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Circolare INPS n. 98 del 25.06.2004
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Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro. Trattamento pensionistico previsto dagli articoli 31 e 33 della legge n. 413/1984
Circolare INPS n. 98 del 25.06.2004SOMMARIO: Costituzione con la procedura Gente di Mare della posizione assicurativa con contribuzione marittima del personale in continuità di rapporto di lavoro
Con circolare n. 202 del 27.9.1989 sono state fornite alle Sedi le istruzioni valide dall'1.10.1989 per la liquidazione delle pensioni ai sensi della legge n. 413/1984.
Al paragrafo 3, punto 2 della predetta circolare sono stati indicati i requisiti di età, d'inabilità e di assicurazione richiesti per il diritto alle prestazioni specifiche per i marittimi previste dagli articoli 31, 33 e 34 della predetta legge n. 413.
In particolare è stato precisato che ai fini dell'accertamento dell'anzianità assicurativa devono essere computati i periodi di assicurazione marittima, effettiva e figurativa, corrispondente ad attività di navigazione, considerando in tale computo anche i periodi di prolungamento di cui agli articoli 24 e 25 della citata legge n. 413.
Ai fini della individuazione dei periodi assicurativi utili per l'accertamento del diritto alle prestazioni sopra indicate, per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, vengono esclusi i periodi per i quali i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.
In sede di liquidazione delle pensioni di vecchiaia anticipata (art. 31 della L. n. 413) e di inabilità alla navigazione (art. n. 33 della L. n. 413) è emersa una diversa valutazione, ai fini del diritto e della misura, dei periodi di navigazione effettiva svolti complessivamente dal marittimo che risolve il rapporto di lavoro al momento dello sbarco rispetto al marittimo in continuità di rapporto di lavoro.
Ciò in quanto al primo viene riconosciuto un prolungamento del periodo di navigazione ai sensi dell'articolo 24 della predetta legge n. 413, corrispondente alla sommatoria dei sabati, delle domeniche, delle festività infrasettimanali e delle ferie maturate durante l’imbarco stesso, considerato utile ai fini pensionistici.
Viceversa, al personale in regime di continuità di rapporto di lavoro, che usufruisce a terra, dopo lo sbarco, delle ferie e dei riposi compensativi maturati a bordo, viene corrisposta, per tutto il corrispondente periodo, una regolare retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, che però non ha effetti per la liquidazione delle prestazioni previste dagli articoli 31 e 33 della stessa legge n. 413/1984.
Sulla problematica concernente l'applicazione della citata legge n. 413 nei confronti dei lavoratori marittimi in regime di continuità del rapporto di lavoro è stato interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha osservato che "nel caso dei lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello sbarco, i già menzionati periodi di prolungamento, maturati in relazione all'attività svolta a bordo, sono considerati come attività di navigazione, tale da consentire, effettivamente, una più rapida maturazione del su citato requisito contributivo, nello stesso modo si deve procedere per il calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici nel caso dei lavoratori in regime di continuità del rapporto di lavoro, affinché i periodi di riposo, festività e ferie, maturati a bordo, ma goduti a terra dopo lo sbarco, diano loro diritto ad una contribuzione "qualificata", da effettiva attività di navigazione, utile ai fini del conseguimento del requisito di cui ai già citati articoli 31 e 33, e non già soltanto al normale accredito contributivo ordinario".
In conseguenza di quanto precede i periodi per i quali vengono corrisposti ai lavoratori in continuità di rapporto di lavoro retribuzioni per mancati riposi, per festività e per ferie maturate durante l'imbarco devono pertanto essere considerati alla stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti, per il medesimo periodo di imbarco, ai lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello sbarco.
In attesa di realizzare le opportune modifiche all'attuale sistema di acquisizione dei dati necessari per la valutazione dei periodi utili ai fini del diritto e della misura della pensione spettante ai lavoratori marittimi, il riconoscimento dei prolungamenti nei confronti dei marittimi in parola dovrà avvenire acquisendo, all'atto del pensionamento, una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, come da fac-simile allegato, dalla quale risultino i periodi di navigazione in continuità di rapporto di lavoro.
La costituzione con la procedura Gente di Mare della posizione assicurativa con contribuzione marittima del personale citato (solo in caso di liquidazione di pensione specifica PM), dovrà essere effettuata tenendo presente i seguenti accorgimenti:
- Accertare i periodi in continuità di rapporto di lavoro sulla base della dichiarazione fornita dal datore di lavoro.
- Acquisire i periodi di imbarco effettivo ed indicare la retribuzione risultante nell'archivio dell'Istituto.
- Acquisire i periodi di lavoro a terra non in continuità di rapporto di lavoro, eventuali periodi di contribuzione figurativa ed eventuali periodi neutri.
- Acquisire i periodi di continuità e la relativa retribuzione, con il nuovo codice "CONT" che potrà essere immesso direttamente o selezionato dalla lista dei codici. Sarà ammessa l’acquisizione di un periodo “CONT” solo se è consecutivo ad un periodo di navigazione effettiva e non vi è soluzione di continuità.
- Impostare il codice diritto e procedere alla fase di calcolo e stampa.
In base al tipo di calcolo selezionato il programma opera nel modo seguente:
- con codice diritto 1 - 3 - 4 trasforma il periodo con codice CONT in AGO
- con codice diritto 2 - 5 trasforma il periodo con codice CONT in prolungamenti calcolati in base ai giorni dell'imbarco immediatamente precedente e in periodi AGO.Allegato N.1 [in formato pdf dal sito INPS]