-
Circolare INPS n. 44 del 10.03.2004
-
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 292 del 17.12.2003. Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2004”, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Circolare INPS n. 44 del 10.03.2004SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2004. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento
Premessa
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 25 novembre 2003, G.U. n. 292 del 17.12.2003, (All.1) ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2004, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell’anno 2003, delle anticipazioni sulle indennità di fine rapporto, delle indennità di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP nonché per l’attestazione dell’ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2003, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
I dati previdenziali di pertinenza dell’I.N.P.S., devono essere certificati da tutti i datori di lavoro, anche non sostituti d’imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n.352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.467 ( modello 01/M).
Come noto, l’articolo 42 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la soppressione dell’Istituto nazionale di Previdenza per i dirigenti industriali (INPDAI) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all’Inps. Pertanto, la certificazione CUD 2004 deve essere rilasciata anche per attestare i dati previdenziali ed assistenziali versati o dovuti all’INPS per l’anno 2003 da parte dei datori di lavoro anche non sostituti d’imposta, che occupano dirigenti ex INPDAI, già tenuti alla presentazione del mod. DAP/12.
Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell’I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 322/98 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2004, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.
Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle predette dichiarazioni unificate, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall’Istituto.
L’art. 4 del provvedimento in questione prevede che, ove il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2003, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione dello schema, i dati previsti nello schema CUD 2004 e non presenti nel CUD 2003 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente delle Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Si rammenta che i dati previdenziali e assistenziali devono, invece, essere comprensivi anche di quelli contenuti nella certificazione precedente.
Lo schema di certificazione CUD 2004, può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2003 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2003 e 2004 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ad anni successivi.
Si precisa che nella certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente facendo riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
CUD 2004 “ Certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater,del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2003”
Lo schema di certificazione CUD 2004 (All. 2), presenta, nella Parte “C”, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, alcune novità nel tracciato della Sezione 1 rispetto a quello dell’anno precedente:
- La casella Ente che consentiva l’identificazione dei dati relativi all’ex INPDAI, con un apposito codice, è stata eliminata in quanto a seguito dell’incorporazione dell’INPDAI nell’INPS (art.42, L.289/02).
- La casella “FG” delle Assicurazioni coperte che evidenziava i lavoratori che versano i contributi per il fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto, già utilizzata per le esigenze dell’ ex INPDAI, è stata soppressa.
- La casella 12 “Settimane utili”, da utilizzare per i lavoratori con rapporto part-time, è stata affiancata alla casella 11 “Settimane retribuite” al fine di consentire una maggiore facilitazione nella lettura dei dati.Modalità di compilazione
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (All.3 - Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta -)
In merito alla compilazione del riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS, si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.SEZIONE 1
Qualifica Assicurativa
I punti 1,2,3 del campo “Qualifica Assicurativa” devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.
Nel punto 1 sono state istituite le seguenti nuova qualifiche assicurative:
- Qualifica “9” per i Dirigenti di azienda industriale assunti dall’01.01.2003 iscritti al F.P.L.D.
- Qualifica “A” Atipica ex INPDAI (Vedi messaggio n.142 del 26.11.2003)
Inoltre, per quanto riguarda il punto 1 il codice 3 identifica anche i dirigenti di aziende industriali iscritti alla gestione separata ex INPDAI (in forza al 31.12.2002).
Nel punto 2 “Tempo pieno o parziale” si precisa che per i dirigenti già iscritti all’INPDAI, icodici “L,N,R”dovranno essere indicati in sostituzione dei codici Tipo rapporto D1, D2, D3.
A partire dall’anno di competenza 2003 il codice 02 e la relativa casella ”Ente”sono soppressi.Assicurazioni coperte : copertura assicurativa IVS
Nei punti da 6 a 8 – IVS – DS – Altre - devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle predette gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi.
Dall’01.01.2003 per i dirigenti di aziende industriali deve essere barrata la casella IVS.
La casella FG è stata soppressa.
Competenze correnti e altre competenze
Nei punti 9 e 10 devono essere indicate rispettivamente le “Competenze correnti” e le “Altre Competenze”.
La ripartizione tra gli imponibili previdenziali tra “Competenze correnti” e “Altre competenze” è finalizzata alla determinazione della Retribuzione media settimanale utile per l’eventuale accredito figurativo ai fini del diritto e della misura della pensione (Parte C Sezione 3 CUD).
