determinati conguagli a credito dei pensionati (valore 4 nell’ultimo byte del campo GP1AF05R) o conguagli a debito dei pensionati (valore 7 nell’ultimo byte del campo GP1AF05) o di pensioni per le quali sono assenti in archivio dati essenziali per il calcolo (valore 5 nell’ultimo byte del campo GP1AF05) e che sono quindi in pagamento con un importo non aggiornato.
Non appena sarà disponibile la procedura di ricostituzione le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento.
Con messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede il numero delle pensioni per le quali risulta memorizzato il flag di ricostituzione d’ufficio.13.2 – Pensioni localizzate a particolari uffici pagatori
Le procedure non prevedono più, nel contesto delle operazioni di rinnovo, l’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulta sospeso.
Si raccomanda in particolare di provvedere con ogni tempestività agli adempimenti indicati nella circolare n. 59 del 14 marzo 2001 per quanto riguarda le pensioni il cui pagamento è stato sospeso a seguito della segnalazione di decesso del pensionato da parte dell’ente pagatore, nonché all’accertamento dell’eventuale decesso dei titolari delle prestazioni i cui pagamenti vengono rendicontati come non riscossi.
In proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di intervenire tempestivamente.
Con messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede il numero e l’elenco delle pensioni localizzate ad ufficio pagatore ex ELI, ora ABI 99999 e CAB 3300009 e tuttora vigenti. Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere all’eliminazione delle stesse in tutti i casi in cui il titolare è deceduto.13.3 – Pensioni con importo pari a zero
Con messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede il numero e l’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2004 con importo pari a zero. Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.13.4 – Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2004
Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2004 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.
Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti a cura delle Sedi i ratei di tredicesima maturati.14 – Tassazione delle pensioni per l’anno 2004
Le ritenute IRPEF sono state determinate sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nelle relative circolari applicative emanate dall’Agenzia delle Entrate; in particolare la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la circolare n.15/E del 1° febbraio 2002.
Come previsto dalla citata circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate e come ribadito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo – Finanze, con nota n. 3-16431 del 20 novembre 2003, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione spettante sulla base dell’importo complessivo annuo, è stata ripartita su dodici mensilità. Per l’anno 2004 è stato pertanto determinato il conguaglio fiscale sulla tredicesima con le modalità utilizzate per la generalità dei redditi da lavoro dipendente e da pensione.
Le tabelle con gli scaglioni aggiornati, le deduzioni e le detrazioni sono riportate in allegato 1.
Per l’anno 2004 la tassazione delle pensioni è stata effettuata considerando i codici memorizzati in GP3CDTI relativi sia alla deduzione che alle detrazioni.
In allegato 5 è riportato il messaggio n.196 del 4 giugno 2003 con il quale è stato comunicato l’aggiornamento dell’archivio con i nuovi codici.
La deduzione di 7.000,00 euro è stata attribuita ai pensionati per i quali risulta memorizzato il codice 1 nel terzo byte della stringa dei codici. Le pensioni di importo annuo inferiore ai 7.500,00 non sono state tassate così come è stata applicata la salvaguardia per i redditi compresi tra 7.500,00 e 7.800,00 euro, se il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92; l’informazione è rilevata dalla presenza del codice 1 nel 13mo byte dei codici deduzione e detrazioni.
Le informazioni necessarie per la compilazione del Mod. CUD 2004 (consuntivo 2003) con i nuovi dati sono memorizzate nei sottoelencati campi.
GP3EIMP
imponibile al netto degli oneri deducibili e al lordo della deduzione;
GP3EONR
oneri deducibili già dedotti dall’imponibile;
GP3EDTZRCN
deduzione, se spettante
GP3T35EDTI
detrazioni d’imposta applicate;
GP3EDTICGF
detrazioni d’imposta per coniuge, figli e familiari a carico;
GP3EDTILD
detrazioni d’imposta per pensionati;
GP3FINDCPL
codice di presenza di pensione complementare.
In allegato 6 sono riportati alcuni esempi di calcolo di ritenute IRPEF in competenza 2004.14.1 – Tassazione congiunta (articolo 8 decreto legislativo n. 314 del 1997)
E’ stata effettuata la tassazione congiunta per tutti i titolari di più prestazioni. Al fine di evitare disagi derivanti da conguagli operati in corso d’anno dai diversi Enti, si è provveduto ad effettuare per tutti i titolari di più pensioni la ripartizione dell’imposta dovuta in proporzione agli imponibili di ogni prestazione.
Sono state disabbinate ai fini della tassazione le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono pervenuti al Casellario centrale dei pensionati gli importi relativi all’anno 2002 e quelle per le quali sono state effettuate variazioni anagrafiche.
