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Circolare INPS n. 53 del 19.03.2004
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Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2004
Circolare INPS n. 53 del 19.03.2004SOMMARIO: 1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti... - 2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali. - 3) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2004. - 4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438. - 5) Minimali di legge. - 6) Contributi apprendisti. - 7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004. - 8) Tabelle
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’aliquota relativa alla contribuzione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno 2004 è interessata alle seguenti variazioni:
1.a) Art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:
Come è noto il citato comma recita:
“a partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva prevista dall’ art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335 per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.
Considerato che a partire dal 1 gennaio 2002 per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole interessate è stata già raggiunta l’aliquota contributiva, a loro carico, dell’ 8,54%, parificata a tutti i lavoratori degli altri settori, l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 1 del Dlgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.
Per quanto sopra esposto, per la generalità delle aziende agricole, assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1 gennaio 2004 l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta aumentata di 0,20 punti percentuali.Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
17,75% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,54%
26,29%
1.b) Art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:
Il secondo comma in argomento recita:
“per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997”.
Considerato che il lavoratore dipendente delle predette aziende ha già raggiunto il 1 luglio 2001 l’aliquota contributiva dell’ 8,54% come per i lavoratori degli altri settori l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 2 del D.lgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.
Pertanto l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato risulta la seguente:Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
20,55% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,54%
29,09%
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 giugno 2004 al 31 dicembre 2004.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
21,15% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,54%
29,69%
2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: Riduzione degli oneri sociali.
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001, circolare n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per la generalità delle aziende agricole,comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano l’aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,01%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le cooperative agricole Legge 240/84
Assegni familiari
Conguagliare con il sistema DM
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Per i consorzi di bonifica che, per gli operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d’impiego non versano l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo a cui sia garantita la stabilità d’impiego.
(contratto 10, circolare 153 del 27 ottobre 2002).Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Cassa integrazione salari
0,14%
Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto
0,2%
3) Contributi INAIL.
I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3, sono fissati nelle misure:Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
3,1185%
4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'aliquota aggiuntiva 1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 37.883,00.5) Minimali di legge.
Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per l’anno 2004, è pari a € 34,84.
Per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano un part-time orizzontale, secondo quanto precisato nella circolare 233 del 6 novembre 1998, punto 2 - Part-time orizzontale:
”Si applicano le disposizioni che l’Istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si è data attuazione alla normativa fissata dal comma 5 art. 1 del decreto legge 28 marzo 1989 n. 110, reiterato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389.
Il comma 5 sopracitato stabilisce che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale il minimo giornaliero di cui all’art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.”
Nell’anno 2004, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge 638/83, da valere in agricoltura per la determinazione del minimale orario è pari a € 39,16 e pertanto il citato minimale è pari a € 6,02 (39,16 x 6/39)6) Contributo apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1 gennaio 2004:Apprendisti
Contributi settimanali
Euro
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
2,66
Quota base
0,0816
Assegni familiari
0,0334
Maternità
0,0165
INAIL
0,0930
Totale
2,88
L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata nella misura del 5,54%.
7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.
In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree svantaggiate, circolare n° 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive previste dall’ art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2004, così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall’ art. 11 comma 27 della legge 537/1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;
c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, è determinata nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001.
Relativamente al punto c) è utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo livello contributivo.
Per la compilazione del modello DMAG- Unico si rimanda alle istruzioni fornite con circolare 9 marzo 2001, n. 56.
Pertanto nonostante con l’anno 2004 le aziende, ubicate nei territori oggetti del riordino previsto dalla delibera CIPE, raggiungano i valori previsti quali agevolazioni contributive per le zona montane (punto a) o svantaggiate (punto b), nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad utilizzare i codici previsti per i territori oggetti del riordino.8) Tabelle. [allegati informato pdf dal sito INPS]
In allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati con le varie aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolate:
allegato 1 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole in vigore dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 2 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato aziende coltivatrici dirette in vigore dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 3 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato cooperative agricole, cooperative legge 240/84 per operai a tempo determinato e colono/mezzadri dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 4 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84; dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 5 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato a cui è garantita la stabilità d’impiego .dipendenti da consorzi di bonifica. dal 1gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 6 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole con processi produttivi di tipo industriale in vigore dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004;
allegato 7 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole con processi produttivi di tipo industriale in vigore dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 8 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per r le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative Legge 240/84 che assumono operai a tempo determinato, in vigore dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004;
allegato 9 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative Legge 240/84 che assumono operai a tempo determinato, in vigore dal 1 luglio 2004 al 31dicembre 2004;
allegato 10 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84 dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004;
allegato 11 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84 dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 12 agevolazioni per zone tariffarie.