In particolare si precisa che la retribuzione da indicare nel punto 9 deve essere quella assoggettata al contributo IVS anche nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse comprese quelle relative ai dirigenti di aziende industriali. Nel punto 9 devono essere indicate anche le retribuzioni convenzionali.
Si precisa inoltre che, anche per i dirigenti di aziende industriali la compilazione del campo 10 è obbligatoria.
Massimale art. 2, c. 18, L. 335/95
Si precisa, infine, che per i lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, co.18, della legge 335/1995 (dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996, ovvero optanti), compresi i dirigenti di aziende industriali, gli imponibili devono essere indicati nei punti 9 e 10 tenendo conto, complessivamente, del massimale contributivo fissato dalla legge 335/95 che per l’anno 2003 è pari a Euro 80.391,00. Nei punti 11 (settimane retribuite) e 13 (giorni retribuiti) vanno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese quelle per le quali non sia dovuta contribuzione pensionistica per superamento del massimale. Tale criterio sarà seguito anche per la compilazione dei punti 14 e 15 (mesi retribuiti nell’anno).
Ai fini della ripartizione del massimale tra punto 9 (competenze correnti) e punto 10 (altre competenze) occorre implementare separatamente i due valori, sommando gli importi sottoposti a contribuzione, in ordine cronologico, fino a concorrenza del massimale contributivo.
Qualora per lo stesso lavoratore si debbano certificare più situazioni assicurative (ad es. impiegato che viene nominato dirigente) e il massimale risulti già superato nella prima certificazione, nella certificazione del secondo periodo nei punti 11 e 13 vanno indicate le settimane e le giornate retribuite, nonché nei punti 14 e 15 i mesi coperti, ancorché non sia dovuta contribuzione pensionistica, mentre nelle competenze correnti (punto 9) va indicato il valore convenzionale “1” (1 euro).
Indennità sostitutiva del preavviso e massimale
Con il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003, sono state fornite istruzioni per l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità di preavviso nell’’ipotesi di superamento del massimale annuo.
In relazione ai chiarimenti richiesti ai fini della compilazione del CUD si forniscono le seguenti indicazioni:
a) indennità di preavviso ricadente nell’anno 2003 ed assoggettata parzialmente fino al massimale annuo
Nei punti 9 e 10 va indicata la retribuzione senza l’indennità del preavviso e nel punto 11 le settimane retribuite corrispondenti al punto 9.
Nella sezione “retribuzioni particolari” va indicato:
- punto 26 il codice “P”
- nei punti 27 e 28 il periodo coperto dall’indennità sostituiva di preavviso;
- nel punto 29 l’importo dell’indennità assoggettata a contribuzione pensionistica nei limiti del massimale (la parte eccedente il massimale sulla quale sono state versate le contribuzioni minori sarà indicata su altro rigo con il codice tipo “98” nel punto 26 e come data finale nel punto 28 quella del termine di preavviso)
- nel punto 30 il numero delle settimane cui si riferisce il preavviso.
b) indennità di preavviso ricadente nell’anno 2003 ed esclusa dall’imponibile in quanto eccedente il massimale
Nei punti 9 e 10 va indicata la retribuzione assoggettata a contribuzione pensionistica entro l’ammontare complessivo del massimale e nel punto 11 le settimane comprese quelle per le quali non sia stata versata contribuzione pensionistica per superamento del massimale. Nella sezione “retribuzioni particolari” va indicato:
- punto 26 il codice “P”
- nei punti 27 e 28 il periodo coperto dall’indennità sostituiva di preavviso;
- nel punto 29 va indicato il valore convenzionale “1” (l’indennità interamente eccedente il massimale, sulla quale sono state versate le contribuzioni minori, sarà indicata su altro rigo con il codice tipo “98” nel punto 26 e come data finale nel punto 28 quella del termine di preavviso)
- nel punto 30 il numero delle settimane cui si riferisce il preavviso.
c) indennità di preavviso a cavallo degli anni 2003 e 2004
Per la compilazione dei punti 9, 10 e 11 vanno osservate le istruzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) in relazione all’ipotesi che ricorre con riferimento ala quota di indennità di preavviso di competenza dell’anno 2003. Per la parte di indennità di competenza dell’anno 2004 va compilato un ulteriore rigo delle retribuzioni indicando:
- punto 26 il codice “P”
- nei punti 27 e 28 il periodo dell’anno 2004 coperto dall’indennità sostituiva di preavviso;
- nel punto 29 l’importo di indennità riferito all’anno 2004
- nel punto 30 il numero delle settimane cui si riferisce la parte di indennità relativa all’anno 2004.