Con messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede l’elenco delle pensioni disabbinate. Le Sedi avranno cura di verificare e sistemare le situazioni segnalate.14.2 - Modalità di tassazione delle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite
La tassazione della quota corrisposta al beneficiario dell’assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e dell’assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4) è effettuata tenendo conto della disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In allegato 7 è riportato il messaggio n. 84 del 12 marzo 2003 con il quale, al punto 2, sono state portate a conoscenza delle Sedi le particolari modalità di tassazione delle quote in argomento.15 – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
Sono state aggiornate le aliquote per l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, tenendo conto che l’articolo 315.1 – Addizionale regionale all’IRPEF
L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2003 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2004 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
Ai pensionati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle D’Aosta e nelle province autonome di Bolzano e di Trento che non hanno adottato provvedimenti di modifica dell’aliquota, è stata applicata l’aliquota dello 0,9 per cento.
Ai pensionati residenti nelle Regioni Calabria, Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria sono state applicate le disposizioni previste dalle rispettive leggi regionali. Per la regione Puglia in particolare è stata applicata l’aliquota dello 0,9% ai pensionati residenti al 31 ottobre 2002 nei Comuni della zona terremotata.
In allegato 8 è riportata una sintesi delle disposizioni delle singole Regioni; il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione è riportato in allegato 1.15.2 – Addizionale comunale all’IRPEF
L’elenco dei Comuni e delle aliquote da applicare per l’anno 2003 è riportato nell’allegato 9.
Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2003 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2004 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
Sul data base delle pensioni è memorizzato
- nel campo GP3CADDCMN del CUD 2003 consuntivo, il codice catastale del Comune;
- a destra del codice, fra parentesi, la denominazione del Comune e la sigla automobilistica della provincia;
- nella riga successiva l’aliquota percentuale approvata.16 – Determinazione dei dati fiscali a consuntivo
Come di consueto i dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:
- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA per i casi in cui la pensione non fosse stata ricostituita nel corso dell’anno;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli.16.1 – Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli
Le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte nell’allegato 9 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, al quale si rinvia.16.2 – Codici di destinazione delle certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:
a) pensioni abbinate fiscalmente:
pensioni per le quali viene emessa la certificazione:
M se non è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale;
P se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale;
R per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:
A se non è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
B se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale.
b) pensioni non abbinate fiscalmente:
0 se non è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale;
1 se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale;
5 per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
2 per le quote di pensione ai superstiti;
E per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo.17 – Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2004 le procedure centrali hanno provveduto a calcolare i seguenti conguagli:
- conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;
- conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali;
- conguagli per addizionale regionale e comunale.
I conguagli sono memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e vengono gestiti al momento dell’estrazione della rata mensile.
Di seguito si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.17.1 – Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato e conguagli per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF
Sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come “validati” e verranno gestiti al momento dell’estrazione delle rate mensili di pensione:
- conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;
- conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF.
I conguagli IRPEF a credito del pensionato vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2004 e sono memorizzati nel campo GP8MD53E e individuabili dal codice 139 presente nel campo GP8MD52.
I conguagli IRPEF a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2004, sono memorizzati nel campo GP8MD53E e individuabili dal codice 140 presente nel campo GP8MD52. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF è trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2004, è memorizzato nel campo GP8MD53E e individuabile dal codice 141 presente nel campo GP8MD52. Il recupero sui rimborsi IRPEF può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo oppure può derivare da conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare.17.2 – Conguagli da rinnovo per pensione e relative ritenute IRPEF
Sono stati inoltre memorizzati, al momento del ricalcolo della pensione, i conguagli con i seguenti codici in GP8MD52:
194 Conguaglio di pensione a credito da rinnovo
500 Conguaglio di pensione a debito da rinnovo
501 IRPEF a debito su conguaglio di pensione da rinnovo
502 IRPEF a credito su conguaglio di pensione da rinnovo
E’ stato inoltre registrato l’importo netto con codice 133. Gli importi relativi ai codici 501 e 502 non sono stati sommati in GP8MD04E.17.3 – Addizionale regionale e comunale per l’anno 2003
I conguagli relativi all’addizionale regionale e comunale per l’anno 2003 sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e verranno recuperati in 11 mensilità.
Al momento dell’estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
498 Trattenuta addizionale regionale IRPEF
499 Trattenuta addizionale comunale IRPEF18 – Periodicità di pagamento delle pensioni
I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni sono stati rideterminati con l’applicazione della perequazione.
