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Circolare INPS n. 46 del 10.03.2004
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Esonero contributivo ex Lege 14 febbraio 1992 n. 185, in favore delle aziende del settore agricolo colpite da eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Chiarimenti sulla concessione del beneficio
Circolare INPS n. 46 del 10.03.2004SOMMARIO: Premessa - Aziende con pluralità di fondi - Assicurazione della produzione lorda vendibile
1. PREMESSA
Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimenti riguardo l’applicazione del parziale esonero contributivo di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 185/1992 in ordine alle questioni di seguito riportate:
concessione del beneficio ad aziende con pluralità di fondi, alcuni dei quali allocati in zone non colpite dall’evento calamitoso;
applicazione del beneficio nell’ipotesi di assicurazione della produzione lorda vendibile.2. AZIENDE CON PLURALITA’ DI FONDI
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della legge 185/1992, le aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, hanno diritto all’esonero parziale del pagamento dei contributi in scadenza nei 12 mesi successivi, quando ricadono nelle zone delimitate dal decreto ministeriale declaratorio dell’eccezionale calamità, sempre che a causa della stessa abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile.
L’esonero in questione, si ricorda, è attribuito, sia in relazione alla contribuzione dovuta, a titolo proprio, dal titolare dell’azienda iscritto alla gestione previdenziale dei CD/CM o IATP, sia in relazione alla contribuzione dovuta a seguito di assunzione di manodopera dipendente, utilizzata per le esigenze lavorative dei fondi che rappresentano l’intera consistenza aziendale.
Preliminarmente si osserva che la circostanza che alcuni fondi rientranti nella citata realtà aziendale insistano su Comuni non calamitati è ininfluente in quanto, ai sensi dei sopra citati artt. 3 e 5, l’esonero spetta all’azienda, la quale è definita dall’art. 2555 del Codice Civile come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Ne consegue, pertanto, che il beneficio è esteso anche a quei fondi, compresi nell’azienda, ma ricadenti in Comuni non presenti nel decreto ministeriale.
Diversa è la situazione che si presenta nell’ipotesi in cui il titolare dell’azienda autonoma CD/CM o IATP sia anche proprietario, affittuario, ecc., di altri fondi che non rientrano nell’originaria consistenza denunciata all’atto della costituzione dell’azienda o con successiva variazione. Ciò in quanto il titolare dell’azienda conduce a titolo diverso i citati fondi e non come soggetto iscritto alla gestione. Nella fattispecie viene meno il riconoscimento dei benefici ex lege n. 185/1992 per la manodopera assunta qualora i fondi così individuati (esclusi dall’originaria azienda) ricadano su Comuni dichiarati calamitati.3. ASSICURAZIONE DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
L’art. 2 comma 1 del decreto legge 17 maggio 1996 n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996 n. 380, ha sostituito il secondo periodo del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 185/1992, stabilendo che: “A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35% e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all’art. 9 comma 2”.
Conseguentemente, mentre la versione originaria dell’art. 3 della legge n. 185/1992 concedeva le agevolazioni soltanto per i danni relativi alle produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata, la legge n. 380/1996, a decorrere dalle calamità verificatesi nel 1995, ha esteso il beneficio anche ai danni alle produzioni che, pur essendo ammissibili all’assicurazione agevolata, non sono state però assicurate.
Come già indicato al punto 2 della circolare del 13 febbraio 2004 n. 29, il legislatore è nuovamente intervenuto sul punto in esame con il Decreto Legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002 n. 256, il cui art. 4 comma 1 ha abrogato il comma 1 dell’art. 2 del decreto legge n. 273/1996, facendo in tal modo riacquistare efficacia alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 3 della l. 185/1992 nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto 273/1996. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 256/2002, le agevolazioni tornano ad essere concesse per i danni relativi solo alle produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata.