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Circolare INPS n. 91 del 07.06.2004
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Aziende agricole assuntrici di manodopera ed autonome: Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la proroga e la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
Circolare INPS n. 91 del 07.06.2004SOMMARIO: Premessa - 2. Regioni Marche ed Umbria: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3333 del 23 febbraio 2004 - 3. Sisma 2002: Provincia di Campobasso e Provincia di Foggia - 4. Provincia di Foggia: decreto del Commissario Delegato per gli eventi sismici nella Provincia di Foggia n. 85 del 6 aprile 2004 - 5. Provincia di Catania: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004 - 6. Adempimenti delle Aziende - 7. Adempimenti delle Sedi
1. Premessa
Con circolari n. 81 del 22 aprile 2003 e n. 167 del 27 ottobre 2003, sono state portate a conoscenza delle Sedi le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per le Province di Campobasso e Foggia e le regioni Marche ed Umbria.
Recentemente sono state pubblicate sulla G.U. nuove Ordinanze che hanno apportato modifiche a quanto già disposto in precedenza.2. Regioni Marche ed Umbria: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004
Con circolare n. 81/2003 sono state impartite disposizioni per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali delle aziende agricole autonome ed assuntrici di manodopera, sospesi per effetto del sisma che ha colpito le regioni Marche ed Umbria nel 1997.
L’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003 n. 3265, modificava i termini della riscossione stabiliti dall’art. 5 comma 1 dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3175 del 24 gennaio 2002 (v. punto 4 della circ. n. 165 del 6 novembre 2002), disponendo la proroga al 16 gennaio 2004 con le stesse norme riportate nella circ. 165/2002.
L’art. 3 comma 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 pubblicata sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2004 – Disposizioni urgenti di protezione civile-dispone che – il termine indicato al comma 1 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265 è prorogato sino al 31 dicembre 2004-
Pertanto il termine per il versamento dei contributi sospesi è differito al 16 gennaio 2005.
I soggetti che alla data dell’Ordinanza in esame abbiano già effettuato i primi versamenti, possono optare fra le seguenti soluzioni:
- Continuare con la rateizzazione già iniziata
- Ricalcolare il debito residuo ed iniziare una nuova rateizzazione
- Pagare in un’unica soluzione
Per richiedere il calcolo del debito residuo o del pagamento in un’unica soluzione, l’azienda dovrà presentare alla Sede di competenza il nuovo modello TERR/AGR/TER, indicando le modalità di pagamento prescelto.
Le Sedi, dopo aver annullato la precedente domanda, dovranno riacquisire nuovamente tutti i dati forniti e rispedire la lettera di notifica all’Azienda interessata.3 Sisma 2002: Provincia di Campobasso e Provincia di Foggia
Sulle G.U. n. 74 del 29/03/2004 e n. 112 del 14 maggio 2004, sono state pubblicate le Ordinanze del del Presidente del Consiglio n. 3344 del 19 marzo 2004 (per la provincia di Campobasso) e n. 3354 del 7 maggio 2004 (per la provincia di Foggia)–Disposizioni urgenti di protezione civile-.3.a Provincia di Campobasso: Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3344 del 19 marzo 2004
L’art. 5 comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344/2004 stabilisce che – i termini previsti rispettivamente dall’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e dall’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri dell’ 11 luglio 2003 n. 3300, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005…..-3.b Provincia di Foggia: Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3354 del 7 maggio 2004
L’art. 3 comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354/2004 stabilisce che - I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Puglia. -3.c Periodi oggetto di sospensione
A seguito delle nuove disposizioni, il periodo di sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali interessa i pagamenti in scadenza dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005 come dal prospetto di seguito riportato:Aziende agricole assuntrici di manodopera
2°- 3°e 4° trim. 2002
1°-2°-3° e 4° trim. 2003
1°-2°-3° e 4° trim. 2004
1° e 2° trim. 2005Aziende autonome (CD/CM/IATP)
3^ e 4^ rata 2002
1^-2^-3^ e 4^ rata 2003
1^-2^-3^ e 4^ rata 2004
1^ -2^ e 3^ rata 2005Piccoli coloni e compartecipanti familiari
3^ e 4^ rata 2002
1^-2^-3^ e 4^ rata 2003
1^-2^-3^ e 4^ rata 2004
1^ -2^ e 3^ rata 20053.d Modalità di recupero
Le modalità di recupero sono stabilite dall’art. 6 comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 dell’11 luglio 2003 ( vedi punto 2.d della circ. n. 167/2003).
Pertanto dal 16 marzo 2006 le aziende interessate sono tenute al ripristino del pagamento della contribuzione sospesa con rateizzazione pari a 304 rate mensili (mesi di sospensione 38 x 8 = 304 ).4 Provincia di Foggia: decreto del Commissario Delegato per gli eventi sismici nella Provincia di Foggia n. 85 del 6 aprile 2004.
Al punto “2.a” della circolare 81/2003 è riportato l’elenco dei comuni della provincia di Foggia colpiti dal terremoto dell’ottobre 2002.
