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Circolare INPS n. 17 del 23.01.2004
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Liquidazione delle pensioni in competenza dell’esercizio 2004
Circolare INPS n. 17 del 23.01.2004SOMMARIO: Si riepilogano le modalità operative per la liquidazione delle pensioni in competenza 2004
Con messaggio n. 406 del1’11 dicembre 2003 è stata resa disponibile la funzione di calcolo delle pensioni. Da tale data è possibile calcolare anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture, dalle Regioni, dai Comuni e dalle ASL sia con la procedura INVCIV – WEB che con la procedura ICNULI.
Si riepilogano di seguito gli aggiornamenti effettuati.1 – Liquidazioni provvisorie
Con messaggio n. 414 del 12 dicembre 2003 è stata resa disponibile la versione aggiornata della procedura pensioni che memorizza, su data base centrali, il conto assicurativo utilizzato per la liquidazione della pensione, e che prevede la memorizzazione sul data base delle pensioni, in GP1AZ11E, del codice di “Tipo liquidazione”.
In particolare, vengono memorizzati i seguenti codici:Codice
Descrizione
A
Pensione liquidata in forma provvisoria per coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni
B
Pensione liquidata in forma provvisoria per coefficienti di rivalutazione della mobilità
M
Pensione liquidata in forma provvisoria per contribuzione incompleta (informazione richiesta all’operatore al termine della gestione conto)
N
Pensione liquidata in forma provvisoria per contribuzione incompleta e per coefficienti
Le pensioni con decorrenza dal gennaio 2004 in poi, per le quali risulta memorizzato il codice A o il codice B, saranno ricostituite in automatico non appena saranno noti i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi relativi alle decorrenze 2004.
Di conseguenza, la procedura di liquidazione delle pensioni in competenza 2004 non prevede più lo scarto “55” per le pensioni con decorrenza dal gennaio 2004, provenienti dalla procedura pensioni.
Nel caso in cui pensioni con decorrenza 2004 vengano liquidate senza l’utilizzo della procedura pensioni, in attesa della disponibilità dei coefficienti di rivalutazione per il 2004, l’indicazione del codice di provvisorietà dovrà essere effettuata a cura delle Sedi che dovranno poi ricostituire le stesse non appena saranno comunicati i coefficienti aggiornati.
Come di consueto, possono essere liquidate come definitive, le pensioni da calcolare, in tutto o in parte, in forma retributiva aventi decorrenza nell’anno 2003 e le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette con decorrenza anteriore al gennaio 2004.
Possono, inoltre, essere liquidate in via definitiva le pensioni da calcolare in forma contributiva con decorrenza dal 1° gennaio 2004, in quanto è stato già fornito dall’ISTAT, con nota n. SO7532.2003 del 22 aprile 2003, il tasso di capitalizzazione, pari a 0,041614, per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente al 2003.2 - Importo delle pensioni per l’anno 2004, limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, per la pensione sociale e per l’assegno sociale, incremento delle maggiorazioni per i soggetti disagiati
Dal 1° gennaio 2004 alle pensioni viene attribuito l’aumento di perequazione automatica del 2,5 per cento, stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2003.
In allegato 1 alla circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 sono riportati gli importi aggiornati per l’anno 2004 relativi a:
- importo dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali, degli assegni sociali, delle prestazioni INVCIV per l’anno 2004;
- limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo;
- limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- limiti di reddito per l’attribuzione della pensione sociale, a norma dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e del relativo aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni;
- i limiti di reddito per l’attribuzione dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- limiti di reddito per l’attribuzione dell’aumento delle maggiorazioni in applicazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.3 - Retribuzione e reddito pensionabili e minimali di retribuzione
Nell’allegato 1 alla citata circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l’aliquota massima di rendimento dell’80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2004.
Sono, inoltre, riepilogati i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi, ai fini delle prestazioni pensionistiche, a norma dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.4 - Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario
Le percentuali di incumulabilità, di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995 ed i relativi limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 1 alla citata circolare n. 191 del 12 dicembre 2003.5 - Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo
In applicazione dei criteri specificati nella circolare n. 219 del 17 dicembre 1999, il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi da liquidare con decorrenza nel corso dell’anno 2004 deve essere calcolato, in applicazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a 1,055871;
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a 1,053597;
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l’anno 1999, pari a 1,056503;
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l’anno 2000, pari a 1,051781;
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781;
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l’anno 2002, pari a 1,043698;
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l’anno 2003, pari a 1,041614.
Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2003.6 – Prestazioni INVCIV
Le diverse procedure di acquisizione delle prestazioni INVCIV: IVS74, ICNULI e INVCIV-WEB, sono aggiornate per l’acquisizione in competenza 2004.7 – Assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED e VOCOOP
In allegato 1 si riporta l'elenco aggiornato dei codici delle aziende per le quali è pervenuta la documentazione relativa alla liquidazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED e VOCOOP.8 – Benefici per i lavoratori esposti all’amianto
Con circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 sono state fornite le prime istruzioni relative all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Le procedure di liquidazione delle pensioni sono disponibili in versione aggiornata.9 – Pensioni da liquidare agli assicurati ex INPDAI
La procedura di liquidazione delle pensioni è stata aggiornata per consentire la liquidazione delle pensioni ex INPDAI. Le istruzioni operative sono state fornite con il messaggio n. 421 del 23 dicembre 2003 (allegato 2).
