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Circolare INPS n. 73 del 29.04.2004
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Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998, con legge 16 luglio 1997, n. 230. Articolo 71, legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Totalizzazione dei periodi assicurativi”. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57
Circolare INPS n. 73 del 29.04.2004SOMMARIO: Inapplicabilità della totalizzazione dei periodi assicurativi posseduti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
[vedi decreto interministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 citato in epigrafe - nota T&L]Da parte di alcuni spedizionieri doganali, iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale istituito con l’articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, n. 88 e soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla legge 16 luglio 1997, n. 230, è stato chiesto di conoscere se ai fini della totalizzazione di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Totalizzazione dei periodi assicurativi” possa essere riconosciuta la facoltà di utilizzare i periodi assicurativi posseduti nel predetto soppresso Fondo.
Facendo seguito alla circolare n. 23 del 6 febbraio 2004, con la quale sono state impartite istruzioni riguardanti l’applicazione e le modalità di attuazione dell’articolo 71, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Preliminarmente si richiama la disciplina che presiede al riconoscimento delle prestazioni previdenziali in favore dei predetti assicurati.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 230 disciplina il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia la quale spetta al compimento dell’età prevista nel regime generale per il pensionamento di vecchiaia degli uomini, fissato in sessantacinque anni a far tempo dal 1° gennaio 2000, ai lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore ai venti anni, ancorché cancellati dal Fondo anteriormente alla data del 31 dicembre 1997, nonché ai lavoratori iscritti al Fondo alla predetta data del 31 dicembre 1997 anche se in possesso di una anzianità previdenziale inferiore a venti anni, rapportata all’anzianità assicurativa posseduta.
Sulla base di parere a suo tempo formulato dal predetto Dicastero è riconosciuto anche il diritto alla pensione di invalidità secondo la normativa regolamentare del soppresso Fondo.
E’ riconosciuto altresì il diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti di titolare di pensione di vecchiaia e di titolari di pensione di invalidità nonché ai superstiti di iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997, in possesso di una anzianità contributiva non inferiore a due anni.
Ai lavoratori cancellati dal Fondo anteriormente al 31 dicembre 1997, senza aver maturato una anzianità contributiva di almeno 20 anni, che non hanno diritto alla pensione, spetta l’indennità di buonuscita in misura doppia, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del regolamento del soppresso Fondo. Tale indennità spetta al raggiungimento dell’età prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997, n. 230.
Alla luce delle suesposte considerazioni, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali formulato con nota n. 7/60531 del 29 marzo 2004, si precisa che la totalizzazione in argomento non può trovare applicazione per i periodi assicurativi posseduti presso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali in quanto la citata legge n. 230 del 1997 ha previsto per tutti gli iscritti e cancellati il conseguimento delle prestazioni previdenziali maturate al momento della soppressione del Fondo stesso.