In particolare:
- vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;
- vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 60,00 euro;
- vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 60,00 euro.19 – Comunicazione ai pensionati
In occasione del rinnovo per l’anno 2004 si è provveduto a rivedere e integrare il “pacchetto” comunicazione ai pensionati.
E’ previsto l’invio in unico plico del Mod. ObisM, della richiesta di dichiarazione reddituale, del Mod. CUD 2004, della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV.19.1 – Certificato di pensione per l’anno 2004 – Modello Obis M
Viene emesso per ogni soggetto pensionato un unico Mod. ObisM (allegato 10) contenente le informazioni di tutte le sue pensioni.
Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni d’imposta, quote in cumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con l’indicazione degli importi mensili per ognuna delle pensioni.
Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale.
E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.
Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di tutore viene inviato all’indirizzo del tutore.
Per poter anticipare la consegna dei Modelli ai pensionati si è provveduto ad anticipare la predisposizione dei dati da fornire a POSTEL: anziché preparare i dati in occasione della prima estrazione degli ordinativi di pagamento, si è provveduto alla predisposizione degli stessi al momento del ricalcalo della pensione.19.1.1 – Informazioni relative ai redditi
Considerato che le prestazioni o le quote delle stesse legate ai redditi sono sempre più significative, nell’ottica di fornire informazioni sempre più complete, è stato inserito sul Mod. ObisM un apposito riquadro che riporta i dati reddituali utilizzati per il ricalcolo in occasione del rinnovo per il 2004.
Viene inoltre riportato un ulteriore specifico riquadro per le pensioni per le quali la memorizzazione dei redditi relativi agli anni 1999, 2000 e 2001 non ha comportato alcuna variazione degli importi in pagamento.
Per i pensionati che non hanno ancora provveduto a restituire le dichiarazioni reddituali richieste negli anni scorsi, è inserita una apposita nota che ricorda l’impegno e prevede il ricalcolo in diminuzione se le dichiarazioni non perverranno entro il 31 maggio 2004.
E’ previsto uno specifico riquadro (che indica che l’attribuzione è stata fatta in via provvisoria sulla base dei redditi memorizzati) per le pensioni per le quali è stato corrisposto a dicembre 2003 l’importo aggiuntivo di euro 154,94.19.2 – Comunicazione dell’importo della rata di gennaio 2004
Per l’anno 2004 il Mod. ObisM non riporterà le informazioni relative al pagamento di gennaio, tali informazioni seguiranno le regole “normali”: saranno stampate dagli Enti pagatori nei soli casi in cui sono presenti conguagli da corrispondere.19.3 – Richiesta della dichiarazione reddituale
Unitamente al Mod. ObisM viene inviata all’interessato, nel caso in cui percepisca una prestazione legata al reddito, la richiesta per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2003.
Considerato che, sul Mod. ObisM, vengono comunicati al pensionato i redditi sulla base dei quali è calcolata la pensione in pagamento, è stata prevista la nuova dichiarazione Mod. REDNONVAR che dovrà essere utilizzata in tutti i casi in cui i dati reddituali del pensionato non risultano variati rispetto alla precedente dichiarazione. Tale modello debitamente firmato potrà essere consegnato ad un CAF o a un professionista abilitato o a una Sede INPS.
Come già previsto per le precedenti richieste, non devono essere dichiarati i redditi derivanti da pensioni in quanto presenti sul Casellario centrale dei pensionati.19.4 – Certificazione dei redditi (modello CUD)
Con provvedimento dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, è stato approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2004” con le relative istruzioni (allegato 11) ed è stato previsto che la certificazione debba essere consegnata agli interessati entro il 15 marzo 2004.
Per le sole situazioni, per le quali sono memorizzate detrazioni per familiari a carico (diversi dal coniuge) e vengono operate ritenute IRPEF, unitamente al Mod. CUD, verrà spedito il Mod. DETR04 (allegato 10).19.5 – Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996
Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01 (allegato 12)
Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICINC01 (allegato 12).
Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL, se residenti nelle Regioni a statuto speciale che non hanno ancora approvato le leggi regionali di passaggio delle competenze, (Sicilia e Sardegna), alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL, negli altri casi.
Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662/96 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4.20 – Mandati di pagamento
I mandati di pagamento per gennaio 2004 sono stati resi disponibili per Poste Italiane Spa e per gli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.In considerazione degli elementi nuovi che hanno caratterizzato l’operazione di rinnovo, con particolare riguardo alle nuove modalità di verifica dei dati reddituali, della tassazione e di invio delle comunicazioni, si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.
[Allegati in formato .pdf dal sito INPS - nota di Tax & Lex]
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12
Allegato N.13
Allegato N.14
Allegato N.15