Con il messaggio n. 425 del 23 dicembre 2003 (allegato 3) è stata rilasciata la procedura CARPE aggiornata per la determinazione delle retribuzioni medie per la liquidazione delle pensioni in argomento e sono state comunicate le modalità da seguire.10 – Pensioni di reversibilità
10.1 – Precompilazione dei pannelli con i dati della pensione diretta
La procedura di liquidazione è in corso di aggiornamento per precompilare i pannelli della pensione di reversibilità con le informazioni della pensione diretta già presenti sul data base.
Per il momento, la procedura preleva i dati relativi al “codice natura” della pensione diretta e li visualizza sul pannello MNLAN30.
Il terzo sottocampo del codice memorizzato (seconda lettera) non può essere variato, mentre possono essere variati il primo ed il secondo sottocampo.
Viene altresì precompilato il pannello MNLAN40 con i dati anagrafici del pensionato deceduto e con i dati della pensione di provenienza; tali dati non possono essere variati.10.2 – Memorizzazione delle informazioni per la liquidazione dei ratei insoluti al coniuge superstite e ai figli minori
Per consentire la liquidazione dei “ratei maturati e non riscossi” contestualmente alla liquidazione della pensione di reversibilità, è stato predisposto il nuovo pannello MRMSO00 che viene compilato in automatico dalla procedura IVS74 con l’indicazione del codice fiscale del pensionato e del coniuge superstite o del figlio minore, con i dati identificativi della pensione diretta e la data di cessazione del diritto.
Con messaggio INPS.HERMES.14/01/2004.0001043 sono state indicate le modalità da utilizzare per l’acquisizione della data di cessazione diritto in tutti i casi in cui la stessa non risulti memorizzata in GP1AM05Z. Dovrà essere effettuato con analoghe modalità l’aggiornamento del dato in argomento per le pensioni liquidate come “rateo”.11 – Acquisizione dei dati reddituali con la procedura QRED
I dati reddituali devono essere acquisiti utilizzando le funzionalità della procedura QRED descritte con circolare n. 182 del 16 dicembre 2002.
Le Sedi devono prestare la massima attenzione nell’acquisizione dei dati in argomento, al fine di evitare di liquidare pensioni con importi non spettanti.13 - Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF
13.1 - Aliquote, scaglioni e detrazioni
La tassazione delle nuove liquidazioni in competenza 2004 è determinata applicando le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni riportate nell’allegato 1 alla circolare n. 191 del 12 dicembre 2003.13.2 - Tassazione arretrati
Per l’anno 2004 l’aliquota media viene determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, così come previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 2003 [leggi 2002 - nota Tax & Lex], n. 289.
Per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni anteriori al 2004 vengono pertanto tassati utilizzando l’aliquota minima pari al 18 per cento. Per tali arretrati vengono applicate le detrazioni d’imposta, se richieste e spettanti. Non è prevista l’applicazione delle deduzioni di cui all’articolo 10 bis del TUIR per gli arretrati riferiti all’anno 2003.14 – Interessi legali e rivalutazione monetaria
La procedura prevede, come per l’anno 2003, la memorizzazione dei dati relativi agli arretrati e il calcolo automatico degli interessi legali ogni qualvolta sia stata acquisita la decorrenza del diritto agli stessi.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003, n. 286, è stato modificato, a partire dal 1° gennaio 2004, il saggio degli interessi legali e fissato al 2,5 per cento in ragione di anno, a partire dal 1° gennaio 2004.
Di seguito si riepilogano i tassi di interesse in vigore nei diversi periodi temporali.Fonte normativa
Saggio di interesse
Periodo
Articolo 1284 del codice civile
5%
Fino al 15 dicembre 1990
Legge n. 353 del 1990
10%
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
Legge n. 662 del 1996
5%
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
Decreto ministeriale 10 dicembre 1998
2,5%
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
Decreto ministeriale 11 dicembre 2000
3,5%
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
Decreto ministeriale 11 dicembre 2001
3%
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
Decreto ministeriale 1° dicembre 2003
3,5% [*]
Dal 1° gennaio 2004
[*] leggi 2,5% - nota Tax & Lex
15 – Liquidazione delle prestazioni a favore degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali
Con messaggio n. 80 del 27 maggio 2002 è stata comunicata la disponibilità in ARCA degli estratti contributivi degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.
Con circolare n. 79 del 17 aprile 2003 sono state riepilogate le istruzioni per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità in favore degli iscritti al fondo in argomento.
Le procedure di liquidazione sono aggiornate.
Le Sedi dovranno provvedere all’accertamento dei requisiti e alla liquidazione delle pensioni. Pertanto le domande presentate dagli iscritti non dovranno più essere trasmesse alla Direzione Centrale per le Prestazioni.Allegati in formato .pdf dal sito INPS
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3