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Circolare INPS n. 81 del 13.05.2004
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Aliquote contributive e retribuzioni minimali vigenti nell’ambito del F.P.L.D., da applicare in sede di attuazione delle leggi 2 aprile 1958, n. 322 e 7 febbraio 1979, n. 29
Circolare INPS n. 81 del 13.05.2004SOMMARIO: Aggiornamento delle aliquote contributive utili ai fini del calcolo dei contributi da trasferire ai sensi delle leggi n. 322/1958 e n. 29/1979
Con la presente circolare si trasmettono gli importi delle aliquote IVS. in vigore nel F.P.L.D. (allegato 1) e dei minimali di retribuzione (allegato 2), ai fini dell'applicazione da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici delle leggi n. 322 del 2 aprile 1958 e n. 29 del 7 febbraio 1979, alla luce degli aggiornamenti intervenuti fino all'anno 2004.
Al riguardo si fa presente che, per comodità di consultazione, si è ritenuto opportuno riportare i relativi valori percentuali in un 'unica tabella, che sostituisce integralmente quella allegata alla circolare n. 214 del 5 dicembre 2001 dalla quale potranno rilevarsi, a seconda dei periodi assicurativi interessati:
- nella colonna "ALIQUOTA TOTALE" le aliquote contributive per la trattazione delle pratiche ex lege 2 aprile 1958, n. 322;
- nella colonna "QUOTA DATORE LAVORO" i valori contributivi occorrenti per la ricongiunzione delle posizioni assicurative ex lege 7 febbraio 1979, n. 29 da parte delle Amministrazioni dello Stato, in aggiunta alle quote trattenute ai propri dipendenti.
Si richiama l'attenzione sulle avvertenze contenute nell'allegato n. 1 che formano parte integrante delle tabelle stesse.
Si rammenta inoltre che, a decorrere dal 1996, l'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico, ha stabilito, tra l'altro, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il cui importo è annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come calcolato dall'ISTAT (allegato 3).Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3