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Circolare INPS n. 65 del 16.04.2004
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D.M. 20 febbraio 2003 - Tabelle per il calcolo della riserva matematica nel Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Circolare INPS n. 65 del 16.04.2004SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Criteri generali - 3. Utilizzo delle tabelle - 4. Riepilogo termini di versamento degli oneri
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2003 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 ( allegato 1).
Tale decreto riporta le tariffe per il calcolo della riserva matematica relativa alle domande di riscatto e di ricongiunzione presentate al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in data successiva al 1° luglio 1997 ( allegato 2).
La necessità di sostituire le tariffe di cui al Decreto Ministeriale 19.2.1981, è dovuta alle variazioni intervenute nelle linee demografiche, ai particolari requisiti che regolano l'accesso ai trattamenti pensionistici del Fondo e alla nuova normativa in materia di aliquote di reversibilità collegata ad eventuali altri redditi posseduti dal pensionato ( art.1, comma 41, Legge 335/1995 ).
Le nuove tariffe devono applicarsi alle domande presentate successivamente al 1° luglio 1997 e riferite a periodi per i quali il calcolo della pensione deve essere effettuato con il sistema retributivo.
Di conseguenza i periodi successivi al 31.12.1995 sono presi in considerazione esclusivamente nei casi in cui la maggior quota di pensione che nasce dall'operazione debba essere calcolata con il sistema retributivo. Nei restanti casi, in cui la maggior quota di pensione che nasce dall'operazione deve essere calcolata con il sistema contributivo, il Decreto Legislativo 30.4.1997, n.184, ha dettato nuove norme in materia di riscatto e ricongiunzione ( circolare n.162 del 19.7.1997 ).
Le nuove tariffe sono articolate in 6 Sezioni, che coprono la maggior parte delle situazioni possibili per tipologia. La scelta della Sezione applicabile al singolo caso va effettuata tenendo presenti i criteri adottati per l’applicazione delle precedenti tariffe, nonché delle istruzioni contenute nel decreto in esame ( allegato 3 ).
Qualora dovessero verificarsi casi non inquadrabili in alcuna Sezione, ovvero inquadrabili in una determinata Sezione, nella quale non sia però previsto il coefficiente relativo ai valori di età e/o di durata assicurativa dell'interessato, le Sedi, come per il passato, comunicheranno a questa Direzione generale – Coordinamento generale statistico attuariale, le notizie anagrafiche (età e sesso) ed assicurative (anzianità complessiva) relative all’operazione richiesta, al fine di consentire la determinazione del coefficiente pertinente al caso.CRITERI GENERALI
I nuovi coefficienti attuariali devono essere applicati previa determinazione del beneficio pensionistico annuo derivante dall’operazione, dell’anzianità contributiva complessivamente raggiunta dall’assicurato e dell’età anagrafica del richiedente o del beneficiario.
A tale proposito si ricorda che l’importo annuo della pensione o della maggior quota di essa deve essere determinato:
- secondo le norme vigenti in materia al momento in cui è stata proposta l’operazione di riscatto o di ricongiunzione;
- con riferimento alle condizioni di diritto nelle quali, ad operazione acquisita, viene a trovarsi il soggetto.
L'onere da porre a carico dell’interessato si identifica, pertanto, con il capitale di copertura della quota di pensione "retributiva" che l'assicurato acquisisce, potenzialmente o realmente, al momento del riconoscimento della maggiore anzianità contributiva raggiunta con l'operazione di riscatto o di ricongiunzione.
Come detto in precedenza, le nuove tabelle riguardano le domande proposte a partire dal 2 luglio 1997 e devono essere applicate:
- per calcolare la riserva matematica relativa a richieste di costituzione di rendita vitalizia per periodi contributivi prescritti (art. 13, legge n. 1338/1962 );
- per le operazioni di ricongiunzione dei periodi assicurativi in base all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed all’art. 1, commi 1 o 4, della legge 5 marzo 1990, n. 45;
- per le operazioni di riscatto con onere basato sulla tecnica di calcolo della riserva matematica di cui al citato articolo 13.
Con l'occasione si precisa che le nuove tabelle si applicano per calcolare l'onere relativo ai periodi di riscatto di seguito elencati:
- servizio militare (artt. 3 e 4, legge 30.7.1973, n.484 e art 12, comma 1, legge 31.10.1988, n. 480);
- corso legale di laurea e dei corsi universitari di studio (art. 6, legge 484/1973 e art. 2, D.Lvo 184/1997 );
- servizio diverso dall'attività di volo (art. 7, legge 484/1973 e art. 12, comma 1, legge 480/1988);
- corsi professionali in attività di volo (art. 12, comma 3, legge 480/1988);
- maternità extra rapporto di lavoro, per la durata equivalente all’astensione facoltativa fruita in costanza di lavoro (circ. 220/1996, 72/1997, 102/2002, 61/2003);
- non attività di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del decreto legislativo 16.9.1996, n. 564 (circ. 220 del 14.11.96 e 162 del 19.7.1997);
- lavoro subordinato, prestato all'estero (art. 3, D.Lvo 184/1997 e circ. 162 del 19.7.1997).
