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Circolare INPS n. 75 del 10.05.2004
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Convenzione INPS/Regione Piemonte lavoratori al di sotto della soglia di povertà. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 75 del 10.05.2004SOMMARIO: Indennità in favore dei soggetti che, a causa della sospensione temporanea o definitiva dell’attività lavorativa presso aziende in crisi, sono scesi “al di sotto della soglia di povertà”
Con circolare n. 184 del 1° dicembre u.s. è stato comunicato che il 10 ottobre 2003 sono state stipulate tra la Sede Regionale INPS per il Piemonte e la Regione Piemonte tre Convenzioni riguardanti, rispettivamente, interventi in favore di lavoratori licenziati da aziende dell’indotto auto, da aziende dei settori tessile e orafo e di soggetti che, a causa della sospensione temporanea o definitiva dal lavoro, sono venuti a trovarsi "al di sotto della soglia di povertà".
Con tale circolare sono state fornite le istruzioni per l’erogazione delle prestazioni riguardanti le prime due Convenzioni mentre è stata fatta riserva per ciò che concerne i lavoratori destinatari della terza.
Di seguito si forniscono le istruzioni e le precisazioni riguardanti tale ultima Convenzione che si unisce in allegato.1 – LA CONVENZIONE IN FAVORE DEI SOGGETTI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTA’
Tale Convenzione è finalizzata – secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 92/10150 del 28 luglio 2003 – ad erogare una particolare indennità una tantum in favore dei soggetti che, in conseguenza della sospensione temporanea o definitiva dalla attività lavorativa disposta, a seguito di crisi e/o difficoltà produttive, dall’azienda presso la quale lavoravano, si trovano “al di sotto della soglia di povertà”.
L’importo dell’indennità da erogare - che non dà titolo all’ANF né alla contribuzione figurativa - è differenziato per fasce in relazione al valore ISE dell’anno 2002 determinato per ciascun soggetto ed è pari alla somma totale lorda di euro 1.500, 00 per i lavoratori il cui valore ISE è compreso nella fascia di euro 11.000,01-16.000,00, mentre è pari alla somma lorda di euro 2.000, 00 per i lavoratori il cui valore ISE non supera euro 11.000,00.
I destinatari dell’indennità in questione, oltre a dover rientrare nella condizione economica di cui sopra, dovevano essere, nel periodo dal 1/1/2003 al 6/11/2003, in una delle seguenti condizioni stabilite dalla Legge Finanziaria Regionale del Piemonte (Legge 2/2003):
- lavoratori in CIG a zero ore per almeno 4 mesi consecutivi o globalmente considerati in un arco di 6 mesi complessivi;
- lavoratori in disoccupazione ordinaria;
- lavoratori in mobilità indennizzata o non indennizzata;
- lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane sospesi dal lavoro per almeno 4 mesi consecutivi o globalmente considerati in un arco di 6 mesi complessivi;
- lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi con un unico committente, interrotto per almeno 4 mesi consecutivi o globalmente considerati in un arco di 6 mesi complessivi.
Come per le due precedenti Convenzioni anche in questo caso per aver titolo all’indennità in parola gli interessati devono risiedere o essere domiciliati nella Regione Piemonte e aver lavorato con rapporto di lavoro dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un’azienda con unità produttive operanti in tale Regione.
Nell’evidenziare che per la prima volta interventi connessi con sospensioni o cessazioni dell’attività lavorativa possono essere concessi anche a lavoratori che non sono parte di un rapporto di lavoro subordinato, si fa presente che – come per le altre Convenzioni - i nominativi degli aventi titolo all’intervento oggetto della presente circolare saranno individuati dalla Regione Piemonte che dovrà trasmettere all’INPS Regionale un apposito elenco nominativo.
Le Agenzie INPS, competenti in base alla residenza o al domicilio dei beneficiari, ricevuto il suddetto elenco nominativo (trasmesso dall’Agenzia Piemonte Lavoro alla Direzione Regionale dell’INPS) provvederanno ad erogare inizialmente il 50 % della somma dovuta nella fascia segnalata, mentre il successivo 50% sarà liquidato a distanza di tre mesi dal primo pagamento.
Le eventuali cessazioni o sospensioni rilevanti ai fini della corresponsione della seconda tranche della suddetta indennità saranno comunicate alle Sedi INPS, tramite la Direzione Regionale INPS, dall’Agenzia Piemonte Lavoro.
Come già accennato, l’individuazione degli aventi titolo è di diretta e esclusiva competenza della Regione, e, come per le due precedenti Convenzioni, “al recupero di eventuali indebiti, non imputabili all’INPS, provvederà la Regione Piemonte” (punto 6 Convenzione).
Si fa presente che - secondo quanto espressamente stabilito con la citata deliberazione n. 92/2003 della Giunta Regionale Piemonte - l’indennità una tantum in parola è cumulabile sia con l’indennità ordinaria di disoccupazione, sia con i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale edile.
Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore a fruire dell’indennità in oggetto sono di competenza non dell’INPS ma dell’Agenzia Piemonte Lavoro (punto 7 della Convenzione).
Si precisa infine che gli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità e dalle spese per il servizio prestato sono totalmente a carico della Regione Piemonte che dovrà provvedere a versare preventivamente, in unica soluzione, alla Direzione provinciale INPS di Torino la somma necessaria alla copertura di tali oneri stessi.2 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Per la liquidazione dell’indennità dovrà essere utilizzata la procedura “pagamenti vari”.3 – REGIME FISCALE
Per quanto attiene al regime fiscale, in deroga al principio generale, le somme in argomento possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal DPR n. 601 del 29 settembre 1973. Infatti il terzo comma dell’art. 34 del citato DPR stabilisce che “i sussidi corrisposti dallo Stato e dagli Enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti”. L’amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato in più occasioni che tale disposizione si applica alle erogazioni di cui lo Stato od altro Ente pubblico sostenga l’onere per il perseguimento di obiettivi generali di solidarietà e i cui beneficiari si identifichino in tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di bisogno.