Tipo rapporto
Il punto 20 “Tipo rapporto” va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.
Ai fini della compilazione della certificazione relativa all’anno 2003 si precisa che:
- è stato istituito il nuovo codice “Tipo rapporto” “10” : Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS). Tale codice corrisponde al tipo contribuzione “10” utilizzato nel DM/10;
- il codice “20” deve essere utilizzato anche per i lavoratori non iscrivibili all’ex Fondo di previdenza per il personale addetto ai di pubblici servizi di trasporto. Tale codice corrisponde al tipo contribuzione “20” utilizzato nel DM/10;
- il codice 70 con significato “Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75, legge n. 388/2000” trova applicazione anche per i dirigenti di aziende industriali Tale codice dovrà essere utilizzato in luogo del codice 99 in uso per l’ex INPDAI.
- Il codice 92 “Dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 20 della Legge n.266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro” deve essere utilizzato anche per i dirigenti di aziende industriali.
A partire dall’anno di competenza 2003 come già accennato nella circolare n. 58/2003 non dovranno più essere utilizzati i seguenti codici:
- codice 98 non più in uso in quanto la norma ha esaurito i suoi effetti. Peraltro, tale codice è utilizzato dall’INPS, con altro significato, nel campo 26 “Tipo” per individuare i lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui alla legge n.335/1995”.
- i codici “D1”, “D2” e “ D3” sono stati sostituiti dai codici L,N,R da indicare, come sopra specificato, nel campo Qualifica.SEZIONE 2 (Retribuzioni Particolari)
Contribuzione atipica ex INPDAI
In base all’art. 4, 2° comma, della legge n. 44 del 15/03/1973, l’INPDAI consentiva al dirigente di azienda industriale di proseguire i versamenti contributivi in caso di conferimento, da parte dell’azienda stessa, di cariche sociali comportanti la perdita del requisito della subordinazione.Tale forma contributiva, per la sua specificità è stata definita “atipica” ( Messaggio 142 del 26.11.2003)
Pertanto, dal 1 gennaio 2003 è stato istituito il nuovo codice “tipo” retribuzione particolare “AT”.
I periodi per i quali è stata versata la contribuzione atipica devono essere dichiarati nel modello CUD compilando i seguenti punti della parte C “dati previdenziali ed assistenziali INPS” come segue:
Sezione 1
Nel punto 1 “Qualifica” indicare il codice di nuova istituzione “A”
Nei punti 4 e 5 indicare rispettivamente la matricola e la provincia lavoro
Nel punto 6 “assicurazioni coperte” barrare la casella IVS
Sezione 2 “retribuzioni particolari”
Nel punto 26 “tipo” il codice “AT” con il significato di “Contribuzione atipica ex INPDAI”
Nei punti 27 “data inizio” e 28 “data fine” indicare il periodo di riferimento dei trimestri, ovvero la data iniziale e finale del trimestre a cui si riferisce la contribuzione atipica.
Nel punto 29 “retribuzione” indicare la retribuzione di riferimento presa a base per il calcolo della contribuzione atipica per il periodo considerato.
Nel punto 30 “settimane retribuite” indicare il numero delle settimane corrispondenti
Nessun dato va indicato nella sezione 3.
Lavoratori extracomunitari legalizzati
Si fa presente che il codice “XZ” con il significato di “Lavoratori extracomunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare” (Circolare INPS n. 161 del 25 ottobre 2002), ha cessato la validità e pertanto ai fini della compilazione della certificazione 2003 devono essere osservate le modalità di compilazione previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.Lavoratori soggetti al massimale annuo
Il codice “98” avente il significato di “Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all’art. 2, co.18, della legge n.8 agosto 1995, n.335”, dall’1.1.2003 deve essere utilizzato anche peri dirigenti di azienda industriale. Si rammenta che la retribuzione da indicare in corrispondenza di detto codice è quella eccedente il massimale sulla quale sono state versate le sole contribuzioni minori.
