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Circolare INPS n. 86 del 26.05.2004
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D. lvo 80/92 - Crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi di rapporto - Prescrizione
Circolare INPS n. 86 del 26.05.2004SOMMARIO: Termini di presentazione delle domande. Termine di prescrizione. Atti interruttivi della prescrizione
Premessa
Con circolare n. 58 del 9 marzo 1999 sono state impartite disposizioni circa i termini di presentazione delle domande di liquidazione dei crediti di lavoro di cui all’art. 2 del D.Lvo 80/92. In particolare al par. 2.1 era stato precisato che «l’art. 2 c. 5 del D.lvo 27 gennaio 1982, n. 80 prevede che il diritto alle ultime tre mensilità si prescrive in un anno. (…) In caso di insolvenza del datore di lavoro tale termine decorre dal momento di apertura della procedura concorsuale, la cui istanza deve essere avanzata al Tribunale entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; è interrotto dalla tempestiva domanda di ammissione al passivo; è sospeso sino alla data del decreto di chiusura della procedura concorsuale e ricomincia a decorrere da tale momento».
Tale disposizione, nel tempo, ha dato luogo a notevoli difficoltà applicative, in particolare per quanto riguarda la necessità che il credito del lavoratore venga azionato nei confronti del datore di lavoro nel termine di un anno. Stante la giurisprudenza di merito formatasi in materia, si ritiene opportuno modificare le disposizioni impartite a suo tempo.1) Termini di presentazione delle domande
Le domande di liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2 comma 3 del D.lgs. 80/92 alle disposizioni della legge 29 maggio 1982, n.297 che regolano l’intervento del Fondo di Garanzia per il TFR, possono essere presentate:
a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della L.F.;
b) nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
c) in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa, ovvero alla sentenza che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
d) in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell’eventuale contestazione;
e) in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione.2) Termine di prescrizione
L’art. 2, comma 5 del D.Lvo 27 gennaio 1992, n. 80 prevede che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno. Tale termine, secondo quanto comunemente previsto in materia di decorrenza della prescrizione - art. 2935 c.c. – decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, dalle date indicate nel paragrafo precedente.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con giurisprudenza ormai costante ha riconosciuto che il Fondo di Garanzia in virtù dell’accollo legislativamente predisposto diviene condebitore solidale del datore di lavoro; ne consegue che, in forza dell’art. 1310 c.c. tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia.
Qualora la domanda di intervento del Fondo di Garanzia venga presentata oltre tale termine gli operatori, prima di respingerla, dovranno accertarsi che il richiedente non abbia interrotto la prescrizione nei confronti del datore di lavoro.3) Atti interruttivi della prescrizione
In via generale interrompe la prescrizione qualsiasi atto scritto con il quale il lavoratore costituisce in mora il proprio datore di lavoro. La proposizione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
In particolare la domanda di ammissione al passivo comporta l’interruzione della prescrizione anche nei confronti del Fondo di Garanzia con effetti permanenti sino alla data di chiusura della procedura concorsuale, data dalla quale ricomincia a decorrere per intero il termine annuale.
L’Avvocatura Centrale dell’Istituto ha inoltre precisato che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa la prescrizione si interrompe, con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura, dalla data di ricezione da parte del lavoratore della raccomandata con cui il Commissario Liquidatore, a mente dell’art. 207 della L.F., comunica l’importo del credito risultante dalle scritture contabili; e che nella procedura di concordato preventivo tale interruzione decorre dalla data di conclusione del concordato tra il debitore e tutti i creditori, benché lo stesso, per essere efficace, necessiti dell’omologazione da parte del Tribunale.
La circolare n. 58 del 1999 deve ritenersi superata nella parte in cui prevede che il lavoratore azioni il suo credito nei confronti del datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 2948 p. 4) c.c. la prescrizione estintiva dei crediti di lavoro è di cinque anni. Tale termine decorre dal giorno successivo alla maturazione del diritto alla retribuzione per i lavoratori il cui rapporto è garantito dalla stabilità, per gli altri decorre dalla data di cessazione del rapporto stesso[1].
Nell’istruttoria delle domande le Sedi in primo luogo verificheranno che la domanda sia stata presentata entro un anno dai termini di cui al paragrafo 1), solo nel caso in cui tali termini non siano stati rispettati verificheranno l’esistenza di atti interrutivi della prescrizione compiuti dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro nel termine di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Da ultimo si ricorda che il termine di prescrizione non deve essere confuso con quello di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ovvero con il «dies a quo» necessario per individuare il periodo coperto dalla garanzia del Fondo, per il quale si rinvia alle disposizioni impartite con circolare n. 55 del 5 marzo 1998.______________________________________________
[1] Al riguardo si precisa sono garantiti da stabilità quei rapporti in cui il lavoratore ha il diritto di eliminare gli effetti pregiudizievoli di un eventuale licenziamento ingiustificato con accertamento della persistenza del rapporto, come per esempio i rapporti di lavoro cui è applicabile l’art. 18 dello Statuto di lavoratori.