Tale è la finalità che ha il sussidio in esame, trattandosi di provvedimento di solidarietà nei confronti di soggetti che si trovano in particolari situazioni di bisogno, in considerazione sia dello scopo sociale della norma istitutiva del Fondo per il finanziamento del sussidio stesso (art. 6 della legge regionale Piemonte del 4 marzo 2003 n.2), sia con riguardo alla natura integrativa del reddito (al di sotto della soglia di povertà), non modificando la natura assistenziale la terminologia usata dal bando per l’assegnazione del sussidio medesimo, con l’utilizzazione del termine “sussidio lordo”. Pertanto, il sussidio in questione è riconducibile alla previsione esonerativa dall’imposta contenuta nell’art. 34 del citato DPR n.601.
Di conseguenza, l’Istituto non dovrà operare alcuna ritenuta sulle somme erogate a titolo del sussidio in oggetto, né dovrà emettere certificazione fiscale.4 - ISTRUZIONI CONTABILI
Come già precisato al precedente punto 1, l’erogazione dell’indennità una tantum di che trattasi è subordinata al preventivo accreditamento all'I.N.P.S. da parte della Regione delle somme occorrenti per l'integrale copertura degli importi da corrispondere agli interessati e delle spese per il servizio maggiorate dell’IVA (vedi punto 3 della convenzione).
La Direzione Regionale avrà cura di accertare il verificarsi di tale condizione.
I fondi precostituiti da parte della Regione presso la Sede competente ad intrattenere i rapporti finanziari con la stessa - nella fattispecie la Direzione provinciale di Torino - devono essere imputati in AVERE del conto GPZ 10/102.
L’indennità in questione, liquidata tramite la procedura “pagamenti vari”, deve essere imputata al conto GPZ 35/104.
Contestualmente a tale imputazione deve essere rilevato il credito verso la Regione, pari all’importo risultante dal conto GPZ 35/104, con la seguente scrittura in P.D.:GPZ 00/104 a GPZ 25/104
Naturalmente il saldo del conto GPZ 25/104 deve concordare con il saldo del conto GPZ 35/104.
Nel caso in cui la Sede che accentra i rapporti finanziari con la Regione (Sede di Torino) abbia provveduto anche alla liquidazione della prestazione in argomento, deve procedere, nella misura degli importi liquidati e del rimborso spese maggiorato dell’IVA, alla riduzione del debito per le anticipazioni ricevute, mediante la predisposizione del biglietto contabile recante la scrittura in P.D.:GPZ 10/102 a GPZ 00/104
(per l’ammontare del credito
per prestazioni)
GPA 24/050
(per il rimborso spese)
GPA 24/025
(per l’IVA sul rimborso spese)
Qualora la Sede che ha provveduto alla liquidazione della prestazione sia diversa dalla Sede che accentra i rapporti finanziari con la Regione (Sede di Torino), deve immediatamente trasferire a quest'ultima Sede il credito accertato nei confronti della Regione mediante modello SC10/R, con la seguente scrittura in P.D.:GPA 55/000 a GPZ 00/104
Nello spazio della causale del predetto modello SC10/R deve essere indicato, tra l’altro, il conto GPZ 00/104 per consentire alla Sede ricevente la giusta imputazione.
La Sede di Torino, ricevuto il mod. SC10/R, assume in contabilità il credito con la scrittura in P.D.:GPZ 00/104 a GPA 55/000
Quindi, la Sede medesima procede alla riduzione del debito per le anticipazioni ricevute, con contestuale riduzione del credito per prestazioni e con la rilevazione del rimborso spese e dell’IVA relativa, attraverso la seguente scrittura in P.D.:
GPZ 10/102 a GPZ 00/104
(per l’ammontare del credito
per prestazioni)
GPA 24/050
(per il rimborso spese)
GPA 24/025
(per l’IVA sul rimborso spese)
L’importo previsto per ciascun lavoratore a titolo di rimborso spese per il servizio reso deve essere rilevato per il 50 per cento in occasione dell’erogazione della prima rata dell’ammontare della prestazione e per il restante 50 per cento a seguito della corresponsione della seconda rata.
Eventuali riaccrediti e recuperi della prestazione in argomento devono essere imputati, rispettivamente, al conto GPZ 11/104 e al conto GPZ 11/105, entrambi assistiti da partitario contabile. Le somme recuperate (circa l’Ente competente al recupero si rinvia al punto 6. della Convenzione) nonché le somme riaccreditate che non sia più possibile riemettere in pagamento a favore dei beneficiari devono essere restituite alla Regione Piemonte secondo le modalità che dovranno essere definite con la Regione stessa.
Nel caso in cui debbano essere restituite anche la somme riaccreditate, le stesse devono essere dapprima reintroitate al conto GPZ 11/105, con la scrittura: “GPZ 11/104 a GPZ 11/105” e successivamente rimborsate alla Regione con imputazione in DARE del conto GPZ 11/105.
Il saldo dei conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104 e GPZ 11/105, risultante alla fine dell'esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Nell’allegato n. 2 si riportano i conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104, GPZ 11/105, GPZ 25/104 e GPZ 35/104, di nuova istituzione.[Allegati in formato pdf dal sito INPS]
Allegato N.1
Allegato N.2