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Circolare INPS n. 36 del 18.02.2004
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Art. 18 legge 23 luglio 1991, n. 223: convenzione con la ACLITERRA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee non pensionistiche. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 36 del 18.02.2004SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della ACLITERRA. sulle prestazioni temporanee
In data 26 novemmbre2003 il Commissario Straordinario dell’INPS Avv. Gian Paolo Sassi e il Presidente della ACLITERRA Iannello Concetto hanno sottoscritto l'allegata convenzione per la riscossione da parte dell'INPS dei contributi associativi sindacali sulle prestazioni di cassa integrazione guadagni, mobilità e trattamenti di disoccupazione ecc., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Per l'applicazione della predetta convenzione, che si allega, si illustrano di seguito i punti salienti:
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola ordinari e speciali possono versare i contributi associativi a favore della ACLITERRA mediante trattenuta sulle indennità predette.
Si precisa che la ACLITERRA è già titolare di convenzione per la disoccupazione agricola pertanto la presente convenzione non riguarda tale tipologia di prestazioni.
La delega sottoscritta dal lavoratore, deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante della stessa a ciò espressamente autorizzato.
Il codice identificativo della ACLITERRA è 1401.
Per consentire all'Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro dovrà indicare all'atto della comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo della Associazione sindacale destinataria del contributo associativo, nonché la misura percentuale dello stesso.
Le deleghe stesse dovranno essere conservate dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Le Sedi INPS provvederanno a dare alle aziende le opportune istruzioni.
La delega, deve essere contestuale alla domanda di prestazione. Essa esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare la delega stessa.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti alla Organizzazione.
A tal proposito la ACLITERRA ha comunicato la misura di dette percentuali, valevoli per le Federazioni aderenti, come di seguito riportate:
- 3% sull'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Le Agenzie INPS invieranno alla ACLITERRA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
Ai fini dell’invio dei tabulati e dell’accredito dei contributi riscossi, si precisa che l’Organizzazione aderente ha comunicato quanto segue:
ACLITERRA, Associazione Professionale Agricola;
Sede Legale: Via G.Marcora, 18/20, 00153 ROMA
Banca Intesa ICI – Banco Ambrosiano Veneto - Filiale n.131, Roma Trastevere
C/C bancario 2375/73 – CIN H - Cod. ABI 03069 – Cod. CAB 05050 – C.F. 97119990584
La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni darà comunicazione, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, della disponibilità dei nuovi programmi e delle modalità operative da seguire per il loro utilizzo.ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della ACLITERRA sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/108 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/108 - per l'accreditamento alla ACLITERRA dei contributi sindacali sopra citati;
- GPA 11/108 - per la rilevazione del debito verso la ACLITERRA.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA 11/108 il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione e all'imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla ACLITERRA, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti la rilevazione dei contributi sindacali in argomento e la definizione dei rapporti finanziari con la citata Organizzazione si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA 11/108, GPA 25/108 e GPA 35/108 sopra indicati.All. 1
CONVENZIONE TRA L’INPS E L’ASSOCIAZIONE ACLITERRA PER LA RISCOSSIONE, DA PARTE DELL'INPS, DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE DOVUTE DAGLI ISCRITTI ALL’ACLITERRA, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223.
L'anno 2003 il giorno 26 del mese di novembre in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, e l’Associazione Acliterra, aderente alla Confederazione Produttori Agricoli (CO.P.AGRI.), nella persona del Presidente nazionale Iannello Concetto,
- vista la determinazione commissariale n.1351 del 25 novembre 2003;
- visto l’art.18 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- vista la Legge 31 dicembre 1996 n.675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- vista la nota n. 432 del 25 marzo 2003, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;Si conviene quanto segue:
Art.1
Il diritto di versare i contributi sindacali all’Acliterra, mediante trattenute da parte dell’INPS, ai sensi dell'art.18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere esercitato dai lavoratori aventi titolo alle seguenti prestazioni: indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sui sussidi per lavori socialmente utili.
Art.2
Il diritto di versare i contributi sindacali all’Acliterra viene esercitata mediante rilascio della delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro della Organizzazione delegataria e la firma del rappresentante. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'INPS, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute sindacali previste dall'art.18 della legge 223/1991, che lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art.18).
In caso di revoca, annullamento o variazione della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo sindacale.
Art.3
E' priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro dell’Acliterra e della firma del rappresentante dell'Associazione. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta sindacale, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne abbia preso atto a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute sindacali a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'Associazione sindacale, a cui favore le trattenute siano state effettuate, restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della presente convenzione, la delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa. Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art.18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art.2, quarto comma, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2, quarto comma. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato art.18, comma terzo.
Art.4
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’Acliterra comunicare annualmente tale misura percentuale all’INPS Sede Centrale.
Art.5
Le Sedi INPS, che liquidano le prestazioni, verseranno all’Acliterra, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.7 e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti, diversificati a seconda che le trattenute siano state effettuate su prestazioni pagate direttamente dall'Istituto ovvero tramite organo erogatore, avverranno rispettivamente entro la fine del mese successivo a quello del pagamento, ovvero nel mese successivo a quello della restituzione della documentazione relativa al pagamento.
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato all'INPS dall’Acliterra.
Le Sedi INPS invieranno all’Acliterra gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.
L'Acliterra s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse su semplice richiesta dell'INPS.
Art.6
I costi di esazione del contributo associativo saranno determinati dall’Istituto in sede di revisione dei costi del servizio di cui alla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
L’Acliterra si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio.
Art.7
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto l’Acliterra stipulante la convenzione, esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L'Associazione sindacale stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.
Art.8
L’Acliterra si impegna ad accettare, senza riserva, tutte le clausole relative ai costi e ai rapporti finanziari inserite nella presente convenzione.
Art.9
La presente convenzione ha efficacia dalla data della stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2004. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno, cioè almeno 6 mesi prima della scadenza.
Si procederà alla revisione dell'accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.
Art.10
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione sindacale stipulante.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’INPS IL PRESIDENTE DELL’ACLITERRA
Avv. Gian Paolo Sassi Iannello ConcettoAllegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)