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Decreto legge 29 novembre 2004, n. 281
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Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza
Decreto legge 29 novembre 2004, n. 281
GU 280 del 29/11/2004[Testo coordinato con la legge di conversione 28.01.2005, n. 6 ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:Art. 1. - Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria
1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».Art. 2. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.