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Circolare INPS n. 29 del 13.02.2004
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Esoneri contributivi ex Lege 185 del 14 febbraio 1992 in favore delle aziende del settore agricolo colpite da eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Applicazione del beneficio alle società di persone di cui al D.lgs 228 del 18 maggio 2001
Circolare INPS n. 29 del 13.02.2004SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Quadro normativo - 3. Soggetti beneficiari - 3.1. Società di persone - 3.1.1 Società di persone tra imprenditori agricoli a titolo principale - 3.1.2 Società di persone tra coltivatori diretti - 4. Adempimenti delle aziende
1. PREMESSA.
Come è noto, con circolare n. 34 del 7 febbraio 2002 sono state evidenziate le più rilevanti ed oggettive variazioni introdotte dai decreti legislativi n. 226, 227 e 228/2001, in applicazione dei principi contenuti nella legge 5 marzo 2001 n. 57: “disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”.
Ai punti 6 e 7 della citata circolare 34/2002, in particolare, è stata illustrata la portata della normativa prevista agli artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 228/2001 per quanto attiene i riflessi previdenziali ai fini della classificazione e dell’inquadramento in agricoltura delle forme di gestione societaria.
Considerato che al riguardo la normativa incide operativamente in tema di disciplina dell’esonero contributivo, concesso a seguito di calamità naturali decretate di eccezionale gravità con riferimento ai benefici previsti dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185 artt. 3 e 5, con la presente circolare si forniscono, ad integrazione di quanto già disposto con la circolare 11 gennaio 1999 n. 4, le direttive di accesso da parte delle società di persone agli esoneri contributivi in argomento.2.QUADRO NORMATIVO.
Al riguardo si ricorda che il beneficio concesso alle aziende aventi diritto è stato nel tempo disciplinato dai seguenti provvedimenti:
Legge 14 febbraio 1992 n. 185 “Nuova disciplina del Fondo di solidarietà Nazionale”, artt. 3 e 5: disciplina dell’esonero contributivo concesso a seguito di calamità naturali dichiarate di eccezionale gravità;
Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
Legge 13 novembre 2002 n. 256: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici”. L’art. 4 comma 1 ha abrogato il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 17 maggio 1996 n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996 n. 380, facendo riacquistare efficacia alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 3 della legge 185/1992 nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto 273/1996. Ne consegue che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 256/2002, le agevolazioni in esame tornano ad essere concesse per i danni relativi solo alle produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata.
Legge 24 settembre 2003 n. 268: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 luglio 2003 n.192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall’emergenza diossina nella Campania”. L’ art. 1 comma 2 prevede, in presenza di danni alle produzioni vegetali, l’esclusione delle produzioni zootecniche ai fini dell’accertamento dell’incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile, limitatamente all’anno 2003.
Si ricorda, in proposito, che la versione originaria dell’art. 3 comma 1 della legge n. 185/1992 richiedeva, ai fini del diritto all’esonero, che le aziende interessate subissero danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile “esclusa quella zootecnica”, e che l’art. 69 comma 10 della legge n. 289/2002 ha soppresso le parole “esclusa quella zootecnica” da tale articolo, dando in tal modo rilievo alla produzione zootecnica ai fini del computo della produzione lorda vendibile.
Da quanto in premessa si evince che l’art. 1 comma 2 della legge 268/2003 esclude dal computo della produzione lorda vendibile la quota della produzione zootecnica, ma solo con riferimento alle calamità eccezionali dell’anno 2003.3. SOGGETTI BENEFICIARI
Gli artt. 9 e 10 del D.lgs. n. 228/2001 hanno riconosciuto gli stessi diritti e le agevolazioni, stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della specifica qualifica previdenziale, alle aziende autonome condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale nella forma delle società di persone.
Pertanto occorre precisare, relativamente ai benefici della legge n. 185/1992, in quali termini le società di persone tra coltivatori diretti ovvero tra imprenditori agricoli a titolo principale, sono destinatarie dell’esonero parziale della contribuzione in dipendenza delle declaratorie di eccezionale calamità o avversità atmosferiche decretate ex lege.3.1. SOCIETA’ DI PERSONE
Nella fattispecie possono verificarsi due ordini di situazioni:
- tutti i soci rivestono la qualifica previdenziale di coltivatore diretto ovvero tutti i soci rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
In tale contesto deve ricondursi anche l’ulteriore ipotesi di società di persone cosiddette miste, costituite tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, ovviamente tutti iscritti alla gestione previdenziale.
