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Circolare INPS n. 84 del 20.05.2004
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Articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326: individuazione delle “strutture territoriali” dell’Istituto
Circolare INPS n. 84 del 20.05.2004SOMMARIO: Per ‘Strutture territoriali’ ai sensi della normativa in oggetto, si devono intendere le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie dell'Istituto
Facendo seguito alla Circolare n. 31 del 17 febbraio 2004 di pari oggetto, ed anche in riferimento ai suggerimenti ed alle osservazioni pervenute dagli uffici dell’Amministrazione Giudiziaria, si chiarisce che, in considerazione del dettato normativo, delle esigenze di certezza e dell’obiettività dei criteri che debbono regolare la competenza territoriale, per strutture territoriali, ai sensi dell’Art. 44, comma 3° del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, presso le quali devono essere notificati gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e gli atti di pignoramento e sequestro a pena di nullità, debbono intendersi le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie dell’Istituto.
Pertanto il cittadino dovrà notificare l’atto presso la Direzione Provinciale o Subprovinciale o presso l’Agenzia nel cui ambito di competenza egli risiede, prescindendo dalla circostanza che l’Agenzia si trovi in una località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale.
Tale impostazione facilita il compito della magistratura nella individuazione del luogo di notificazione competente nonché quello dei rappresentanti legali degli assicurati e degli Enti di Patronato, che devono contare su elementi certi e facilmente reperibili per non incorrere nella sanzione della nullità.
Inoltre consente all’assicurato di individuare nella medesima struttura il luogo dove presentare la domanda amministrativa, inoltrare eventualmente il ricorso amministrativo e notificare il ricorso giudiziario.
A tale fine, ciascuna Direzione Regionale, provvederà a comunicare ufficialmente ai Presidenti di Corte d’Appello e di Tribunale l’elenco delle Direzioni Provinciali e Subprovinciali, nonché di tutte le Agenzie con le rispettive competenze territoriali.
In ossequio alle rigorose norme che disciplinano il rito del lavoro che impongono, a pena di decadenza, nei perentori termini previsti, la produzione della documentazione indispensabile a contrastare le diverse deduzioni, le strutture territoriali dell’Istituto che riceveranno la notifica degli atti giudiziari avranno cura di trasmetterli agli Uffici legali competenti con idonea relazione illustrativa della fattispecie e tutta la documentazione in loro possesso, come previsto dalla Circ. n. 119 del 26 maggio 1988, la cui osservanza è stata oggetto di ripetute raccomandazioni da parte di questa Direzione Generale.
La presente circolare integra la precedente n. 31 del 17 febbraio 2004 di pari oggetto.