Il Commissario Delegato per gli eventi sismici nella Provincia di Foggia, con decreto n. 85 del 6 aprile 2004, ha fornito un nuovo elenco dei Comuni risultati danneggiati dall’evento calamitoso che è così modificato rispetto a quello già fornito:Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Carapelle Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Foggia, Lesina, Lucera, Mattinata, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Pietra Montecorvino, Poggio Imperiale, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, San Marco in Lamis, San Marco La Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli,Troia, Volturara Appula, Volturino.
Per i Comuni citati valgono le disposizioni previste dall’art.3 comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004 che prevede la sospensione dei contributi previdenziali ed assicurative dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005
4.a Chiarimenti per la Provincia di Foggia
Alcuni comuni compresi nel nuovo elenco emanato dal decreto n. 85 del Commissario Delegato per la Provincia di Foggia sono interessati anche dalla sospensione di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003 (v. punto 3 della circ. 167/2003) …..alluvione del gennaio 2003….-
Le aziende colpite da entrambe le calamità (sisma 2002 ed alluvione gennaio 2003) possono usufruire del tetto massimo di rateizzazione presentando la domanda di rateizzazione allegata SOSP/AGR.alla propria sede di competenza che a sua volta provvederà ad annullare la precedente (quella relativa all’alluvione 2003), ricalcolare il debito residuo al netto dei pagamenti già effettuati dal 16 gennaio 2004 ,ad acquisire tutti i nuovi dati e ad inviare la lettera di notifica all’Azienda interessata che verserà la prima rata, così rideterminata, dal 16 marzo 20055. Provincia di Catania : Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004 - Proroga degli stati di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002 -.
Con il presente atto viene prorogato al 31 marzo 2005 lo stato di emergenza nella Provincia di Catania che ,così come disposto dall’art.8 dell’Ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, segna anche il differimento dei termini di sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali già fissati con le circolari n. 167/2003 e n.180/2003.5.a Periodi di sospensione
Alla luce del nuovo Decreto Presidenziale il periodo interessato dalla sospensione decorre:
- dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2005 per quanto riguarda l’attività vulcanica dell’Etna nel mese di luglio 2001 (Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3145 del 25 luglio 2001 e successive modificazioni) e comprende le seguenti scadenze:Soggetti contribuenti
Contributi sospesi
Aziende agricole assuntrici di manodopera
1°-2°-3°-4° trimestre 2001
1°-2°-3°-4° trimestre 2002
1°-2°-3°-4° trimestre 2003
1°-2°-3° trimestre 2004Aziende autonome (CD/CM/IATP)
1^-2^-3^-4^ rata 2001
1^-2^-3^-4^ rata 2002
1^-2^-3^-4^ rata 2003
1^-2^-3^-4^ rata 2004Piccoli coloni e compartecipanti familiari
1^-2^-3^-4^ rata 2001
1^-2^-3^-4^ rata 2002
1^-2^-3^-4^ rata 2003
1^-2^-3^-4^ rata 2004- e dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2005 per quanto riguarda l’eruzione e l’attività sismica dell’ottobre 2002 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002 e successive modificazioni) comprendendo le seguenti scadenze:
Soggetti contribuenti
Contributi sospesi
Aziende agricole assuntrici di manodopera
2°-3°-4° trimestre 2002
1°-2°-3°-4° trimestre 2003
1°-2°-3° trimestre 2004Aziende autonome (CD/CM/IATP)
3^-4^ rata 2002
1^-2^-3^-4^ rata 2003
1^-2^-3^-4^ rata 2004Piccoli coloni e compartecipanti familiari
3^-4^ rata 2002
1^-2^-3^-4^ rata 2003
1^-2^-3^-4^ rata 2004Poiché il decreto in esame non fornisce disposizioni in merito alla ripresa riscossione, si riserva di fornire successivamente ulteriori disposizioni
6.Adempimenti delle Aziende
Si precisa che le sospensioni indicate, non riguardavano la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG) ed annuali (modd ACC1/PC/CF), nonché le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, in quanto funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative e dei lavoratori interessati.
Nel silenzio della legge, il mancato versamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, ma determina esclusivamente un’omissione contributiva relativa alla singola rata che determinerà l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (art. 116 commi 8-20 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, cfr circolare n. 110 del 23 maggio 2001).
Per quanto riguarda l’ulteriore proroga concessa con le Ordinanze n. 3344/2004 e 3354/2004 per le province di Campobasso e Foggia, le aziende non dovranno ripresentare nuova domanda di rateizzazione in quanto si procederà d’ufficio ad elevare il numero delle rate secondo le nuove disposizioni, salvo diversa scelta dell’interessato.7.Adempimenti delle Sedi
Si raccomanda ai Direttori delle Sedi interessate di prendere contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato, per illustrare i contenuti della circolare e sensibilizzarli , in tema di collaborazione, sull’esatta compilazione delle domande di rateizzazione che dovranno affluire entro il 31 dicembre 2004 (si ricorda che il termine indicato è solo di tipo ordinativo e non perentorio sarà cura delle Sedi quindi, organizzare il lavoro secondo le proprie esigenze).
Per quanto attiene all’acquisizione dei provvedimenti legislativi e delle domande, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 158 del 23 ottobre 2002 .
Si ricorda che le sigle dei modelli interessati dalle nuove disposizioni sono:
“SOSP/AGR per la Provincia di Foggia
“TERR/AGR/TER ” per le Regioni Marche ed UmbriaAllegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N.1
Allegato N.2