Dirigenti aziende industriali
Dall’ 1.1.2003 non dovranno essere più utilizzati i seguenti codici già in uso per i dirigenti ex INPDAI:
- “EN” - “RG”- “RI” - “AP- “OR”SEZIONE 3 – Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
I punti da 35 a 50 devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l’accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione ai seguenti eventi:
- malattia o infortunio
- malattia ex lege n. 88 del 1987,
- congedi per maternità e paternità,
- congedi parentali,
- riposi e permessi,
- congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
- periodi di integrazione salariale
- donatori di sangue L.107/90.
In relazione a quesiti pervenuti circa la compilazione dei punti 40, 41, 42, 43, 48 E 49 si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Nei punti 40 (Sett.1) e 41 (Sett.2) della casella “Maternità e Congedi D.Lgs 151/01 - Accredito retribuzione effettiva – devono essere indicati i seguenti periodi riconoscibili figurativamente, sulla base della retribuzione effettiva (art. 8, legge 23 aprile 1981, n. 155):
- periodi di congedo di maternità e paternità ex art. 16, 17 , 20 e 28, D.Lgs. n. 151/2001;
- periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. n.151/2001, (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino);
- periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.151/2001;
- prolungamento del congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap, disciplinato dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. n.151/2001 (art. 33, comma 1, legge n. 104 del 1992);
- permessi mensili (tre giorni) per figli con handicap in situazione di gravità, disciplinati dall’art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, co.3, L.104/1992).
- permessi mensili (tre giorni) per genitori, parenti o affini entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, disciplinati dall’art. 33, co.3, L.104/1992.
- permessi mensili (tre giorni) ai sensi dell’art. 33, co.6, legge n.104 per lavoratore con handicap grave.
Nei punti 42 (Sett.1) e 43 (Sett.2) della casella Congedi D.Lgs 151/01 – Accredito retribuzione convenzionale – devono essere indicati i seguenti periodi riconoscibili figurativamente, sulla base di un valore retributivo convenzionale:
- riposi giornalieri (due ore al giorno) fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n.151/2001( ex permessi per allattamento);
- congedi parentali disciplinati dall’art. 35, comma 2, D.Lgs. n.151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l’8° anno);
- riposi giornalieri (due ore al giorno) per figli con handicap gravi fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, disciplinati dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. n.151/2001 (art. 33, co.2, L.104/1992);
- congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n.151/2001.
- riposi giornalieri (due ore al giorno) per lavoratore portatore di handicap grave art. 33, co.6, L.104/1992.
I dati da indicare nei punti 48 e 49 riguardano i congedi di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs. n.151/2001, fruiti dai genitori (o in loro assenza da fratelli o sorelle) per assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità. In base a tale norma sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo, per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere il soggetto (figlio o fratello) portatore di handicap grave. Durante il congedo spettano un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita e la copertura figurativa nel limite massimo di euro 38.019,16 per l’anno 2003.CONTRIBUTI DOVUTI
punto 51
Il contributo aggiuntivo 1% (IVS), a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile, di norma deve essere indicato nel punto 51.
Tuttavia, l’importo di detto contributo trattenuto a seguito del conguaglio di fine anno con la mensilità di gennaio 2004, al pari delle ritenute previdenziali riferite alle componenti variabili della retribuzione per le quali gli adempimenti contributivi sono stati assolti nel mese di gennaio 2004, non deve essere riportato nel campo in questione della certificazione CUD 2004.
Particolarità di compilazione del punto 51 per le aziende che godono di sospensione contributiva
I contributi a carico del lavoratore oggetto di sospensione per calamità naturali non devono essere riportati nel punto in questione. Nelle “annotazioni” sarà indicato il relativo importo con gli estremi dell’ordinanza di sospensione. Ove detti contributi siano stati considerati ai fini della determinazione dell’IRPEF sospesa, sarà opportuno precisare tale circostanza nelle “annotazioni”.SEZIONE 4 (Collaborazioni Coordinate e continuative)
Collaborazioni coordinate e continuative
Come noto questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2003, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.
Si precisa che nel punto 57 (compensi corrisposti) l’importo dei compensi deve essere indicato nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 335/1995 (anno 2003 € 80.391,00).Allegato N.1 [ provvedimento presente in Tax & Lex]
Allegato N.2 documento in .pdf dal sito INPS
Allegato N.3 documento in .pdf dal sito INPS