Ne consegue che tutti i soci hanno titolo, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge in argomento, ad usufruire dell’esonero parziale dei propri contributi e di quelli dovuti per gli operai agricoli dipendenti assunti per l’esercizio dell’attività aziendale.
- uno o più soci rivestono la qualifica previdenziale di coltivatore diretto ovvero uno o più soci rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
Per la risoluzione delle problematiche connesse a tale seconda situazione è necessario analizzare distintamente la posizione dei singoli soggetti operanti nell’attività societaria con riferimento alla gestione di appartenenza:
1. imprenditore agricolo a titolo principale
2. coltivatore diretto3.1.1. SOCIETA’ DI PERSONE TRA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE
Per una compiuta valutazione ai fini del diritto da parte delle società di persone costituite tra imprenditori agricoli a titolo principale di accedere all’esonero parziale della contribuzione dovuta, è necessario soffermarsi sulla valenza normativa del combinato disposto degli artt. 9 e 10 del D.lgs.n. 228/2001.
Al riguardo l’art. 9, ultimo capoverso, conferma espressamente agli imprenditori agricoli a titolo principale il riconoscimento della relativa qualifica previdenziale anche se soci di società di persone in quanto, come già precisato al punto 6 della circolare n. 34/2002, l’esercizio in forma societaria di un’attività imprenditoriale agricola non costituisce un impedimento alla tutela previdenziale e quindi all’iscrizione alla gestione.
Il successivo articolo 10 attribuisce, altresì, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle società di persone a condizione che:
- lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola;
- la metà dei soci sia in possesso della relativa qualifica previdenziale (IATP).
Nel fissare i requisiti al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle società di persone, il legislatore ha introdotto due ordini di principi:
- esclusività dell’attività agricola
- prevalenza di soggetti iscritti alla gestione con riferimento al numero dei soggetti che risultano associati.
Da quanto in premessa si evince che gli imprenditori agricoli a titolo principale associati nella forma delle società di persone (semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), in presenza dei predetti requisiti, hanno titolo a richiedere, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge n.185/1992, l’esonero in argomento per la manodopera occupata dalla società.3.1.2. SOCIETA’ DI PERSONE TRA COLTIVATORI DIRETTI.
Complessa appare invece la posizione delle società di persone qualora la loro composizione è rappresentata da soggetti iscritti alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti e soggetti che non rivestono tale titolo.
A tal proposito giova ricordare che con circolare 22 dicembre 1989 n. 75 il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati ha affrontato, con esito positivo, la problematica delle società di persone costituite per lo svolgimento dell’attività agricola da due o più imprese familiari diretto coltivatrici, alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione del 25 settembre 1987. Nella sentenza veniva riconosciuto alle singole imprese il mantenimento della qualifica e quindi la iscrivibilità dei singoli nuclei alla gestione previdenziale.
Il principio, come è noto, è stato altresì confermato dal disposto dall’art. 9 D.lgs. 228/2001. (circ. 34/2002).
Ciò posto, per carenza di una specifica disciplina normativa che contempli l’estensione dell’esonero, nei modi e nei termini previsti per le società tra imprenditori agricoli a titolo principale ex art. 10 del D.lgs. n. 228/2001, anche alle società di persone costituite tra coltivatori diretti e altri soggetti che non rivestono tale qualifica, si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni in attesa che i competenti Ministeri si pronuncino in merito.
Ai fini dell’operatività delle Sedi, si osserva che dovranno essere tenute in evidenza tutte le richieste presentate dalle società di persone costituite tra coltivatori diretti e altri soggetti che non rivestono tale qualifica, qualora abbiano documentato di svolgere in modo esclusivo l’attività agricola e sempre che nell’ambito societario la metà dei soci sia in possesso della qualifica previdenziale.4. ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE.
Le aziende interessate, secondo quanto prescritto dal 3° comma dell’art. 5 della legge in argomento, devono presentare apposita domanda alle Sedi competenti per territorio.
In attesa che sia ridisegnato il modello di richiesta dei benefici, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 31 gennaio 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti anche lo “status societario”.