Si evidenzia, ad ogni buon fine, che le operazioni di costituzione di rendita vitalizia, di riscatto e di ricongiunzione relative a domande presentate entro la data del 1° luglio 1997 ed ancora pendenti, devono essere definite continuando ad applicare i coefficienti attuariali di cui al DM 19 febbraio 1981.UTILIZZO DELLE TARIFFE
L’individuazione della Sezione da applicare al singolo caso deve essere effettuata in relazione alle informazioni anagrafiche/assicurative dell’interessato o del beneficiario, come di seguito specificato.SEZIONE 1-M e 1-F
Riguardano gli individui di condizione attiva, rispettivamente maschi o femmine; la ricerca del coefficiente verrà eseguita tenendo conto dell'età e della durata di contribuzione, complessivamente considerata ed espressa in anni interi.SEZIONE 2-IM, IF
Si applicano quando l'operazione è proposta da soggetti che, a seguito di domanda di pensione e previo accertamento sanitario, maturano il diritto a pensione immediata di invalidità, ovvero da soggetti già titolari di pensione di invalidità.SEZIONE 3-VM, VF
Vanno utilizzate quando l'operazione è proposta da soggetti in età pensionabile che abbiano raggiunto o che conseguano, mediante l'operazione di riscatto o ricongiunzione, i requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero i soli requisiti contributivi per la pensione di anzianità (indipendentemente dall'avvenuta presentazione della domanda); devono essere inoltre applicate quando l'operazione comporta la maggiorazione di una pensione di vecchiaia o di anzianità in atto.SEZIONE 4-WM, WF
Si riferiscono ai casi in cui i beneficiari dell'operazione siano singoli superstiti con diritto alla liquidazione immediata di una pensione o alla maggiorazione di una pensione già in atto.SEZIONE 5-WKM, WKF
Trovano applicazione nel caso in cui l'operazione faccia acquisire una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto a favore di un gruppo di superstiti composto di vedova/o e un orfano. Il coefficiente sarà ricercato tenendo unicamente conto dell'età del/la vedovo/a.SEZIONE 6-WKKM, WKKF
Riguardano un gruppo di superstiti composto di vedova/o e due o più orfani, che acquisiscono il diritto alla liquidazione di una pensione o alla maggiorazione di una pensione già in atto. Il coefficiente sarà ricercato tenendo unicamente conto dell'età del/la vedovo/a.
Per un corretto utilizzo delle tabelle va tenuto presente che l’età dell’assicurato (o del beneficiario) deve essere determinata alla data della domanda, considerando in anni interi sia l’età anagrafica che l’anzianità contributiva complessiva. A tal fine, la frazione di anno pari o superiore a sei mesi deve essere arrotondata all’unità (arrotondamento per eccesso), mentre la frazione di anno inferiore a detto limite non deve essere valutata (arrotondamento per difetto).TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ONERI
Si fa presente che nel Fondo Volo sono soggetti a decadenza sia le domande relative ai riscatti specifici di tale ordinamento speciale, sia il versamento dei relativi oneri.
Ad ogni buon fine si precisa che, relativamente al riscatto dei periodi:
- di servizio militare (art. 3, legge 484/1973),
- del corso legale di laurea (art. 6, legge 484/1973),
- di lavoro prestato con mansioni diverse dal volo (art. 7, legge 484/1973),
- di partecipazione a corsi professionali correlati ad attività di volo (art. 12, c. 3, legge 480/1988),
l'onere deve essere versato in unica soluzione entro sei mesi, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, come disposto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 480/1988.
Per quanto riguarda invece il riscatto dei periodi:
- di lavoro interessati da omissioni contributive per periodi prescritti (art. 13, legge 1338/1962),
- di contribuzione ricongiunta nel Fondo (art. 2, legge 29/1979 e art. 1, comma 1 o 4, legge 45/1990),
- di maternità extra rapporto di lavoro, per la durata equivalente all’astensione facoltativa fruita in costanza di occupazione (art. 35, D.Lvo 151/2001),
- di non attività di cui al decreto legislativo n. 564/1996,
- di frequenza a corsi universitari di studio (art. 2, D.Lvo 184/1997)
- di lavoro subordinato, prestato all'estero (art. 3, D.Lvo 184/1997),
che sono disciplinati, anche nel Fondo Volo, da norme di carattere generale, il versamento della riserva matematica deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di comunicazione dell'importo del relativo onere. Detto termine è tassativo, salvi, ovviamente, i casi in cui è ammesso il pagamento in forma rateale.PROCEDURA DI CALCOLO DEGLI ONERI DI RISCATTO
Con l’occasione, in attesa del rilascio in procedura automatizzata dei programmi di calcolo degli oneri di riscatto e ricongiunzione relativi alle domande presentate dagli iscritti al Fondo Volo, si mette a disposizione delle Sedi un apposito foglio elettronico che consente la determinazione dei predetti oneri (allegato 4 ).Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4