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Circolare INPS n. 55 del 29.03.2004
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Art. 4, comma 2, D.M. 2 maggio 1996, n. 282
Circolare INPS n. 55 del 29.03.2004SOMMARIO: La facoltà di chiedere il rimborso dei contributi, esercitabile nel periodo 1996/2001 da parte degli ultra sessantenni iscritti alla Gestione separata, sussiste, secondo il recente orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del diritto ad una pensione supplementare
Con circolari n. 83 del 28 marzo 1997, n. 193 del 26 agosto 1998 e n. 104 del 12 maggio 1999 sono stati forniti i criteri di attuazione delle disposizioni transitorie contenute nell’art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, con particolare riferimento alla facoltà di chiedere il rimborso dei contributi prevista, dal secondo comma, in favore degli ultra sessantenni iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995.
A tal riguardo veniva precisato, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la facoltà di chiedere il rimborso, pur in presenza delle condizioni prescritte in riferimento all’età, alla cessazione dell’attività, al periodo di vigenza della norma, non poteva essere esercitata qualora i contributi corrisposti risultassero utili per il conseguimento della pensione supplementare a carico della Gestione separata.
Modificando l’originario orientamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha di recente comunicato che l’Istituto, in luogo della corresponsione della pensione supplementare, può operare la restituzione dei contributi versati, a domanda degli interessati, ove, sulla base del testo letterale della norma, ne ricorrano le condizioni.
In attuazione delle determinazioni assunte dal predetto Ministero, deve ora ritenersi che anche gli ultra sessantenni titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio hanno acquisito titolo al rimborso dei contributi, qualora, cessata l’attività entro il quinquennio, ne abbiano fatto richiesta entro tale periodo, sempre che non sussistano i requisiti per ottenere la pensione autonoma nella Gestione separata.
Per quanto precede le Agenzie provvederanno al riesame delle richieste di rimborso in argomento, purché presentate entro la scadenza del quinquennio e le definiranno alla luce del parere ministeriale citato.
Similmente, i ricorsi amministrativi proposti in materia e giacenti presso la scrivente Direzione saranno restituiti alle competenti strutture periferiche che procederanno alla loro definizione nell’esercizio della potestà di autotutela..
Resta fermo, in ogni caso, che i contributi finora valorizzati con l’erogazione della pensione supplementare non possono formare oggetto di rimborso.