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Circolare INPS n. 30 del 13.02.2004
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Comma 1 art. 44 del D.L. 30 settembre 2003 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Interpretazione autentica sull’incumulabilità delle agevolazioni contributive nel settore agricolo
Circolare INPS n. 30 del 13.02.2004SOMMARIO: Premessa. Comma 1 art 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Adempimenti delle Sedi
1. Premessa.
Con messaggio 2001/0088/000045 del 2 agosto 2001 avente per oggetto “Cumulo dei benefici leggi n. 48/1988 e n. 67/1988 a favore delle aziende agricole. Sentenza 14227/00 della Corte di Cassazione” si portava a conoscenza delle Sedi che l’intera questione sul cumulo delle agevolazioni era stata rappresentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le opportune valutazioni.
Nelle more delle determinazioni che sarebbero state assunte dal predetto Ministero si invitavano le Sedi a resistere nei casi in cui l’Istituto fosse stato chiamato in giudizio o di respingere le istanze amministrative motivandole con le disposizioni previste dal comma 6 dell’art.9 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Alle stesse disposizioni dovevano attenersi le Sedi del Sud qualora avessero ricevuto istanze di cumulo dei benefici tra sgravi per zona montana o svantaggiata e benefici per la fiscalizzazione del mezzogiorno.2. Comma 1 art 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio citato, il comma 1 dell’art. 44 del D.L.30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, ha fornito l’interpretazione autentica della norma nel momento in cui recita: “ L’articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6, dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, e successive modificazioni e integrazioni.”3. Adempimenti delle Sedi.
Le Sedi che hanno in giacenza istanze amministrative, presentate dalle aziende che hanno richiesto il rimborso per il beneficio della fiscalizzazione, sono invitate a notificare il relativo provvedimento, motivandolo con i contenuti dell’articolo 44 citato.
Relativamente al contenzioso giudiziario pendente, gli Uffici Legali dovranno insistere nel sostenere la tesi della inammissibilità del cumulo delle agevolazioni contributive in oggetto, sulla base della norma sopravvenuta che, per la sua natura di interpretazione autentica, è applicabile -in quanto tale- a tutte le situazioni pendenti e non coperte da sentenze passate in giudicato.
E’ di tutta evidenza che nei casi in cui i datori di lavoro abbiano provveduto ad operare la riduzione contributiva a titolo di fiscalizzazione, le Sedi dovranno provvedere a recuperare gli importi indebitamente trattenuti a detto titolo.