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Circolare INPS n. 48 del 15.03.2004
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Art. 18 legge 23 luglio 1991, n. 223: convenzione con la UNSIC per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee non pensionistiche. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 48 del 15.03.2004SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della UNSIC. sulle prestazioni temporanee
In data 2 marzo 2004 il Commissario Straordinario dell’INPS Avv. Gian Paolo Sassi e il Presidente della UNSIC Domenico Mamone hanno sottoscritto l'allegata convenzione per la riscossione da parte dell'INPS dei contributi sindacali sulle prestazioni di cassa integrazione guadagni, mobilità e trattamenti di disoccupazione ecc., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Per l'applicazione della predetta convenzione, che si allega, si illustrano di seguito i punti salienti:
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola ordinari e speciali possono versare i contributi sindacali a favore della UNSIC mediante trattenuta sulle indennità predette.
La delega sottoscritta dal lavoratore, deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante della stessa a ciò espressamente autorizzato.
Il codice identificativo della UNSIC è 1501.
Per consentire all'Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro dovrà indicare all'atto della comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo della Associazione sindacale destinataria del contributo associativo, nonché la misura percentuale dello stesso.
Le deleghe stesse dovranno essere conservate dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Le Sedi INPS provvederanno a dare alle aziende le opportune istruzioni.
La delega, deve essere contestuale alla domanda di prestazione. Essa esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare la delega stessa.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti alla Organizzazione.
A tal proposito la UNSIC ha comunicato la misura di dette percentuali, valevoli per le Federazioni aderenti, come di seguito riportate:
- 3% sull'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,60 (sessanta centesimi) per singola delega.
L'Organizzazione Sindacale si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all'espletamento del servizio, come previsto dall'art.6 della convenzione allegata
Le Agenzie INPS invieranno alla UNSIC gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
Ai fini dell’invio dei tabulati e dell’accredito dei contributi riscossi, si precisa che l’Organizzazione aderente ha comunicato quanto segue:
UNSIC, Unione Nazionale Sindacali Imprenditori e Coltivatori;
Sede Legale: Via Angelo Bargoni, 8 - scala H - 00153 ROMA
UNICREDIT Banca S.p.a. - Piazzale dell'Industria, 46 - 00144 Roma
C/C bancario 000010184524 – CIN W - Cod. ABI 02008 – Cod. CAB 03232 – C.F. 91030090129
La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni darà comunicazione, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, della disponibilità dei nuovi programmi e delle modalità operative da seguire per il loro utilizzo.ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della UNSIC sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/111 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/111 - per l'accreditamento alla UNSIC dei contributi sindacali sopra citati;
- GPA 11/111 - per la rilevazione del debito verso la UNSIC;
I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA 11/111 il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione e all'imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla UNSIC, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti la rilevazione dei contributi sindacali in argomento e la definizione dei rapporti finanziari con la citata Organizzazione si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA 11/111, GPA 25/111 e GPA 35/111 sopra indicati.Allegato N.1 [file in formato .pdf dal sito INPS]
Allegato N.2 [file in formato .pdf dal sito INPS]