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Circolare INPS n. 76 del 11.05.2004
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Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (art. 11 della legge n. 388/2000 e art. 2, c. 5, della legge n. 350/2003)
Circolare INPS n. 76 del 11.05.2004SOMMARIO: Integrazioni alle circolari n. 120 del 26 giugno 2002 e n. 18 del 30 gennaio 2004, relativamente ai pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958
L’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera (1) e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70 per cento, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 30/1998.
In seguito, l’art. 2, c. 5, della legge finanziaria 2004 (2) ha previsto la proroga per l’anno in corso delle agevolazioni sopra citate, originariamente disposte per il triennio 2001-2003.
L’Istituto, nel fornire le disposizioni per l’attuazione della norma (3), ha limitato la concessione dello sgravio al personale dipendente assicurato in base alle norme di cui alla legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) ed a quello associato in cooperative o compagnie, sottoposto alle norme di cui alla legge n. 250/1958.
Con riferimento alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo introdotto dall’art. 11 della legge n. 388/2000 anche alla categoria dei pescatori autonomi assicurati in base alla legge n. 250/1958, si prende atto della posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate e dall’INAIL in merito all’individuazione dei destinatari dei benefici contemplati dalla norma citata. Di conseguenza, esigenze connesse alla uniforme applicazione delle norme richiedono che il beneficio contributivo in argomento sia riconosciuto anche alla categoria sopra menzionata.
Con la presente circolare, si descrivono quindi le modalità operative attraverso le quali i pescatori autonomi che esercitano la pesca costiera e/o la pesca nelle acque interne e lagunari potranno fruire, con decorrenza “gennaio 2001”, dello sgravio contributivo ex art. 11 della legge n. 388/2000.1. Sospensione del versamento della contribuzione.
La decorrenza del diritto allo sgravio da “gennaio 2001” ha determinato, a favore dei soggetti che hanno finora regolarmente assolto l’obbligo contributivo utilizzando i modelli F-24 prestampati e forniti dall’Istituto, un’eccedenza di contribuzione versata rispetto a quanto dovuto.
Tenuto conto di tale situazione, ai fini della fruizione del beneficio corrente, si ritiene di non dover richiedere ai soggetti di cui sopra, con decorrenza immediata, il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2004.
Tale opportunità di sospensione del versamento non riguarda ovviamente i pescatori che di fatto abbiano già operato la riduzione contributiva, in difformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 120 del 26 giugno 2002; questi ultimi continueranno a versare la contribuzione - con le modalità e nei termini previsti - nella misura rideterminata in funzione della riduzione del 70% prevista dall’art. 11 della legge n. 388/2000.2. Sistemazione dei conti individuali.
Una volta valutato l’esatto ammontare dei contributi versati in eccedenza da ogni soggetto che abbia regolarmente utilizzato i modelli F-24 precompilati, l’Istituto provvederà a sistemare le singole posizioni assicurative, utilizzando le somme versate in eccedenza ai fini della copertura assicurativa dell’intero anno 2004, nonché di eventuali periodi anche parzialmente scoperti.
Si fa riserva di fornire, con successivi provvedimenti, le indicazioni necessarie ai fini delle suddette operazioni e le modalità operative per l’eventuale rimborso a favore dei lavoratori delle somme versate che risultino ancora in eccedenza rispetto a quanto dovuto fino a tutto l’anno 2004.
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1) Più precisamente, a favore delle sole imprese che esercitano la pesca costiera lo sgravio contributivo era già stato previsto, per un periodo di due mesi a decorrere dalla sua data di entrata in vigore (26 novembre 2000), dall’art. 5-bis della legge 23 novembre 2000, n. 343.
2) Legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003, Suppl. Ordinario n. 196.
Si vedano la circolare n. 120 del 26 giugno 2002 e la circolare n. 18 del 30 gennaio 2004.