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Circolare INPS n. 63 del 09.04.2004
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Sanatorie fiscali e previdenziali ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 23 .12.2002 n. 289 e successive proroghe e dell’art. 2 comma 44 della legge 24.12.2003 n. 350. Nuova proroga al 16 aprile 2004 ex art. 23 decies del D.L. 24.12.2003 n. 355 convertito nella legge 27.02.2004 n.47 (G.U. n.48 del 27.2.2004)
Circolare INPS n. 63 del 09.04.2004SOMMARIO: La circolare contiene precisazioni sulla contribuzione previdenziale che può essere sanata attraverso gli strumenti messi a disposizione dell’amministrazione finanziaria, distinguendo tra coloro che si sono già avvalsi della sanatoria prevista per gli anni precedenti e coloro che se ne avvalgono per la prima volta
Premessa
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 18 febbraio 2004 ha fornito, fra l’altro, i chiarimenti sia per chi si è già avvalso delle sanatorie previste dagli articoli 7 e 8 della legge 23.12.2002 n. 289 nei termini inizialmente fissati e/o in quelli differiti (1), sia per coloro che accedono per la prima volta ai condoni avvalendosi delle disposizioni previste dall’art. 2 comma 44 della legge 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004).
I termini, la cui scadenza era stata fissata al 16 marzo 2004, sono stati prorogati al 16 aprile 2004 dall’art. 23 decies del D.L. 24.12.2003 n. 355 convertito nella legge 27.02.2004 n. 47 che, al comma 1, testualmente recita “All’art.1 del D.L. 24 giugno 2003 n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto n. 212, come modificato dall’articolo 34 del D.L.30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole “16 marzo 2004” e “19 marzo 2004”, ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: “16 aprile 2004” e “19 aprile 2004”, laddove la data del 19 aprile 2004 si riferisce al termine entro il quale può essere proposto ricorso avverso gli atti dell’amministrazione finanziaria e che, pertanto, non riguarda l’Istituto.
Il successivo comma 5 dispone: “ Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8 e seguenti sono rideterminati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e del Direttore dell’Agenzia delle entrate”, non ancora emanati.
I soggetti che intendono regolarizzare la contribuzione previdenziale dovuta in dipendenza dei redditi dichiarati in occasione delle sanatorie fiscali, dovranno osservare i nuovi termini fissati per i pagamenti ed includere gli importi, destinati alla contribuzione previdenziale, nelle somme da versare con i codici appositamente istituiti per le varie fattispecie.1) Contribuzione previdenziale oggetto di regolarizzazione
La contribuzione previdenziale oggetto di regolarizzazione è la seguente:
- per coloro che hanno utilizzato o intendono utilizzare la definizione automatica ai sensi dell'art. 7 della legge 289/2002 o dell'art. 2 c. 44 della legge 350/2003, i contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti, rapportati al 60 % del maggior reddito dichiarato in misura superiore al minimale;
- per coloro che si sono avvalsi o intendono avvalersi della dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell'art. 8 della legge 289/2002 o dell'art.2 c.44 della legge 350/2003, i contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti in dipendenza del maggior reddito dichiarato e dai datori di lavoro sulle retribuzioni non denunciate e per le quali, quindi, non sono state effettuate e versate le ritenute fiscali ed i relativi contributi.
Come è noto, l'art. 2 comma 44 della finanziaria 2004 (legge 350/2003) estende ai redditi prodotti nell’anno 2002 la possibilità di avvalersi della definizione automatica e della dichiarazione integrativa semplice, già disciplinate dalla legge 289/2002, con le stesse modalità ivi indicate.
Tale circostanza non influisce sul periodo regolarizzabile, che resta il medesimo previsto per le sanatorie precedenti in virtù della sospensione per 18 mesi, dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2004, del termine di prescrizione per l’anno 1998, disposta dall'art. 38 c. 7 della legge 289/2002 (cfr.circ.123 dell’8.7.2003).
Pertanto può essere versata:
- relativamente agli anni dal 1998 al 2002, la contribuzione dovuta dalle aziende che versano con il sistema DM, dai committenti per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché dagli artigiani e dai commercianti sul minimale; per quanto superfluo, si chiarisce che i contributi sul minimale dovuti dagli artigiani e commercianti possono essere oggetto di regolarizzazione soltanto avvalendosi della dichiarazione integrativa.
- relativamente all’anno 1997, la contribuzione dovuta dagli artigiani e dai commercianti sul reddito che supera il minimale e quella dovuta dai professionisti iscritti alla gestione separata in quanto il reddito cui commisurarla, doveva essere dichiarato nell’anno 1998.
Al fine di inquadrare esattamente gli adempimenti che l’estensione all’anno 2002 delle sanatorie comporta per i contribuenti, occorre distinguere le regolarizzazioni definite prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. 30.09.2003 convertito nella legge 24.11.2003 n. 326) da quelle definite dopo tale data e da quelle effettuate ai sensi della legge 24.12.2003 n. 350.
Come in occasione delle precedenti sanatorie (cfr.circolare n. 88/2003),i contributi previdenziali non possono essere rateizzati e non rientrano nel computo dei limiti di importo che rendono possibile la rateazione dei debiti tributari.2) Contribuenti che si sono già avvalsi delle sanatorie previste dalla legge 289/2002
Tali soggetti hanno regolarizzato la propria posizione fiscale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e contributiva nei confronti dell’ Istituto, accedendo alla definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 della legge 289/2002 o all’integrazione degli imponibili ai sensi dell’ art. 8 della medesima legge.
Avvalendosi di tali disposizioni, hanno effettuato versamenti, riferiti agli anni pregressi non prescritti, alla scadenza inizialmente fissata al 16 marzo 2003 o alle scadenze prorogate del 16 aprile o del 16 maggio 2003.
Questi soggetti possono anche avvalersi della proroga al 16 aprile 2004 se intendono correggere, integrare o ampliare le precedenti sanatorie che, comunque, conservano la loro validità.
Le somme dovute in base alle nuove dichiarazioni integrative, devono essere versate entro il 16 aprile p.v., data ultima di presentazione delle domande.
Se intendono avvalersi della definizione automatica e dell'integrativa anche per il 2002, entro il 16 aprile 2004 devono versare, in unica soluzione, sia la differenza di contribuzione dovuta per integrare gli anni precedenti, che la contribuzione per l'anno 2002.
Il tenore letterale del citato art. 2 comma 44 della legge 350/2003, secondo il quale la sanatoria ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 289/2002, richiede che, per il periodo d'imposta 2002, la dichiarazione dei redditi sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003, esclude che possano avvalersi della facilitazione coloro che abbiano omesso, o anche solo ritardato, la presentazione della dichiarazione per l’anno 2002.3) Contribuenti che si avvalgono per la prima volta delle sanatorie
I soggetti che intendono regolarizzare l'anno 2002 e gli anni precedenti non prescritti e che non hanno aderito in precedenza ad alcuna sanatoria, devono presentare la richiesta compilando la nuova modulistica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, serie 2004, e provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo d'imposta e di contribuzione previdenziale, entro il 16 aprile 2004.
I soggetti che alla data del 1° gennaio 2004 non si siano avvalsi delle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 della legge 289, e intendano ora definire soltanto l’anno 2002, pagheranno l'intero importo dovuto entro la scadenza del 16 aprile 2004 senza alcuna maggiorazione.4) Presentazione delle dichiarazioni e modalità di pagamento
Per la definizione automatica ai sensi dell'art. 7 della legge 289/2002 richiamato dall'art. 2 comma 44 della legge 350/2003, i contribuenti interessati devono presentare la dichiarazione utilizzando l'apposito modello denominato " DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE edizione 2004" disponibile in formato elettronico sul sito dell'agenzia delle Entrate WWW.agenziaentrate.it e provvedere al pagamento con il modello F24 compilando la sezione erario con il codice 8060.
Per l'integrazione degli imponibili ai sensi dell'art .8 della legge 289/2002 richiamata dallo stesso art. 2 comma 44 della legge 350/2003, il modello con il quale effettuare la dichiarazione è denominato " DICHIARAZIONE PER L'INTEGRAZIONE E DEFINIZIONE PER GLI ANNI PREGRESSI edizione 2004", è anch'esso disponibile sul sito web citato e prevede sia la forma non riservata di dichiarazione, che quella riservata. Quest’ultima forma non è consentita, ai sensi dell’art. 2 comma 44 , lettera b, della legge 350/2003, a coloro che non hanno presentato le dichiarazioni per tutti i periodi d’imposta fino al 2002. Si ritiene, quindi sufficiente per usufruire di tale facoltà, la presentazione di almeno una delle dichiarazioni per uno degli anni da regolarizzare.
Mentre nel quadro A devono essere indicati sinteticamente i contributi dovuti in relazione ai maggiori imponibili dichiarati, nel quadro B va specificata la natura della contribuzione dovuta, distintamente per il lavoro autonomo e per il lavoro dipendente.
Il quadro G deve, invece, essere utilizzato da coloro che presentano la dichiarazione in forma riservata.
I pagamenti devono essere effettuati con modello F24 compilando la sezione erario con il codice L. 289 per chi presenta quella in forma riservata e con i seguenti codici per chi presenta la dichiarazione in forma palese:
8069 Dichiarazione integr. non riservata – Contributi art. 8, c.1, L. 27/12/2002 n. 289
8091 Dichiarazione integr. non riservata – Contributi previdenziali – art. 8, c. 1, L.
289/2002 e art. 2, comma 44, Legge 24/12/2003, n. 350
Il modello F/24 deve essere compilato come successivamente descritto:
SEZIONE ERARIOCodice tributo Rateazione/Regione/prov. Anno di riferimento Importi a debito versati Importi a credito comp. 8069 non valorizzare 2004 Contributi xxxxxxxxxxxxx 8091 5) Adempimenti delle Sedi
Considerato che le sanatorie, oggetto della presente circolare, producono gli stessi effetti e richiedono i medesimi adempimenti illustrati in occasione della precedente sanatoria, dovrà farsi riferimento alla circolare n.88 del 16 maggio 2003 per tutto ciò che attiene alla successiva gestione dei crediti.6) Chiarimenti
E’ stato nuovamente rivolto a questi uffici il quesito se il comma 17 dell’art. 9 della legge 289/2002 si riferisca anche ai contributi previdenziali ed, in proposito, si conferma che tale disposizione riguarda esclusivamente l’obbligo tributario. L’orientamento dell’Istituto, secondo cui tale disposizione dovesse riferirsi solo ai tributi dovuti al fisco, trova conferma nell’art. 4, comma 27 della legge 350/2003, che ha previsto una forma di dilazione in 20 rate trimestrali gravate da interessi di dilazione ridotti al tasso legale, per il versamento dei contributi sospesi per il sisma 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Circa gli accertamenti ispettivi è stato richiesto se, in presenza di accertamento ispettivo effettuato congiuntamente o separatamente da Enti previdenziali, Amministrazione finanziaria e Ispettorato del Lavoro, fosse possibile usufruire della speciale sanatoria prevista dall’art. 8 per la fattispecie del mancato versamento delle trattenute non denunciate nelle forme ordinarie, ma indicate come maggior reddito nella sanatoria.
In proposito è da escludere che la facoltà possa essere esercitata in presenza di un verbale ispettivo regolarmente notificato, ma può essere consentita quando l’ispezione è appena iniziata o comunque non conclusa.
note
(1) art. 1 del D.L. 24.06.2003 n. 143, convertito nella legge 1.08.2003 n. 212 e art. 34 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito nella legge 24.11.2003 n. 326